ORDINANZA 21 maggio 1998 - Primi interventi urgenti per fronteggiare i danni conseguenti alle avversita' atmosferiche e agli eventi franosi che nei giorni 5 e 6 maggio 1998 hanno colpito il territorio delle province di Salerno, Avellino e Caserta

ORDINANZA 21 maggio 1998.

Primi interventi urgenti per fronteggiare i danni conseguenti alle avversita' atmosferiche e agli eventi franosi che nei giorni 5 e 6 maggio 1998 hanno colpito il territorio delle province di Salerno, Avellino e Caserta.

IL MINISTRO DELL'INTERNO delegato al coordinamento della protezione civile

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto la legge 23 dicembre 1996, n. 662; Visto il decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265; Visto l'art. 9 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996 che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno; Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 maggio 1998, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio delle province di Salerno, Avellino e Caserta colpito dalle avversita' atmosferiche e dagli eventi alluvionali con conseguenti dissesti idrogeologici; Ravvisata la necessita' di disporre l'attuazione immediata degli interventi prioritari, urgenti ed indifferibili, finalizzati al soccorso della popolazione, alla salvaguardia della pubblica incolumita' e per la ripresa delle normali condizioni di vita; Sentita la regione Campania; Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi delegato per il coordinamento della protezione civile;

Dispone: Art. 1.

1. Gli interventi previsti dalla presente ordinanza sono riferiti ai territori dei comuni di Quindici della provincia di Avellino, S.

Felice a Cancello della provincia di Caserta, Bracigliano, Sarno e Siano della provincia di Salerno, gravemente danneggiati dagli eventi calamitosi verificatisi nei giorni 5 e 6 maggio 1998.

2. Il Dipartimento della protezione civile trasmette ai comuni interessati la perimetrazione delle aree a rischio, elaborata avvalendosi del Gruppo nazionale per la difesa delle catastrofi idrogeologiche (GNDCI) del CNR e del Servizio geologico nazionale e predispone, d'intesa con i comuni, i relativi piani di emergenza. I comuni adottano misure di salvaguardia immediatamente vincolanti, che devono prevedere in particolare il divieto di realizzare nelle predette aree nuovi insediamenti pubblici o privati ed opere di qualsiasi natura, ad eccezione di quelle finalizzate a ridurre il rischio idrogeologico o al ripristino delle infrastrutture essenziali che non ostacolino il deflusso delle acque. Tale vincolo restera' in vigore fino a quando le opere di messa in sicurezza non saranno state realizzate, potendosi prevedere, con la stessa procedura, una progressiva riduzione delle aree a rischio. Sull'attuazione, da parte dei comuni, delle disposizioni del presente comma, vigilano le rispettive province.

Art. 2.

1. Il presidente della regione Campania e' nominato commissario delegato per gli inteventi disciplinati dalla presente ordinanza, con esclusione di quelli affidati ai prefetti di cui all'art. 9.

2. Il commissario delegato provvede all'approvazione del piano di interventi infrastrutturali di emergenza e di quelli di somma urgenza relativi alla prima sistemazione idrogeologica nonche' all'attuazione del piano stesso e all'erogazione delle somme occorrenti ai soggetti attuatori secondo criteri e modalita' stabilite dal comitato di cui all'art. 3.

3. Gli interventi previsti dal piano devono comprendere anche le opere necessarie a prevenire il ripetersi dei rischi e danni per la popolazione e le infrastrutture, in concomitanza di eventi analoghi a quelli verificatisi, nonche' le piu' urgenti indagini e attivita' progettuali per avviare il riassetto idrogeologico delle aree interessate. Il piano deve tenere, altresi', conto delle connessioni con gli interventi, se ancora realizzabili, gia' previsti nel piano infrastrutturale di emergenza di cui alle ordinanze n. 2499 del 25 gennaio 1997 e n. 2558 del 30 aprile 1997, e successive modifiche ed integrazioni; il piano dovra' raccordarsi con i programmi delle autorita' di bacino territorialmente competenti. Il piano dovra' prevedere stralci da predisporre tra venti e quarantacinque giorni dalla data della presente ordinanza, relativi agli interventi di somma urgenza, necessari per la riduzione del rischio idrogeologico e per il ripristino, ove possibile, dello stato dei luoghi.

