DECRETO LEGISLATIVO 29 gennaio 2004, n. 58 - Disposizioni sanzionatorie per le violazioni dei Regolamenti (CE) numeri 1760 e 1825 del 2000, relativi all'identificazione e registrazione dei bovini, nonche' all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, a norma dell'articolo 3 della legge 1° marzo 2002, n. 39

Coming into Force17 Marzo 2004
Published date02 Marzo 2004
Enactment Date29 Gennaio 2004
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2004/03/02/004G0074/CONSOLIDATED/20090714
Official Gazette PublicationGU n.51 del 02-03-2004
Capo I Identificazione e registrazione dei bovini
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 3 della legge 1° marzo 2002, n. 39;

Visto il Regolamento (CE) 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992;

Visto il Regolamento (CE) 2629/97 della Commissione europea, del 29 dicembre 1997;

Visto il Regolamento (CE) 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000;

Visto il Regolamento (CE) 1825/2000 della Commissione, del 25 agosto 2000;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2000, n. 437;

Visto il decreto dei Ministri della salute e delle politiche agricole e forestali in data 31 gennaio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 72 del 26 marzo 2002;

Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 giugno 2003;

Acquisito il parere della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 gennaio 2004;

Sulla proposta dei Ministri per le politiche comunitarie e della giustizia, di concerto con i Ministri della salute e delle politiche agricole e forestali; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1. Sanzioni in materia di apposizione dei marchi auricolari

  1. Salvo che il fatto costituisca reato, il detentore degli animali della specie bovina, comprese le specie Bison bison e Bubalus bubalus, che non ottemperi agli obblighi di identificazione degli animali di cui all'articolo 4 del Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, mediante apposizione dei marchi auricolari secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2000, n. 437, del decreto dei Ministri della salute e delle politiche agricole e forestali in data 31 gennaio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 26 marzo 2002, e nel rispetto del Regolamento (CE) n. 2629/97 della Commissione, del 29 dicembre 1997, e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 250,00 euro a 1.500,00 euro per ogni capo non regolarmente identificato.

  2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque tolga o sostituisca i marchi auricolari presenti sugli animali senza preventiva autorizzazione dell'autorita' sanitaria competente e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 6.000,00 euro per ogni capo.

Art 2.

Sanzioni in materia di fornitura di marchi auricolari

  1. Salvo che il fatto costituisca reato, il fornitore di marchi auricolari da apporre sugli animali di cui all'articolo 1, comma 1, il quale fornisca marchi non conformi al Regolamento (CE) n. 2629/97 della Commissione, del 29 dicembre 1997, alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2000, n. 437, e al decreto dei Ministri della salute e delle politiche agricole e forestali in data 31 gennaio 2002, e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000,00 euro a 12.000,00 euro.

  2. Salvo che il fatto costituisca reato, il fornitore di marchi auricolari di cui al comma 1, il quale ometta di presentare denuncia di furto o smarrimento dei marchi auricolari in proprio possesso alla competente autorita', e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000,00 euro a 12.000,00 euro.

  3. Salvo che il fatto costituisca reato, il fornitore di marchi auricolari di cui al comma 1, che abbia fornito o che comunque sia trovato in possesso di marchi auricolari con codice identificativo duplicato, che non risultino giustificati da precedente autorizzazione della competente autorita', e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.500,00 euro a 62.000,00 euro per ogni marchio auricolare.

  4. Salvo che il fatto costituisca reato, il fornitore di marchi auricolari che non trasmette alla banca dati nazionale, di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196, secondo le modalita' stabilite all'articolo 9, comma 3, del decreto dei Ministri della salute e delle politiche agricole e forestali in data 31 gennaio 2002, l'elenco dei marchi auricolari forniti a ciascun allevamento, e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 6.000,00 euro.

  5. In caso di reiterazione delle violazioni previste dal presente articolo, a norma dell'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, la sanzione amministrativa pecuniaria e' raddoppiata, non e' ammesso il pagamento in misura ridotta ed e' disposta la cancellazione dall'elenco dei fornitori di cui all'articolo 12, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2000, n. 437, e all'articolo 12, comma 1, lettera b) del decreto dei Ministri della salute e delle politiche agricole e forestali in data 31 gennaio 2002.

Art 3.

Sanzioni in materia di cedole identificative e passaporto

  1. Salvo che il fatto costituisca reato, il detentore degli animali di cui all'articolo 1, comma 1, il quale, decidendo di avvalersi...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT