DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 giugno 2003, n. 261 - Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87 della Costituzione; Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n.

400; Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante le modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione; Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e di interazione tra pubblico e privato; Vista la legge 31 luglio 2002, n. 179, recante disposizioni in materia ambientale; Vista la legge 6 luglio 2002, n. 137, recante delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonche' di enti pubblici; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n.

207, recante l'approvazione dello statuto dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, a norma dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.

300; Visto il decreto legislativo 6 dicembre 2002, n. 287, ed in particolare gli articoli 3, 4 e 5; Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 febbraio 2003; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 marzo 2003; Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 maggio 2003; Sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze; E m a n a il seguente regolamento

Art. 1.

Articolazione delle strutture di livello dirigenziale generale 1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, in seguito denominato: ´Ministeroª, esercita le funzioni di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo 6 dicembre 2002, n. 287. Il Ministero, per l'espletamento dei compiti ad esso demandati, si articola in sei direzioni generali.

2. Le direzioni assumono rispettivamente la denominazione di: a) Direzione per la protezione della natura; b) Direzione per la qualita' della vita; c) Direzione per la ricerca ambientale e lo sviluppo; d) Direzione per la salvaguardia ambientale; e) Direzione per la difesa del suolo; f) Direzione per i servizi interni del Ministero.

3. Per le specifiche esigenze di consulenza, studio e ricerca, nelle materie di competenza del Ministero, sono previsti, nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione del Ministro, due posti di funzioni di livello dirigenziale generale, per l'esercizio dei relativi compiti.

Avvertenza

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse

- L'art. 87 della Costituzione, e' il seguente

´Art. 87. - Il Presidente della Repubblica e' il Capo dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.

Puo' inviare messaggi alle Camere. Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo. Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere. Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

Puo' concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica.ª.

- L'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400 recante: ´Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministriª, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n.

214, (S.O.), e' il seguente

´4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono

  1. riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione; b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni funzionali; c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati; d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche; e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generaliª.

    - La legge 15 marzo 1997, n. 59, recante: ´Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativaª, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 marzo 1997, n.

    63, (S.O.).

    - Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante: ´Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59ª, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1998, n. 92, (S.O.).

    - Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante: ´Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59ª, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203, (S.O.).

    - Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante: ´Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubblicheª, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, (S.O.).

    - La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante: ´Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzioneª, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 ottobre 2001, n. 248.

    - La legge 15 luglio 2002, n. 145, recante

    ´Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privatoª, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 luglio 2002, n. 172.

    - La legge 31 luglio 2002, n. 179, recante

    ´Disposizioni in materia ambientaleª, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 agosto 2002, n. 189.

    - La legge 6 luglio 2002, n. 137, recante: ´Delega al Governo per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonche' di enti pubbliciª, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 8 luglio 2002, n. 158.

    - Il decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n. 207, recante: ´Approvazione dello statuto dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, a norma dell'art. 8, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300ª, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 settembre 2002, n. 222, (S.O.).

    - L'art. 8, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante: ´Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59ª, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203, (S.O.) e' il seguente

    ´4. Con regolamenti emanati ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono emanati gli statuti delle agenzie istituite dal presente decreto legislativo, in conformita' ai seguenti principi e criteri direttivi

  2. definizione delle attribuzioni del direttore generale dell'agenzia anche sulla base delle previsioni contenute nel precedente art. 5 del presente decreto con riferimento al capo del Dipartimento; b) attribuzione al direttore generale e ai dirigenti dell'agenzia dei poteri e della responsabilita' della gestione, nonche' della responsabilita' per il conseguimento dei risultati fissati dal Ministro competente nelle forme previste dal presente decreto; nell'ambito, ove possibile, di massimali di spesa predeterminati dal bilancio o, nell'ambito di questo, dal Ministro stesso; c) previsione di un comitato direttivo, composto da dirigenti dei principali settori di attivita' dell'agenzia, in numero non superiore a quattro, con il compito di coadiuvare il direttore generale nell'esercizio delle attribuzioni ad esso conferite; d) definizione dei poteri ministeriali di vigilanza, che devono comprendere, comunque, oltre a quelli espressamente menzionati nel precedente comma 2

    d1) l'approvazione...

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