DECRETO LEGISLATIVO 18 dicembre 1997, n. 463 - Semplificazione in materia di versamenti unitari per tributi determinati dagli enti impositori e di adempimenti connessi agli uffici del registro, a norma dell'articolo 3, comma 134, lettere f) e g) , della legge 23 dicembre 1996, n. 662

Coming into Force18 Gennaio 1998
Published date03 Gennaio 1998
Enactment Date18 Dicembre 1997
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1998/01/03/097G0496/CONSOLIDATED/20100531
Official Gazette PublicationGU n.2 del 03-01-1998 - Suppl. Ordinario n. 2
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 3, comma 134, lettere f) e g) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante norme di semplificazione in materia di versamenti unitari per tributi determinati direttamente dall'ente impositore e di adempimenti connessi agli uffici del registro;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 agosto 1997;

Visto l'articolo 3, comma 1, della legge 31 luglio 1997, n. 259, che ha fissato alla data del 30 novembre 1997 il termine per l'esercizio delle deleghe legislative recate dal citato articolo 3 della n. 662 del 1996;

Vista la deliberazione del Presidente del Senato della Repubblica, d'intesa con il Presidente della Camera dei deputati, adottata ai sensi dell'articolo 3, comma 15, della citata legge n. 662 del 1996, con la quale e' stata concessa la proroga di venti giorni del termine per l'adozione del parere da parte della commissione parlamentare istituita a norma dello stesso articolo 3, comma 13, della legge n. 662 del 1996;

Considerato che ai sensi del citato articolo 3, comma 16, della legge n. 662 del 1996, e' conseguentemente prorogato di venti giorni il termine per l'esercizio della delega;

Considerato che e' inutilmente trascorso il predetto termine per l'adozione del parere da parte della citata commissione parlamentare e che, pertanto, ai sensi dello stesso comma 16 dell'articolo 3 della legge n. 662 del 1996, il parere si intende espresso favorevolmente;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 dicembre 1997;

Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1. Versamenti unitari di tributi predeterminati

  1. Gli enti impositori diversi dallo Stato comunicano al contribuente, ogni anno con un unico avviso, l'importo da versare con riferimento ai tributi dagli stessi direttamente determinati.

  2. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti i tributi erariali di importo predeterminato per i quali e' comunicato al contribuente, con un unico avviso, l'importo dovuto con riferimento al medesimo anno.

  3. L'avviso di cui ai commi 1 e 2 contiene l'indicazione, per ciascun tributo, della base imponibile e di ogni altro elemento posto a base della determinazione dell'ammontare richiesto.

  4. Con regolamenti da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite, per quanto riguarda i tributi regionali e locali, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ovvero la Conferenza Stato-Citta' ed autonomie locali, in ordine ai singoli tributi di cui ai commi 1 e 2, sono dettate le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo. Con gli stessi regolamenti puo' essere prevista l'emissione di un unico avviso, anche con riferimento ai tributi spettanti a enti impositori diversi e ai contributi dovuti dal medesimo soggetto.

  5. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 1 gennaio 1999.

Art 2.

Riorganizzazione degli uffici del registro

  1. A decorrere dal 1 gennaio 1999, e' attribuita al dipartimento del territorio del Ministero delle finanze, la gestione degli atti pubblici e delle scritture private autenticate traslativi a titolo oneroso della proprieta' di beni immobili, degli atti traslativi o costitutivi di altri diritti reali sugli stessi beni compresa la rinuncia pura e semplice, dei trasferimenti coattivi, degli atti pubblici e delle scritture private autenticate che possono dar luogo alle formalita' di trascrizione, iscrizione o annotazione...

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