DECRETO LEGISLATIVO 9 luglio 1997, n. 237 - Modifica della disciplina in materia di servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari

Coming into Force10 Agosto 1997
Enactment Date09 Luglio 1997
Published date26 Luglio 1997
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1997/07/26/097G0273/CONSOLIDATED/20161024
Official Gazette PublicationGU n.173 del 26-07-1997
Capo I Disposizioni generali
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 3, comma 138, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante delega al Governo per l'emanazione di uno o piu' decreti legislativi per la modifica della disciplina in materia di servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 marzo 1997;

Visto il parere della commissione parlamentare istituita dall'articolo 3, comma 13, della citata legge n. 662 del 1996, reso in data 18 giugno 1997, in applicazione del comma 15 del predetto articolo 3;

Tenuto conto che, in applicazione del comma 15 del medesimo articolo 3, e' stata concessa la proroga di venti giorni per l'adozione del predetto parere e che, conseguentemente, a norma del comma 16 risulta per un uguale periodo prorogato il termine per l'esercizio della delega;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 giugno 1997;

Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1. Soppressione dei servizi autonomi di cassa

  1. I servizi autonomi di cassa degli uffici dipendenti dal Dipartimento delle entrate e dal Dipartimento del territorio sono soppressi con effetto dal 1 gennaio 1998.

  2. Dalla data di cui al comma 1, gli adempimenti in materia di riscossione, contabilizzazione e versamento di tutte le entrate, nonche' quelli in materia di pagamento, gia' svolti a qualsiasi titolo dai suddetti uffici, sono disciplinati dalle disposizioni seguenti.

Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e' sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 3, comma 138, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante delega al Governo per l'emanazione di uno o piu' decreti legislativi per la modifica della disciplina in materia di servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 marzo 1997;

Visto il parere della commissione parlamentare istituita dall'articolo 3, comma 13, della citata legge n. 662 del 1996, reso in data 18 giugno 1997, in applicazione del comma 15 del predetto articolo 3;

Tenuto conto che, in applicazione del comma 15 del medesimo articolo 3, e' stata concessa la proroga di venti giorni per l'adozione del predetto parere e che, conseguentemente, a norma del comma 16 risulta per un uguale periodo prorogato il termine per l'esercizio della delega;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 giugno 1997;

Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1. Soppressione dei servizi autonomi di cassa

  1. I servizi autonomi di cassa degli uffici dipendenti dal Dipartimento delle entrate e dal Dipartimento del territorio sono soppressi con effetto dal 1 gennaio 1998.

  2. Dalla data di cui al comma 1, gli adempimenti in materia di riscossione, contabilizzazione e versamento di tutte le entrate, nonche' quelli in materia di pagamento, gia' svolti a qualsiasi titolo dai suddetti uffici, sono disciplinati dalle disposizioni seguenti.1 AGGIORNAMENTO (1)

Il D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 463, come modificato dall'Errata Corrige in G.U. 22/01/1998, n.17 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "In deroga all'articolo 1 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, i servizi di cassa degli uffici del dipartimento del territorio continuano ad operare fino alla predetta data."

Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 3, comma 138, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante delega al Governo per l'emanazione di uno o piu' decreti legislativi per la modifica della disciplina in materia di servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 marzo 1997;

Visto il parere della commissione parlamentare istituita dall'articolo 3, comma 13, della citata legge n. 662 del 1996, reso in data 18 giugno 1997, in applicazione del comma 15 del predetto articolo 3;

Tenuto conto che, in applicazione del comma 15 del medesimo articolo 3, e' stata concessa la proroga di venti giorni per l'adozione del predetto parere e che, conseguentemente, a norma del comma 16 risulta per un uguale periodo prorogato il termine per l'esercizio della delega;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 giugno 1997;

Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro; E m a n a il seguente decreto legislativo: Capo I Disposizioni generali Art. 1. Soppressione dei servizi autonomi di cassa

  1. I servizi autonomi di cassa degli uffici dipendenti dal Dipartimento delle entrate . . . sono soppressi con effetto dal 1 gennaio 1998.

  2. Dalla data di cui al comma 1, gli adempimenti in materia di riscossione, contabilizzazione e versamento di tutte le entrate, nonche' quelli in materia di pagamento, gia' svolti a qualsiasi titolo dagli uffici dipendenti dal Dipartimento delle entrate e dal Dipartimento del territorio, sono disciplinati dalle disposizioni seguenti.(1) AGGIORNAMENTO (1)

Il D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 463, come modificato dall'Errata Corrige in G.U. 22/01/1998, n.17 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "In deroga all'articolo 1 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, i servizi di cassa degli uffici del dipartimento del territorio continuano ad operare fino alla predetta data."

Art 2.

Definizione di entrate 1. Ai soli effetti del presente decreto, per entrate si intendono:

a) le tasse e imposte indirette e relativi accessori e sanzioni;

b) i canoni, proventi e relativi accessori, derivanti dalla utilizzazione di beni del demanio pubblico e del patrimonio indisponibile dello Stato;

c) le somme dovute per l'utilizzazione, anche senza titolo, dei beni demaniali e patrimoniali dello Stato;

d) le entrate patrimoniali;

e) le entrate del Tesoro e delle altre amministrazioni dello Stato per le quali singole disposizioni ne prevedono il versamento ad un ufficio finanziario;

f) le tasse e le entrate demaniali eventuali e diverse;

g) le sanzioni inflitte dalle autorita' giudiziarie ed amministrative;

h) le tasse ipotecarie di cui alla tabella A allegata al testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, come sostituita dall'articolo 10, comma 12, del decreto - legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425;

i) i tributi speciali di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648, come modificata dal comma 13 dell'articolo 10 del citato decreto - legge n. 323 del 1996;

l) tutte le altre somme a qualsiasi titolo riscosse dagli uffici finanziari di cui all'articolo 1.

Art 2.

Definizione di entrate 1. Ai soli effetti del presente decreto, per entrate si intendono:

a) le tasse e imposte indirette e relativi accessori e sanzioni;

b) i canoni, proventi e relativi accessori, derivanti dalla utilizzazione di beni del demanio pubblico e del patrimonio indisponibile dello Stato;

c) le somme dovute per l'utilizzazione, anche senza titolo, dei beni demaniali e patrimoniali dello Stato;

d) le entrate patrimoniali;

e) le entrate del Tesoro e delle altre amministrazioni dello Stato per le quali singole disposizioni ne prevedono il versamento ad un ufficio finanziario;

f) le tasse e le entrate demaniali eventuali e diverse;

g) le sanzioni inflitte dalle autorita' giudiziarie ed amministrative;

h) le tasse ipotecarie di cui alla tabella A allegata al testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, come sostituita dall'articolo 10, comma 12, del decreto - legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425;

i) i tributi speciali di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648, come modificata dal comma 13 dell'articolo 10 del citato decreto - legge n. 323 del 1996;

l) tutte le altre somme a qualsiasi titolo riscosse dagli uffici finanziari di cui all'articolo 1 , comma 2.

Capo II Adempimenti in materia di riscossione
Art 3.

Determinazione delle entrate

  1. La determinazione delle entrate e' effettuata dall'ufficio finanziario competente ovvero, limitatamente ai casi in cui disposizioni di legge prevedono l'autoliquidazione, dal soggetto interessato; con decreto dirigenziale sono approvati i modelli da utilizzare ai fini della riscossione e del versamento.

  2. Nei casi in cui specifiche disposizioni di...

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