ORDINANZA 9 aprile 2021 - Organizzazione della struttura centrale del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. (Ordinanza n. 115). (21A02806)

Il Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione

nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far

data dal 24 agosto 2016

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», e successive modificazioni e integrazioni, e, in particolare, l'art. 11, per il quale «Al fine di realizzare specifici obiettivi determinati in relazione a programmi o indirizzi deliberati dal Parlamento o dal Consiglio dei ministri o per particolari e temporanee esigenze di coordinamento operativo tra amministrazioni statali, puo' procedersi alla nomina di commissari straordinari del Governo, ferme restando le attribuzioni dei Ministeri, fissate per legge»

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria»

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria ed Abruzzo

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 ottobre 2016, recante ulteriore estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la deliberazione del 25 agosto 2016, in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria ed Abruzzo

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017, con la quale sono stati ulteriormente estesi, in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria in data 18 gennaio 2017, nonche' degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la predetta delibera del 25 agosto 2016

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016», convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229

Visto l'art. 57, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia», il quale testualmente recita «All'art. 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4-quater e' inserito il seguente:

"4-quinquies. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis e' prorogato fino al 31 dicembre 2021

a tale fine il Fondo per le emergenze nazionali previsto dall'art. 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e' incrementato di 300 milioni di euro per l'anno 2021". Al relativo onere si provvede ai sensi dell'art. 114»

Visto l'art. 57, comma 2, del richiamato decreto-legge n. 104 del 2020, il quale testualmente recita «All'art. 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021" e le parole "per l'anno 2018" sono sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2020". Ai relativi oneri, pari a 69,8 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede ai sensi dell'art. 114».

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016, in particolare l'art. 2, comma 2, il quale prevede che «il Commissario straordinario si avvale altresi' di una struttura posta alle sue dirette dipendenze, alla quale puo' essere assegnato personale appartenente ad amministrazioni pubbliche, anche in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, con trattamento economico fondamentale a carico delle stesse»

Visto altresi' il comma 3, del medesimo art. 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica, il quale individua il contingente di personale assegnato alla struttura del Commissario straordinario, tra cui fino a dieci esperti, compreso un consigliere giuridico, da scegliere tra persone di comprovata competenza professionale ed esperienza e da nominare ai sensi dell'art. 9 del decreto-legislativo 30 luglio 1999, n. 303

Visti gli articoli 2 e 50 del citato decreto-legge n. 189 del 2016 e in particolare:

l'art. 2, comma 2, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo

l'art. 50, comma 1, recante le disposizioni in ordine alla struttura posta alle dipendenze del Commissario straordinario e alle misure per il personale impiegato in attivita' emergenziali, il quale prevede, al primo capoverso, che «il Commissario straordinario, nell'ambito delle proprie competenze e funzioni, opera con piena autonomia amministrativa, finanziaria e contabile in relazione alle risorse assegnate e disciplina l'articolazione interna della struttura anche in aree e unita' organizzative con propri atti in relazione alle specificita' funzionali e di competenza»

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito con modificazioni con la legge 11 settembre 2020, n. 120, in particolare l'art. 11, comma 2, terzo periodo, nel quale e' disposto che il Commissario straordinario puo' nominare fino a due sub commissari responsabili di uno o piu' interventi

Vista l'ordinanza del 27 gennaio 2017, n. 15 e successive modifiche, con la quale e' stata disciplinata l'organizzazione della struttura centrale del Commissario straordinario, in attuazione del citato art. 50, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016

Ravvisata la necessita' di procedere ad una complessiva revisione della suddetta disciplina, anche in considerazione delle modifiche introdotte dal citato decreto-legge n. 76 del 2020, convertito con modificazioni con la legge 11 settembre 2020, n. 120, al fine di prevedere un modello organizzativo piu' flessibile ed una ridefinizione delle funzioni e dei compiti assegnati a ciascuna unita' organizzativa di cui e' composta la predetta struttura

Visto l'art. 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come modificato dal successivo art. 6, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, il quale ha stabilito il divieto per le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' per le pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonche' per le autorita' indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le societa' e la borsa (CONSOB), di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti gia' lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza

detti incarichi, le cariche e le collaborazioni sono comunque consentiti a titolo gratuito e, per i soli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando la gratuita', la durata non puo' essere superiore a un anno, non prorogabile ne' rinnovabile, presso ciascuna amministrazione

Vista l'ordinanza n. 106 del 17 settembre 2020, recante

Organizzazione della struttura centrale del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

Vista l'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020, recante «Indirizzi per l'esercizio dei poteri commissariali di cui all'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120»

Visto l'art. 50, comma 3, alinea, del decreto-legge n. 189 del 2016, come modificato dall'art. 57, comma 3-ter del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, in sede di conversione con legge di 13 ottobre 2020, n. 126, che ha assegnato alla struttura commissariale «in posizione di comando un'ulteriore unita' di personale con funzioni di livello dirigenziale non generale, appartenente ai ruoli delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e fino a cinque esperti incaricati ai sensi dell'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165», che costituiscono unita' aggiuntive non previste nell'ambito della citata ordinanza commissariale n. 106 del 17 settembre 2020

Visto l'art. 57, comma 3-quater del citato decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, il quale ha previsto che «Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3-ter, pari a euro 78.500 per l'anno 2020 e a euro 470.000 per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'art. 114, comma 4, del presente decreto»

Visto il decreto del Commissario straordinario n. 3 del 15 gennaio 2021 con il quale sono stati nominati i sub commissari nelle persone dell'ing. Gianluca Loffredo e dell'ing. Fulvio Maria Soccodato e ravvisata l'urgenza di dotarli di una struttura...

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