ORDINANZA 4 aprile 2003 - Istruzioni e modalita' organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore nelle scuole statali e non statali. Anno scolastico 2002/2003. (Ordinanza n. 35)

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con cui e' stato approvato il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado e, in particolare, l'art. 205, comma 1, che attribuisce al Ministro della pubblica istruzione il potere di disciplinare annualmente, con propria ordinanza, le modalita' organizzative degli scrutini ed esami; Vista la legge 10 dicembre 1997, n. 425, concernente disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore; Visto il Regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, recante disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, di seguito denominato «Regolamento»; Visto il Regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1999, n. 13, recante la disciplina delle modalita' e dei criteri di valutazione delle prove degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore nella regione Valle d'Aosta; Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)» che, all'art. 22, comma 7, introduce modifiche all'art. 4 della legge 10 dicembre 1997, n. 425; Visto il decreto ministeriale concernente le modalita' di svolgimento della 1ª e 2ª prova scritta degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore per l'anno scolastico 2002-2003; Visto il decreto ministeriale n. 429 in data 20 novembre 2000, concernente le «caratteristiche formali generali della terza prova scritta negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e le istruzioni per lo svolgimento della prova medesima»; Visto il decreto ministeriale n. 358 del 18 settembre 1998, concernente la costituzione della aree disciplinari finalizzate alla correzione delle prove scritte e all'espletamento del colloquio, negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore; Visto il decreto ministeriale n. 104 del 25 gennaio 2001 «Regolamento sulle modalita' e i termini per l'affidamento delle materie oggetto degli esami di Stato ai commissari esterni e sui criteri e le modalita' di nomina, designazione e sostituzione dei componenti delle commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore», limitatamente alle scuole legalmente riconosciute e pareggiate; Visto il decreto ministeriale n. 10 del 30 gennaio 2003 «Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore. Criteri e modalita' di nomina, designazione e sostituzione dei presidenti e dei componenti delle commissioni d'esame»; Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 2003, n. 3, concernente le certificazioni e i relativi modelli da rilasciare in esito al superamento dell'esame di Stato; Visto il decreto ministeriale 24 febbraio 2000, n. 49, concernente l'individuazione delle tipologie di esperienze che danno luogo ai crediti formativi; Visto il decreto ministeriale n. 11 del 30 gennaio 2003 «Norme per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore nelle classi sperimentali autorizzate, per l'anno scolastico 2002/2003»; Visto il decreto ministeriale n. 2 del 13 gennaio 2003 con il quale sono state indicate le materie oggetto della seconda prova scritta; Visto il decreto ministeriale n. 4 del 14 gennaio 2003 «Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore. Numero dei componenti le commissioni d'esame»; Vista la circolare ministeriale n. 22 del 19 febbraio 2003, sulla formazione delle commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore per l'anno scolastico 2002-2003; Vista la circolare ministeriale n. 261 del 22 novembre 2000, concernente i candidati esterni negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 2000, n. 347, con il quale e' stato adottato il regolamento recante norme di organizzazione del Ministero della pubblica istruzione; Visto il decreto ministeriale 30 gennaio 2001, concernente la riorganizzazione degli uffici dirigenziali di livello non generale; Visto l'art. 21, comma 20-bis, della legge 15 marzo 1997, n. 59, introdotto dall'art. 1, comma 22, della legge 16 giugno 1998, n. 191; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; Vista l'ordinanza ministeriale 10 maggio 2002, n. 51, sul calendario scolastico per l'anno scolastico 2002/2003; Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62 «norme per la parita' scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione»; Visto il decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258, recante, tra l'altro, norme relative alla trasformazione del C.E.D.E. in Istituto nazionale per la valutazione del sistema dell'istruzione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2000, n. 313, concernente il regolamento di organizzazione dell'istituto di cui al citato decreto legislativo n. 258/1999; Visto il decreto-legge 10 marzo 1997, registrato alla Corte dei conti il 19 luglio 1997, registro 001, foglio 268, concernente norme transitorie per il passaggio al sistema di formazione universitaria degli insegnanti di scuola materna ed elementare; Visto il decreto ministeriale 28 febbraio 2001, prot. n. 9007, concernente la costituzione di una struttura tecnico-operativa per gli esami di Stato; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; Vista la circolare ministeriale 3 giugno 2002, prot. n. 9680 «Esame di Stato - Nulla osta per candidati esterni detenuti»; Ordina

Art. 1.

