ORDINANZA 19 dicembre 2023 - Proroga dell'ordinanza 28 maggio 2015, recante: «Misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina, leucosi bovina enzootica». (23A07201)

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni

Vista la legge 9 giugno 1964, n. 615, concernente la bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi, e successive modificazioni

Visto l'art. 32, comma 1, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del servizio sanitario nazionale» relativamente al potere del Ministro della sanita' di emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanita' pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente piu' regioni

Visto l'art. 50, comma 5, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali emanato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

Visto il decreto del Ministro della sanita' 28 marzo 1989, concernente l'obbligo in tutto il territorio nazionale delle operazioni di profilassi e di risanamento degli allevamenti bovini da brucellosi, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 29 marzo 1989, n. 73

Visto il decreto del Ministro della sanita' 2 luglio 1992, n. 453 e successive modificazioni, recante «Regolamento concernente il piano nazionale per l'eradicazione della brucellosi negli allevamenti ovini e caprini», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 23 novembre 1992, n. 276

Visto il decreto del Ministro della sanita' 27 agosto 1994, n. 651, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 26 novembre 1994, n. 277, concernente il piano nazionale per l'eradicazione della brucellosi negli allevamenti bovini, e successive modificazioni

Visto il decreto del Ministro della sanita' 15 dicembre 1995, n. 592 e successive modificazioni, concernente il piano nazionale per l'eradicazione della tubercolosi negli allevamenti bovini e bufalini, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 30 maggio 1996, n. 125

Visto il decreto del Ministro della sanita' 2 maggio 1996, n. 358 e successive modificazioni, recante «Regolamento concernente il piano nazionale per l'eradicazione della leucosi bovina enzootica», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 10 luglio 1996, n. 160

Visto il decreto legislativo 29 gennaio 2004, n. 58, recante disposizioni sanzionatorie per le violazioni del regolamento (CE) n. 1760/2000 del 17 luglio 2000 e del regolamento (CE) n. 1825/2000 del 25 agosto 2000, relativi all'identificazione e registrazione dei bovini nonche' all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, a norma dell'art. 3 della legge 1° marzo 2002, n. 39

Vista la decisione di esecuzione della Commissione 2014/288/UE del 12 maggio 2014 concernente i requisiti uniformi per la notifica dei programmi nazionali di eradicazione, di lotta e sorveglianza relativi ad alcune malattie degli animali e zoonosi cofinanziati dall'Unione e che abroga la decisione 2008/940/CE

Visto il regolamento (UE) n. 653/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 1760/2000 per quanto riguarda l'identificazione elettronica dei bovini e l'etichettatura delle carni bovine

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 28 maggio 2015, recante misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina, leucosi bovina enzootica, prorogata, da ultimo, con l'ordinanza del Ministro della salute 15 giugno 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 27 giugno 2023, n. 148

Visto il decreto del Ministro della salute 28 giugno 2016 di modifica dell'allegato IV del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, recante «Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali» e, in particolare, l'art. 2, comma 1, che introduce, dal 2 settembre 2017, l'obbligo della...

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