DECRETO 10 Agosto 2007 - Modalita' e condizioni per il rilascio delle omologazioni dell'apparecchio di controllo, delle carte tachigrafiche, nonche' delle autorizzazioni per le operazioni di primo montaggio e di intervento tecnico, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto ministeriale 31 ottobre 2003, n. 361.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il regolamento (CEE) n. 3821/85 del 20 dicembre 1985 del Consiglio relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada;

Visto il regolamento (CE) n. 2135/98 del 24 settembre 1998 del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 3821/85 relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada ed il Regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo del Consiglio del 15 marzo 2006 relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento(CEE) n. 3820/85 del Consiglio;

Visto il regolamento (CE) n. 1360/02 del 13 giugno 2002 della Commissione, che adegua per la settima volta al progresso tecnico il regolamento (CEE) n. 3821/85 relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada;

Visto il regolamento (CE) n. 432/2004 del 5 marzo 2004 della Commissione, che adegua per l'ottava volta al progresso tecnico il regolamento (CEE) n. 3821/85 relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada;

Vista la legge 25 marzo 1997, n. 77, recante disposizioni in materia di camere di commercio ed in particolare l'art. 3, comma 4, che ha innovato la disciplina normativa della verificazione periodica, prevedendo che le modifiche ed integrazioni alla disciplina suddetta siano adottate mediate decreti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in conformita' ai criteri stabiliti al medesimo comma;

Vista la legge 15 marzo 1991, n. 59, concernente la delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, ed, in particolare, gli articoli 20 e 50, relativi all'attribuzione delle funzioni degli uffici metrici provinciali alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e le successive modificazioni ed in particolare l'art. 29, comma 2, relativo alla facolta' da parte del Ministero delle attivita' produttive di avvalersi degli uffici delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Visto il decreto legislativo 5 settembre 2000, n. 256, che reca norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernente il trasferimento alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, delle funzioni e dei compiti degli uffici provinciali metrici;

Visto il decreto legislativo 1° marzo 2001, n. 113, che reca norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige concernente, tra l'altro, il trasferimento alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, delle funzioni e dei compiti degli uffici provinciali metrici;

Visto il decreto legislativo 16 marzo 2001, n. 143, che reca norme di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana concernente il trasferimento alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, delle funzioni e dei compiti degli uffici provinciali metrici;

Vista la legge regionale 20 maggio 2002, n. 7, concernente il riordino dei servizi camerali della Valle d'Aosta e che istituisce la Camera valdostana delle imprese e delle professioni - Chambre valdotaine des entreprises et des activites liberales;

Visto il decreto legislativo 23 maggio 2003 n. 167, concernente norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Sardegna per il trasferimento alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, delle funzioni e dei compiti degli uffici metrici provinciali e degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali";

Visto il decreto 31 ottobre 2003, n. 361 contenente disposizioni attuative del regolamento (CE) n. 2135/98 del Consiglio del 24 settembre 1998, modificativo del regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada ed in particolare l'art. 3, comma 7;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 luglio 1999, concernente l'individuazione dei beni e delle risorse degli uffici metrici provinciali da trasferire alle Camere di commercio, a decorrere dal 1° gennaio 2000 ed in particolare l'art. 5, comma 2, che attribuisce le funzioni e le risorse dell'ufficio metrico provinciale di Aosta alla regione Valle d'Aosta, ai sensi del decreto luogotenenziale del Capo Provvisorio dello Stato 23 dicembre 1946, n. 532, a decorrere dal 1° gennaio 2000;

Vista la circolare 3 agosto 2006, n. 2/2006 DGAMTC concernente l'applicazione dell'art. 7 del decreto ministeriale 11 marzo 2005 ed in particolare il punto 5) che rinvia ad una successiva, completa e organica disciplina della materia;

Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei ministeri;

Ravvisata l'esigenza di assicurare l'uniforme applicazione delle disposizioni contenute nel Regolamento (CE) n. 3821/85, e successive modificazioni e integrazioni, raccordandole con quelle gia' svolte dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Considerata la necessita' di dettare disposizioni nazionali in materia, in vista di un complessivo riassetto della materia che consenta l'applicazione dei principi di semplificazione e di sussidiarieta' da parte dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Considerato altresi' di dare piena attuazione al principio comunitario di libera concorrenza per assicurare agli utenti un'effettiva facolta' di scelta e di comparazione delle prestazioni offerte sul mercato e di favorire un assetto maggiormente concorrenziale nel settore del montaggio e dell'esecuzione degli interventi tecnici sui tachigrafi digitali;

Vista la comumcazione al Garante per la protezione dei dati personali; .sP,

A d o t t a il presente decreto:

Art. 1.

Ambito di applicazione

  1. Il presente decreto disciplina le modalita' di omologazione dell'apparecchio di controllo, inclusi i suoi componenti, delle carte tachigrafiche nonche' i requisiti che i Centri tecnici devono possedere per il primo montaggio, l'attivazione e gli interventi tecnici dei tachigrafi digitali.

    Art. 2.

    Definizioni

  2. Ai fini dell'applicazione del presente decreto, si intende per:

    1. "Ministero": il Ministero dello sviluppo economico;

    2. "centro tecnico": i soggetti che hanno come scopo l'esecuzione materiale degli interventi tecnici che devono essere effettuati sui tachigrafi digitali, in accordo con il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio del 20 dicembre 1985, relativo agli apparecchi di controllo nel settore dei trasporti su strada, modificato dal regolamento (CE) n. 2135/98 del Consiglio del 24 settembre 1998, aggiornato dal regolamento (CE) n. 1360/2002 della Commissione del 13 giugno 2002, dal regolamento (CE) n. 432/2004 del 5 marzo 2004 della Commissione e altre disposizioni applicabili;

    3. "tachigrafo digitale": l'apparecchio di controllo conforme ai requisiti di cui all'allegato IB del regolamento (CEE) n. 3821/85 come definito all'art. 2, comma 1, lettera a), del decreto 31 ottobre 2003, n. 361;

    4. "unita' elettronica di bordo": il tachigrafo digitale di cui alla lettera b), escluso il sensore di movimento ed i relativi cavi di collegamento;

    5. "carta tachigrafica": una delle carte con memoria da impiegare con l'apparecchio di controllo;

    6. "omologazione": la procedura in base alla quale il Ministero certifica che l'apparecchio di controllo (o un suo componente) o la carta tachigrafica in esame soddisfa i requisiti del regolamento (CE) n. 1360/2002 della Commissione;

    7. "primo montaggio": la prima installazione di un apparecchio di controllo su un veicolo stradale con esclusione della taratura;

    8. "montaggio": l'installazione di un apparecchio di controllo su un veicolo stradale con inclusione della taratura;

    9. "intervento tecnico": una qualsiasi delle operazioni di cui all'art. 12 del regolamento (CEE) n. 3821/85 e capitoli V e VI dell'allegato I B, incluse le riparazioni dell'impianto, escluse le riparazioni del sensore e dell'unita' elettronica di bordo del tachigrafo digitale;

    10. "taratura": l'aggiornamento o la conferma dei parametri del veicolo da conservare nei dati memorizzati;

    11. "Unioncamere": l'Unione Italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

    Art. 3.

    Omologazioni

  3. Le omologazioni di modello dell'apparecchio di controllo, delle carte tachigrafiche e dei componenti...

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