DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 Maggio 2007, n. 103 - Regolamento recante riordino dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia, a norma dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto...

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ed in particolare l'articolo 29;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, e in particolare l'articolo 1, commi 6 e 19;

Vista la legge 23 dicembre 1997, n. 451;

Vista la legge 28 agosto 1997, n. 285;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 1998, n. 369;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 2004, n. 284;

Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 marzo 2007;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 16 aprile 2007;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 maggio 2007;

Sulla proposta dei Ministri della solidarieta' sociale e delle politiche per la famiglia, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, per l'attuazione del programma di Governo, per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e per gli affari regionali e le autonomie locali;

E m a n a il seguente regolamento:

Art. 1.

Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza

1. E' confermato e continua ad operare l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, istituito con la legge 23 dicembre 1997, n. 451.

2. L'Osservatorio predispone ogni due anni il piano nazionale di azione di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in eta' evolutiva, di cui alla Dichiarazione mondiale sulla sopravvivenza, la protezione e lo sviluppo dell'infanzia, adottata a New York il 30 settembre 1990, con l'obiettivo di conferire priorita' ai programmi riferiti ai minori e di rafforzare la cooperazione per lo sviluppo dell'infanzia nel mondo. Il piano e' articolato in interventi a favore dei soggetti in eta' evolutiva quale strumento di applicazione e di implementazione della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176. Il piano individua, altresi', le modalita' di finanziamento degli interventi da esso previsti, nonche' le forme di potenziamento e di coordinamento delle azioni svolte dalle pubbliche amministrazioni, dalle regioni e dagli enti locali.

3. Ai fini della elaborazione del piano di cui al comma 2 le amministrazioni centrali dello Stato, le regioni e gli enti locali si coordinano con l'Osservatorio affinche' venga adottata ogni misura volta a qualificare l'impegno finanziario per perseguire le priorita' e le azioni previste dal piano stesso.

4. Le regioni, in accordo con le amministrazioni provinciali e le province autonome di Trento e di Bolzano, adottano idonee misure di coordinamento degli interventi locali di raccolta e di elaborazione di tutti i dati relativi alla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza in ambito regionale. In particolare, entro il 30 aprile di ciascun anno, sono acquisiti i dati relativi a:

a) la condizione sociale, culturale, economica, sanitaria e psicologica dell'infanzia e dell'adolescenza;

b) le risorse finanziarie e la loro destinazione per aree di intervento nel settore;

c) la mappa dei servizi territoriali e le risorse attivate dai privati.

5. Il piano e' proposto dal Ministro della solidarieta' sociale e dal Ministro delle politiche per la famiglia, sentita la Commissione parlamentare per l'infanzia di cui all'articolo 1 della legge 23 dicembre 1997, n. 451, che si esprime entro sessanta giorni dalla presentazione. Esso e' adottato con decreto del Presidente della Repubblica, previo parere della Conferenza unificata e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine anzidetto.

6. L'Osservatorio predispone ogni due anni, avvalendosi del Centro nazionale di documentazione e analisi, la relazione biennale sulla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza in Italia, nonche' lo schema del rapporto previsto dall'articolo 44 della citata Convenzione di New York.

7. Il Governo predispone il rapporto previsto dall'articolo 44 della citata Convenzione di New York sui diritti del fanciullo alle scadenze indicate dal medesimo articolo, sulla base di uno schema predisposto dall'Osservatorio, che si avvale anche degli elementi forniti dalle regioni.

8. Al fine di rafforzare, ai sensi del comma 2, la cooperazione per lo sviluppo dell'infanzia nel mondo, il Ministero degli affari esteri predispone, per quanto di sua competenza, un dettagliato programma di interventi, che diviene parte integrante del piano nazionale d'azione, indicando anche le risorse finanziarie destinate allo scopo.

Art. 2.