Inizio della sessione di esame 1. La sessione degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, per l'anno scolastico 2002/2003, ha inizio il giorno 18 giugno 2003.

Art. 2.

Candidati interni 1. Sono ammessi all'esame di Stato

  1. gli alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso e siano stati valutati con attribuzione di voto in ciascuna disciplina in sede di scrutinio finale; b) gli alunni delle scuole statali e paritarie che siano stati ammessi alle abbreviazioni di cui al successivo comma 2; c) gli alunni delle scuole pareggiate e legalmente riconosciute che abbiano frequentato le ultime classi di un corso di studi avente le caratteristiche di cui all'art. 2, comma 1, lettera c) del Regolamento e che siano stati valutati con attribuzione di voto in ciascuna disciplina nello scrutinio finale; d) gli alunni delle scuole pareggiate e legalmente riconosciute che, avendo frequentato la penultima classe di un corso di studi avente le caratteristiche di cui all'art. 2, comma 1, lettera c) del Regolamento, siano stati ammessi alle abbreviazioni di cui al successivo comma 2.

    1. Fermo restando quanto previsto per gli istituti pareggiati e legalmente riconosciuti dal precedente comma 1, lettera d), gli alunni iscritti alle penultime classi possono sostenere, nella sessione dello stesso anno, il corrispondente esame di Stato nei seguenti casi

  2. abbreviazione per merito quando nello scrutinio finale per la promozione all'ultima classe abbiano riportato non meno di otto decimi in ciascuna materia. Resta ferma la particolare disciplina dei motivati esoneri dall'esecuzione di tutte o parti delle esercitazioni pratiche dell'educazione fisica; b) abbreviazione per obbligo di leva quando comprovino anche mediante dichiarazione sostitutiva prodotta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, citato in premessa, di essere tenuti a sottoporsi alla relativa visita sanitaria nell'anno in cui chiedono di sostenere l'esame o in quello successivo.

    Condizione indispensabile per essere ammessi agli esami e' la promozione all'ultima classe per effetto di scrutinio finale senza debito formativo.

    1. Gli alunni delle penultime classi che abbiano chiesto di sostenere gli esami, ove non possano usufruire dell'abbreviazione per merito, per non aver riportato la votazione prescritta, possono ugualmente sostenere gli esami purche' soggetti agli obblighi di leva. A tal fine resta valida la domanda a suo tempo presentata per l'ammissione agli esami per merito.

    Art. 3.

    Candidati esterni 1. Sono ammessi all'esame di Stato, alle condizioni previste dal presente articolo coloro che

  3. compiano il diciannovesimo anno di eta' entro l'anno solare in cui si svolge l'esame e dimostrino di aver adempiuto all'obbligo scolastico; b) siano in possesso del diploma di licenza di scuola media da almeno un numero di anni pari a quello della durata del corso prescelto, indipendentemente dall'eta'; c) compiano il ventitreesimo anno di eta' entro l'anno solare in cui si svolge l'esame; in tal caso i candidati sono esentati dalla presentazione di qualsiasi titolo di studio inferiore; d) siano in possesso di altro titolo conseguito al termine di un corso di studio di istruzione secondaria superiore di durata almeno quadriennale; e) abbiano cessato la frequenza dell'ultimo anno di corso prima del 15 marzo.

    1. Sono ammessi all'esame di Stato negli istituti professionali e negli istituti d'arte i candidati esterni che si trovino in una delle seguenti condizioni

  4. compiano il diciannovesimo anno di eta' entro l'anno solare in cui si svolge l'esame e siano in possesso da almeno un anno del diploma...

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