DECRETO 31 marzo 2003, n. 117 - Regolamento concernente l'ordinamento dell'Istituto di studi militari marittimi

Capo I Disposizioni generali IL MINISTRO DELLA DIFESA Visto il decreto legislativo 27 giugno 2000, n. 214, che detta disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, recante riforma strutturale delle Forze armate, e in particolare l'articolo 2 e l'allegato D, n. 15, che prevedono l'istituzione con decreto del Ministro della difesa dell'Istituto di studi militari marittimi, demandando al Capo di stato maggiore di Forza armata l'adozione dei provvedimenti organizzativi conseguenti; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 settembre 1972, n. 985, recante nuovo ordinamento dell'Istituto di guerra marittima; Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, riguardante l'ordinamento della Marina militare; Vista la legge 18 febbraio 1997, n. 25, concernente attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'amministrazione della difesa; Visto il decreto ministeriale 12 giugno 1999, n. 245, riguardante il regolamento recante norme concernenti l'ordinamento dell'Istituto superiore di stato maggiore interforze; Udito il parere del Consiglio superiore delle Forze armate; Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.

400; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 25 marzo 2002; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri prevista dall'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 (nota n. 8/5913/D-VIII.12 del 5 febbraio 2003); Sulla proposta del Capo di stato maggiore della difesa; A d o t t a il seguente regolamento

Art. 1.

Istituzione e compiti 1. E' istituito, con sede a Venezia, l'Istituto di studi militari marittimi, di seguito denominato Istituto, ente non dipartimentale posto alle dipendenze dell'Ispettore delle scuole della Marina militare, con il compito di curare

  1. la formazione intesa al perfezionamento professionale degli ufficiali in servizio permanente della Marina anche in vista della loro destinazione ad incarichi di stato maggiore e la formazione complementare per gli ufficiali superiori; b) lo studio, la ricerca e la sperimentazione nei settori della formazione superiore degli ufficiali e dello sviluppo di tematiche strategiche, operative e ordinamentali di interesse della Marina militare.

    2. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1, lettera a), l'Istituto, secondo programmi approvati dall'Ispettore delle scuole sulla base delle direttive del Capo di stato maggiore della Marina, organizza corsi, tra i quali il corso normale di stato maggiore della Marina militare, seminari ed esercitazioni intesi a

  2. completare, armonizzare e valorizzare, in un'ottica unitaria, le professionalita' acquisite dagli ufficiali dei vari corpi; b) approfondire la conoscenza della strategia marittima e dei problemi di politica navale, promovendo attivita' di scambio con istituti nazionali e internazionali paritetici; c) ampliare le conoscenze professionali e culturali degli ufficiali in vista degli incarichi da ricoprire e della frequenza di corsi superiori interforze ed internazionali.

    3. Per l'insegnamento di materie di livello universitario possono essere stipulate convenzioni con universita', previa autorizzazione del Capo di stato maggiore della marina.

    4. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1, lettera b), nell'ambito dell'Istituto e' costituito il Centro per gli studi militari marittimi.

    Avvertenza

    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

    Note alle premesse

    Il decreto legislativo 27 giugno 2000, n. 214, riguardante: «Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, recante riforma strutturale delle Forze armate, a norma dell'art.

    9, comma 2, della legge 31 marzo 2000, n. 78», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1° agosto 2000, n.

    178; si riporta il testo dell'art. 2 e dell'allegato D, n.

    15.

    Art. 2.

    1. Dopo le tabelle A e B allegate al decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, sono aggiunte le tabelle C e D allegate al presente decreto.

    2. Il comma 2...

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