Ripartizione tra le societa' partecipate da Riscossione S.p.a. dell'acconto previsto per l'anno 2006.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

per le politiche fiscali

Visto l'art. 9, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, come modificato dall'art. 3, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 212, che prevede l'obbligo per i concessionari della riscossione di versare, entro il 30 dicembre di ogni anno, il 33,6 per cento delle somme riscosse nell'anno precedente ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237; a titolo di acconto sulle riscossioni a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo;

Visto l'art. 9, comma 2, del predetto decreto-legge n. 79 del 1997, che prevede che con decreto ministeriale, emanato annualmente, vengono stabilite la ripartizione tra i concessionari dell'acconto sulla base di quanto riscosso nell'anno precedente nei rispettivi ambiti territoriali, le modalita' di versamento, nonche' ogni altra disposizione attuativa;

Visto l'art. 23-decies, comma 6, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, ai sensi del quale l'acconto di cui al predetto art. 9 e' determinato con decreto ministeriale in modo che complessivamente garantisca maggiori entrate per il bilancio dello Stato pari a 79 milioni di euro per l'anno 2005, e a ulteriori 66 milioni di euro per l'anno 2006;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, modificato dal decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, ai sensi del quale, dal 1° ottobre 2006, le funzioni relative alla riscossione nazionale sono attribuite all'Agenzia delle entrate, che le esercita mediante Riscossione S.p.a. e le societa' da queste partecipate;

Visto l'art. 3, comma 28 del predetto decreto-legge n. 203 del 2005, che stabilisce che, a decorrere dal 1° ottobre 2006, i riferimenti contenuti in norme vigenti ai concessionari del servizio nazionale della riscossione si intendono riferiti alla Riscossione S.p.a. ed alle societa' dalla stessa partecipate, complessivamente denominati agenti della riscossione, anche ai fini di cui al citato art. 9 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79;

Visto l'art. 2 della legge regionale della Regione Siciliana 22 dicembre 2005, n. 19, ai sensi del quale gli obblighi, i diritti ed i rapporti riferiti nell'art. 3 del citato decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203...

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