LEGGE 23 dicembre 1997, n. 451 - Istituzione della Commissione parlamentare per l'infanzia e dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia

Coming into Force14 Gennaio 1998
Published date30 Dicembre 1997
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1997/12/30/097G0487/CONSOLIDATED/20090812
Enactment Date23 Dicembre 1997
Official Gazette PublicationGU n.302 del 30-12-1997
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.

Commissione parlamentare per l'infanzia

  1. E' istituita la Commissione parlamentare per l'infanzia con compiti di indirizzo e controllo sulla concreta attuazione degli accordi internazionali e della legislazione relativi ai diritti e allo sviluppo dei soggetti in eta' evolutiva.

  2. La Commissione e' composta da venti senatori e da venti deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo.

  3. La Commissione elegge al suo interno un presidente, due vicepresidenti e due segretari.

  4. La Commissione chiede informazioni, dati e documenti sui risultati delle attivita' svolte da pubbliche amministrazioni e da organismi che si occupano di questioni attinenti ai diritti o allo sviluppo dei soggetti in eta' evolutiva.

  5. La Commissione riferisce alle Camere, con cadenza almeno annuale, i risultati della propria attivita' e formula osservazioni e proposte sugli effetti, sui limiti e sull'eventuale necessita' di adeguamento della legislazione vigente, in particolare per assicurarne la rispondenza alla normativa dell'Unione europea ed in riferimento ai diritti previsti dalla Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176.

  6. E' istituita la giornata italiana per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, da celebrare il 20 novembre di ogni anno, nella ricorrenza della firma della citata Convenzione di New York. Il Governo, d'intesa con la Commissione, determina le modalita' di svolgimento della giornata, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

Art 1.

Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza

  1. E' istituita la Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenzacon compiti di indirizzo e controllo sulla concreta attuazione degli accordi internazionali e della legislazione relativi ai diritti e allo sviluppo dei soggetti in eta' evolutiva.

  2. La Commissione e' composta da venti senatori e da venti deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo.

  3. La Commissione elegge al suo interno un presidente, due vicepresidenti e due segretari.

  4. La Commissione chiede informazioni, dati e documenti sui risultati delle attivita' svolte da pubbliche amministrazioni e da organismi che si occupano di questioni attinenti ai diritti o allo sviluppo dei soggetti in eta' evolutiva.

    4-bis. La Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza, nell'esercizio dei suoi poteri di consultazione, acquisisce dati, favorisce lo scambio di informazioni e promuove le opportune sinergie con gli organismi e gli istituti per la promozione e la tutela dell'infanzia e dell'adolescenza operanti in Italia e all'estero e con le associazioni, le organizzazioni non governative e tutti gli altri soggetti operanti nell'ambito della tutela e della promozione dei diritti di minori nonche' dell'affido e dell'adozione.

  5. La Commissione riferisce alle Camere, con cadenza almeno annuale, i risultati della propria attivita' e formula osservazioni e proposte sugli effetti, sui limiti e sull'eventuale necessita' di adeguamento della legislazione vigente, in particolare per assicurarne la rispondenza alla normativa...

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