LEGGE 15 dicembre 2016, n. 229 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016

Coming into Force18 Dicembre 2016
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2016/12/17/16G00243/ORIGINAL
Enactment Date15 Dicembre 2016
Published date17 Dicembre 2016
Official Gazette PublicationGU n.294 del 17-12-2016
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.
  1. Il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

  2. Il decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, e' abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 205 del 2016.

  3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 15 dicembre 2016 MATTARELLA

Gentiloni Silveri, Presidente del

Consiglio dei ministri

Padoan, Ministro dell'economia e delle

finanze Visto, il Guardasigilli: Orlando

Allegato
Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 17 OTTOBRE 2016, N. 189

All'articolo 1:

al comma 1, le parole: «eventi sismici del 24 agosto 2016, ricompresi nei Comuni indicati nell'allegato 1» sono sostituite dalle seguenti: «eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ricompresi nei Comuni indicati negli allegati 1 e 2. Nei Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto le disposizioni di cui agli articoli 45, 46, 47 e 48 si applicano limitatamente ai singoli soggetti danneggiati che dichiarino l'inagibilita' del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con trasmissione agli uffici dell'Agenzia delle entrate e dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale territorialmente competenti»;

al comma 2, le parole: «diversi da quelli indicati nell'allegato 1, su richiesta degli interessati che dimostrino il nesso di causalita' diretto tra i danni ivi verificatisi e gli eventi sismici del 24 agosto 2016, comprovato da apposita perizia giurata» sono sostituite dalle seguenti: «diversi da quelli indicati negli allegati 1 e 2, su richiesta degli interessati che dimostrino il nesso di causalita' diretto tra i danni ivi verificatisi e gli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, comprovato da apposita perizia asseverata»;

al comma 3 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Commissario straordinario opera con i poteri di cui al presente decreto, anche in relazione alla ricostruzione conseguente agli eventi sismici successivi al 24 agosto 2016 con riferimento ai territori di cui al comma 1.»;

al comma 6, primo periodo, le parole: «di cui all'allegato 1» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli allegati 1 e 2».

All'articolo 2:

al comma 1, lettera g), le parole: «istituisce e gestisce gli elenchi speciali» sono sostituite dalle seguenti: «adotta e gestisce l'elenco speciale»;

il comma 4 e' sostituito dal seguente:

4. Il Commissario straordinario, anche avvalendosi degli uffici speciali per la ricostruzione di cui all'articolo 3, coadiuva gli enti locali nella progettazione degli interventi, con l'obiettivo di garantirne la qualita' e il raggiungimento dei risultati attesi. Restano ferme le attivita' che enti locali, Regioni e Stato svolgono nell'ambito della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese

;

dopo il comma 4 e' inserito il seguente:

4-bis. Il Commissario straordinario effettua una ricognizione delle unita' del patrimonio immobiliare nuovo o in ottimo stato e classificato agibile, invenduto e di cui e' accertata la disponibilita' alla vendita

.

All'articolo 3, comma 1:

al primo periodo, le parole: «unitamente ai Comuni interessati» sono sostituite dalle seguenti: «unitamente agli enti locali interessati»;

al terzo periodo, le parole: «a seguito di comandi o distacchi da Regioni e Comuni interessati» sono sostituite dalle seguenti: «a seguito di comandi o distacchi da Regioni, Province e Comuni interessati»;

al quarto periodo, le parole: «Le Regioni e i Comuni interessati possono altresi' assumere» sono sostituite dalle seguenti: «Le Regioni, le Province e i Comuni interessati possono altresi' assumere».

All'articolo 4:

al comma 1, le parole: «dal sisma del 24 agosto 2016» sono sostituite dalle seguenti: «dagli eventi sismici di cui all'articolo 1»;

al comma 3, terzo periodo, le parole: «dal sisma del 24 agosto 2016» sono sostituite dalle seguenti: «dagli eventi sismici di cui all'articolo 1»;

al comma 5, le parole: «ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 26 agosto» sono sostituite dalle seguenti: «ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 28 agosto».

Al titolo I, dopo il capo I e' aggiunto il seguente:

Capo I-bis - Strutture provvisorie di prima emergenza.

Art. 4-bis (Disposizioni in materia di strutture e moduli abitativi provvisori). - 1. Per fronteggiare l'aggravarsi delle esigenze abitative nei territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo colpiti dagli eventi sismici di cui all'articolo 1, individuando soluzioni che consentano, nelle more della fornitura di diverse soluzioni abitative, un'adeguata sistemazione alloggiativa delle popolazioni, in un contesto comprensivo di strutture a supporto che garantiscano il regolare svolgimento della vita della comunita' locale, assicurando anche il presidio di sicurezza del territorio, tenuto conto dell'approssimarsi della stagione invernale, i Sindaci dei Comuni interessati forniscono al Dipartimento della protezione civile le indicazioni relative alle aree da destinare agli insediamenti di container, immediatamente rimuovibili al venir meno dell'esigenza. In assenza di indicazioni, procede il Capo del Dipartimento della protezione civile d'intesa con i Presidenti delle Regioni competenti per territorio. Nella individuazione delle aree deve essere assicurata la preferenza per quelle pubbliche rispetto a quelle private e il contenimento del relativo numero. I provvedimenti di localizzazione su aree private comportano la dichiarazione di sussistenza di grave necessita' pubblica e valgono anche quali provvedimenti di occupazione d'urgenza ai sensi dell'articolo 7 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 49 e 50 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.

2. La predisposizione delle aree, comprensiva della realizzazione delle opere infrastrutturali strettamente necessarie alla immediata fruizione degli insediamenti, avviene con modalita' definite con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile, anche in relazione alla effettiva capacita' operativa dei soggetti individuati.

3. Il Dipartimento della protezione civile provvede alla installazione dei moduli di cui ai contratti stipulati per la fornitura mediante noleggio dei container, destinati ad esigenze abitative, uffici e servizi connessi, nel piu' breve tempo possibile, in relazione all'avanzamento dei lavori di predisposizione delle aree.

4. Ritenute sussistenti le condizioni di estrema urgenza di cui all'articolo 63, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il Dipartimento della protezione civile procede, anche avvalendosi di CONSIP S.p.a., ad effettuare procedure negoziate, anche finalizzate alla individuazione contestuale di una pluralita' di aggiudicatari, per la stipula di contratti aventi ad oggetto fornitura, noleggio, disponibilita' dei container di cui al comma 1, nonche' correlati servizi e beni strumentali.

5. Le procedure di cui al comma 4 possono essere svolte in deroga agli articoli 40, comma 1, e 93 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonche' all'obbligo di utilizzo della banca dati AVCpass, istituita presso l'Autorita' nazionale anticorruzione (ANAC). Resta fermo il potere di deroga ulteriore con le ordinanze di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, anche in relazione alle modalita' di esecuzione della fornitura.

6. Quando non e' possibile individuare piu' operatori economici per l'affidamento dei contratti di cui al comma 4 in tempi compatibili con l'urgenza di rispondere alle immediate esigenze abitative della popolazione interessata, la procedura negoziata di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016 puo' svolgersi con l'unico operatore eventualmente disponibile, tenuto anche conto della possibilita' di suddivisione in lotti degli interventi da affidare in appalto.

7. I Comuni provvedono ad assicurare la gestione delle aree temporanee di cui al presente articolo, acquisendo i servizi necessari con le procedure previste con ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile.

8. Per fronteggiare l'aggravarsi delle esigenze abitative rurali ed il fabbisogno di tecnostrutture per stalle e fienili destinate al ricovero invernale del bestiame nei territori colpiti dagli eventi sismici di cui all'articolo 1 e in ragione della oggettiva imprevedibilita' degli stessi, in sede di esecuzione dei contratti, gia' stipulati ovvero da stipulare, aventi ad oggetto i moduli necessari allo scopo, puo' essere richiesto un aumento delle prestazioni alle stesse condizioni previste dal contratto originario, in deroga ai limiti di cui all'articolo 106, comma 12, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

9. Qualora il ricorso alle procedure di cui al comma 8 non consenta comunque di soddisfare i fabbisogni di assistenza in corso di quantificazione speditiva, in deroga alle disposizioni vigenti possono essere interpellati in ordine progressivo i soggetti che...

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