DECRETO LEGISLATIVO 27 giugno 2000, n. 214 - Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, recante riforma strutturale delle Forze armate, a norma dell'articolo 9, comma 2, della legge 31 marzo 2000, n. 78

Coming into Force16 Agosto 2000
End of Effective Date08 Ottobre 2010
Enactment Date27 Giugno 2000
Published date01 Agosto 2000
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2000/08/01/000G0258/CONSOLIDATED/20100508
Official Gazette PublicationGU n.178 del 01-08-2000
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, concernente la riforma strutturale delle Forze armate, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

Vista la legge 31 marzo 2000, n. 78, ed in particolare l'articolo 9, comma 2, che conferisce delega al Governo per l'emanazione di disposizioni correttive, tra l'altro, del citato decreto legislativo n. 464 del 1997;

Vista la legge 18 febbraio 1997, n. 25;

Udito il parere del Consiglio superiore delle Forze armate;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 maggio 2000;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, espressi, rispettivamente, in data 13 giugno 2000 e 15 giugno 2000;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 giugno 2000;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delle finanze, dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e per la funzione pubblica; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1

  1. All'articolo 2 del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, sono apportate le seguenti modifiche:

  1. al comma 1, lettera b), il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: "Le relative competenze sono ripartite fra il comando regione militare nord, il comando regione militare sud e la direzione di amministrazione che accentra le funzioni delle direzioni di amministrazione delle regioni militari nord, centro e sud. E' istituito, con sede in Roma, il comando militare della capitale, che assume le funzioni di comando del reclutamento e delle forze di completamento interregionale centro e di comando del reclutamento e delle forze di completamento della regione Lazio";

  2. al comma 3, l'ultimo periodo e' sostituito dai seguenti: "Le convenzioni di cui al presente comma prevedono anche le modalita' di riconoscimento degli studi compiuti e di rilascio dei titoli di diploma universitario, di laurea e di specializzazione riguardanti gli ufficiali delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo ovvero in congedo che, in possesso del diploma di scuola media superiore richiesto all'epoca per l'ammissione alle accademie militari, abbiano superato il previsto ciclo di studi presso le rispettive accademie e le scuole di applicazione ovvero la scuola ufficiali dei carabinieri o la scuola di applicazione della Guardia di finanza. Per gli ufficiali in congedo le modalita' di riconoscimento sono definite anche con riferimento ai cicli di studi frequentati dal personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo o successivamente a tale data. I riconoscimenti hanno luogo dando la precedenza alle procedure riguardanti gli ufficiali in servizio;

  3. al comma 4 le parole: "seconda scuola militare dell'Esercito" sono sostituite dalle seguenti: "scuola militare Teulie'". Tale...

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