Composizione dell'Osservatorio per l'infanzia e l'adolescenza

1. L'Osservatorio, presieduto dal Ministro delle politiche per la famiglia e dal Ministro della solidarieta' sociale, e' composto da:

a) un rappresentante per ciascuna delle seguenti amministrazioni:

1) Presidenza del Consiglio - Dipartimento per le politiche della famiglia;

2) Presidenza del Consiglio - Dipartimento per le politiche giovanili;

3) Presidenza del Consiglio - Dipartimento per le pari opportunita';

4) Ministero della solidarieta' sociale;

5) Ministero della pubblica istruzione;

6) Ministero della salute;

7) Ministero degli affari esteri;

8) Ministero dell'interno;

9) Ministero della giustizia;

10) Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

11) Ministero dell'economia e delle finanze;

12) Ministero delle comunicazioni;

b) un rappresentante dell'Istituto degli Innocenti di Firenze;

c) un rappresentante dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);

d) sei rappresentanti indicati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

e) tre rappresentanti indicati dall'Associazione nazionale comuni d'Italia;

f) un rappresentante dell'Unione province italiane;

g) un rappresentante dell'Unione nazionale delle comunita' montane;

h) un rappresentante del Comitato italiano UNICEF;

i) un rappresentante della Societa' italiana di pediatria;

l) un rappresentante per ciascuna delle confederazioni sindacali CGIL, CISL e UIL;

m) un rappresentante dell'Associazione giudici per i minorenni;

n) un rappresentante del Sindacato unitario nazionale delle assistenti sociali (SUNAS);

o) un rappresentante dell'Ordine nazionale degli assistenti sociali;

p) un rappresentante dell'Ordine nazionale degli psicologi;

q) un rappresentante dell'Associazione nazionale degli avvocati per la famiglia e i minori;

r) un rappresentante dell'Ordine nazionale dei giornalisti;

s) un rappresentante dell'Associazione nazionale dei pedagogisti;

t) un rappresentante dell'Associazione nazionale degli educatori professionali;

u) rappresentanti di organizzazioni del volontariato e del terzo settore che operano nel settore dell'infanzia e dell'adolescenza, individuati con decreto del Ministro della solidarieta' sociale e del Ministro delle politiche per la famiglia, fino ad un massimo di otto;

v) esperti individuati con decreto del Ministro della solidarieta' sociale e del Ministro delle politiche per la famiglia, fino ad un massimo di otto;

z) il responsabile del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia di cui all'articolo 3, di seguito denominato: "Centro di documentazione e analisi", ed il coordinatore delle attivita' scientifiche di cui all'articolo 7.

2. Alle attivita' di segreteria connesse con il funzionamento dell'Osservatorio si provvede con le ordinarie risorse umane e strumentali del Dipartimento delle politiche per la famiglia e del Ministero della solidarieta' sociale.

3. Ai componenti dell'Osservatorio spetta esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno. Per i componenti estranei alla pubblica amministrazione il predetto rimborso e' equiparato a quello dei dirigenti di seconda fascia dello Stato.

Art. 3.

Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia e l'adolescenza

1. L'Osservatorio di cui all'articolo 1 si avvale di un Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia e l'adolescenza. Per lo svolgimento delle funzioni del Centro, il Ministro delle politiche per la famiglia e il Ministro della solidarieta' sociale possono stipulare convenzioni, anche di durata pluriennale, con enti di ricerca pubblici o privati che abbiano particolare qualificazione nel campo dell'infanzia e dell'adolescenza. L'Osservatorio annualmente elabora il programma di attivita' del Centro e ne definisce le priorita'.

2. Il Centro ha i seguenti compiti:

a) raccogliere e rendere pubblici normative statali, regionali, dell'Unione europea ed internazionali; progetti di legge statali e regionali; dati statistici, disaggregati per genere e per eta', anche in raccordo con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT); pubblicazioni scientifiche, anche periodiche;

b) realizzare, sulla base delle indicazioni che pervengono dalle regioni, la mappa annualmente aggiornata dei servizi pubblici, privati e del privato sociale, compresi quelli assistenziali e sanitari, e delle risorse destinate all'infanzia a livello nazionale, regionale e locale;

c) analizzare le condizioni dell'infanzia, ivi comprese quelle relative ai soggetti in eta' evolutiva provenienti, permanentemente o per periodi determinati, da altri Paesi, anche attraverso l'integrazione dei dati e la valutazione dell'attuazione dell'effettivita' e dell'impatto della legislazione, anche non direttamente destinata ai minori;

d) predisporre, sulla base delle direttive dell'Osservatorio, lo schema della relazione biennale e del rapporto di cui, rispettivamente, all'articolo 1, commi 6 e 7, evidenziando gli indicatori sociali e le diverse variabili che incidono sul benessere dell'infanzia in Italia;

e) formulare...

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