DECRETO LEGISLATIVO 5 settembre 2000, n. 256 - Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento alle camere di commercio delle funzioni e dei compiti degli uffici metrici provinciali

Coming into Force30 Settembre 2000
Enactment Date05 Settembre 2000
Published date15 Settembre 2000
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2000/09/15/000G0309/ORIGINAL
Official Gazette PublicationGU n.216 del 15-09-2000
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, che ha approvato lo statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ed in particolare gli articoli 10, 20 e 50;

Sentita la commissione paritetica prevista dall'articolo 65 dello statuto speciale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 1o settembre 2000;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1. Trasferimento di funzioni e compiti

  1. Sono trasferiti alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura delle corrispondenti province le funzioni amministrative ed i compiti esercitati, ai sensi dei regi decreti 23 agosto 1890, n. 7088, e 31 gennaio 1909, n. 242, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, dagli uffici metrici provinciali che hanno sede nella regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

Art 2.

Trasferimento di rapporti e del patrimonio

  1. A decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura che hanno sede nella regione autonoma" Friuli-Venezia Giulia succedono ai soppressi uffici metrici provinciali nella titolarita' di tutti i rapporti giuridici connessi all'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti, nella proprieta' delle attrezzature e degli arredi, nonche', salva disdetta, nei contratti di locazione degli immobili.

  2. Le dotazioni tecniche e le risorse strumentali trasferite sono quelle individuate nella loro attuale consistenza dall'inventario e dal giornale delle entrate e delle uscite, tenuti dagli uffici.

Art 3.

Oneri finanziari

  1. Agli oneri derivanti alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura si provvede mediante somme da prelevarsi dagli stanziamenti di spesa del bilancio statale secondo quanto disposto dall'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei...

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