4. Per l'attuazione del piano sono utilizzati, oltre ai fondi previsti dalla presente ordinanza, anche eventuali risorse finanziarie comunitarie, statali, regionali e degli enti locali.

5. Per l'espletamento dei propri compiti il commissario si avvale degli uffici regionali e delle altre amministrazioni interessate.

6. Il piano di cui al comma 2 viene sottoposto, anche per stralci, alla presa d'atto del Dipartimento della protezione civile e puo' essere rimodulato e integrato con la stessa procedura.

7. Il commissario costituisce presso ogni comune gruppi di rilevamento con il compito di censire gli edifici pubblici e privati con inagibilita' totale e parziale e quelli da demolire perche' non piu' recuperabili. I gruppi sono costituiti da tecnici della regione, delle province, dei comuni e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ed operano sulla base di schede predisposte dal gruppo di lavoro di cui all'art. 4, comma 1. I sindaci provvedono, sulla base delle indicazioni dei gruppi di rilevamento, ad emettere ordinanze di sgombero totale o parziale o di demolizione. Gli interventi di demolizione sono eseguti prioritariamente dalle squadre del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal genio militare, secondo programmi coordinati dai centri operativi misti territorialmente competenti.

Art. 3.

1. E' istituito un comitato presieduto dal Sottosegretario di Stato per il coordinamento della protezione civile o suo delegato, e composto dal presidente della regione Campania, dai prefetti, dai presidenti delle province e dai sindaci dei comuni danneggiati o loro delegati. Alle riunioni del comitato possano essere invitati rappresentanti di amministrazioni pubbliche e private interessate. Le spese per la partecipazione alle riunioni del comitato gravano sui bilanci degli enti di appartenenza dei componenti. Per l'espletamento dei propri compiti il comitato si avvale delle competenti strutture del Dipartimento della protezione civile.

2. Il Comitato promuove l'organica collaborazione di tutte le istituzioni interessate, predispone, entro novanta giorni dalla data della presente ordinanza, il piano di cui all'art. 2, comma 2, avvalendosi del gruppo di lavoro di cui all'art. 4, comma 1, individua i soggetti attuatori degli interventi, provvede alla ripartizione delle risorse disponibili e vigila sulla attuazione degli interventi di cui agli articoli 2, 19 e 20.

Art. 4.

1. Per l'espletamento delle attivita' tecniche previste dall'art. 2 e' costituito un gruppo di lavoro presieduto dal coordinatore dell'ufficio opere pubbliche di emergenza del Dipartimento della protezione civile, o suo delegato e composto dai dirigenti dei settori provinciali del genio civile competenti, dal provveditore alle opere pubbliche della Campania e da quattro funzionari del Dipartimento della protezione civile. Il gruppo di lavoro elabora il piano complessivo degli interventi di cui all'art. 2, comma 2, ed i relativi stralci urgenti recependo i risultati dell'unita' operativa di cui al successivo comma 2, e acquisendo dagli enti locali le indicazioni relative alle infrastrutture da ripristinare o ricostruire. Il gruppo di lavoro, avvalendosi della medesima unita' operativa, assicura inoltre la vigilanza sulla progettazione e sulla realizzazione delle opere.

2. Il GNDCI del CNR, attraverso la specifica unita' operativa gia' costituita presso l'Universita' di Salerno, assicura la prosecuzione delle indagini e delle attivita' di supporto tecnico e di monitoraggio, finalizzate alla gestione dei piani di emergenza, predisponendo anche' l'attivazione di idonei presidi territoriali.

L'unita' operativa, provvede, altresi', a individuare, tra venti e quarantacinque giorni...

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