DECRETO LEGISLATIVO 22 maggio 1999, n. 251 - Disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, in attuazione dell'articolo 42 della legge 24 aprile 1998, n. 128

Coming into Force02 Ottobre 1999
Enactment Date22 Maggio 1999
Published date03 Agosto 1999
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1999/08/03/099G0329/ORIGINAL
Official Gazette PublicationGU n.180 del 03-08-1999
Capo I
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, ed in particolare l'articolo 42 che delega il Governo ad adeguare ai principi comunitari la legge 30 gennaio 1968, n. 46, in materia di disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ed in particolare gli articoli 20 e 50;

Visto l'Accordo sullo spazio economico europeo firmato dagli Stati AELS (EFTA ad Oporto il 2 maggio 1992 e ratificato, unitamente al protocollo di adattamento di detto Accordo, con legge 28 luglio 1993, n. 300);

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496;

Considerato il parere motivato espresso dalla Commissione europea in data 8 marzo 1996 a seguito della procedura d'infrazione 92/2116 avviata nei confronti del Governo italiano in materia di libera circolazione degli oggetti in metallo prezioso;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 maggio 1999;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'interno, di grazia e giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica; E m a n a il seguente decreto legislativo:

Capo I I metalli preziosi e loro titoli legali Art. 1.

  1. I metalli preziosi considerati ai fini del presente decreto sono i seguenti: platino, palladio, oro e argento.

Art 2.
  1. I metalli preziosi e le loro leghe devono portare impresso il titolo in millesimi del fino contenuto ed il marchio di identificazione, secondo quanto prescritto dalle norme contenute nei successivi articoli.

  2. E' vietato l'uso di marchi di identificazione diversi da quelli stabiliti dal presente decreto.

Art 3.
  1. Il titolo del metallo prezioso contenuto nell'oggetto deve essere espresso in millesimi.

  2. I titoli legali da garantire a fusione, per ogni parte degli oggetti, sono i seguenti:

    per il platino, 950, 900 e 850 millesimi;

    per il palladio, 950 e 500 millesimi;

    per l'oro, 750, 585, 375 millesimi;

    per l'argento, 925 e 800 millesimi.

  3. E' ammesso qualsiasi titolo superiore al piu' alto indicato per ciascuno dei metalli preziosi di cui al comma 2.

  4. Non sono ammesse tolleranze negative sui titoli dichiarati relativi alle materie prime in oro, argento, platino e palladio, nonche' sui titoli legali ad eccezione dei seguenti casi:

    1. negli oggetti di platino massiccio e di pura lastra e' ammessa una tolleranza di 5 millesimi; negli oggetti di palladio massiccio e di pura lastra e' ammessa una tolleranza di 5 millesimi;

    2. negli oggetti di platino a saldatura semplice e' ammessa una tolleranza di 10 millesimi; negli oggetti di palladio a saldatura semplice e' ammessa una tolleranza di 10 millesimi;

    3. per gli oggetti in oro eseguiti col metodo della fusione in cera persa, con iniezione centrifuga, e' ammesso il titolo legale 753 con la tolleranza di 3 millesimi.

  5. Le modalita' per il riconoscimento delle caratteristiche costruttive dell'oggetto sono fissate dal regolamento di applicazione previsto dall'articolo 27, di seguito denominato regolamento. Tale regolamento indica anche i metodi ufficiali di analisi per la determinazione del titolo, da applicare ai fini del presente decreto, e la misura massima dell'errore ammissibile in sede delle analisi medesime.

Art 4.
  1. Gli oggetti in metallo prezioso fabbricati e posti in commercio nel territorio della Repubblica debbono essere a titolo legale e portare impresso il titolo stesso ed il marchio di identificazione.

Art 5.
  1. Gli oggetti in metallo prezioso legalmente prodotti e commercializzati nei Paesi membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, per esseri posti in commercio sul territorio della Repubblica, sono esentati dall'obbligo di recare il marchio di identificazione dell'importatore a condizione che rechino l'indicazione del titolo in millesimi e del marchio di responsabilita' previsto dalla normativa del Paese di provenienza, o, in sostituzione di quest'ultimo, di una punzonatura avente un contenuto informativo equivalente a quello del marchio prescritto dal presente decreto e comprensibile per il consumatore finale.

  2. Gli oggetti in metallo prezioso importati da Paesi che non siano membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo per essere posti in commercio nel territorio della Repubblica, devono essere a titolo legale, recarne l'indicazione in millesimi, riportare il marchio di responsabilita' del fabbricante estero ed il marchio di identificazione dell'importatore previsto all'articolo 7.

  3. Gli oggetti in metallo prezioso, quando rechino gia' l'impronta del marchio di responsabilita' previsto dalla normativa di uno Stato estero non appartenente alla Unione europea o allo Spazio economico europeo, nel quale tale marchio sia obbligatorio e garantisca il titolo del metallo, e che sia depositato in Italia o nello Spazio economico europeo, possono non recare il marchio di identificazione dell'importatore, allorche' risulti che lo Stato estero di provenienza accordi analogo trattamento agli oggetti fabbricati in Italia e in esso importati e sempreche' i titoli garantiti ufficialmente siano corrispondenti o superiori a quelli previsti dal presente decreto.

  4. Al fine di garantire una corretta informazione al consumatore, sono fissate nel regolamento le caratteristiche della tabella di comparazione da esporre in maniera chiara da chiunque vende al dettaglio gli oggetti disciplinati dal presente articolo, che riportano titoli e marchi differenti da quelli previsti per gli oggetti di produzione italiana.

Art 6.
  1. E' consentita la produzione di oggetti con titoli diversi da quelli stabiliti con il presente decreto sia ai fini dell'esportazione fuori dallo Spazio economico europeo sia di commercializzazione nei Paesi dello Spazio economico europeo, sempreche' tali titoli siano previsti dalla normativa di quel Paese.

Capo II Marchio di identificazione
Art 7.
  1. Per ottenere il marchio di identificazione, i fabbricanti, gli importatori ed i venditori di metalli preziosi ne fanno richiesta nella domanda prevista dall'articolo 14, comma 2, unendo alla medesima la quietanza di versamento del diritto di saggio e marchio di L. 125.000 se trattasi di aziende artigiane iscritte all'albo delle imprese artigiane o di laboratori annessi ad aziende commerciali e di L. 500.000 se trattasi di aziende industriali. Il diritto e' raddoppiato per quelle aziende industriali che impiegano oltre cento dipendenti.

  2. La concessione del marchio e' soggetta a rinnovazione annuale previo pagamento di un diritto di importo pari alla meta' di quelli indicati nel comma 1, da versarsi entro il mese di gennaio di ogni anno alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura che di seguito e' denominata camera di commercio.

  3. Nei confronti degli inadempienti si applichera' l'indennita' di mora pari ad un dodicesimo del diritto annuale per ogni mese o frazione di mese di ritardo nel pagamento del diritto.

  4. Qualora il pagamento non venga effettuato entro l'anno la camera di commercio provvede al ritiro del marchio di identificazione ed alla cancellazione dal registro di cui all'articolo 14, comma 1, dandone comunicazione al questore, affinche' sia provveduto al ritiro della licenza di pubblica sicurezza.

Art 8.
  1. Le caratteristiche del marchio di identificazione sono indicate nel regolamento.

  2. Nell'impronta del marchio sono contenuti il numero atto ad identificare il produttore od importatore e la sigla della provincia dove...

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