La responsabilità oggettiva

AutoreMassimiliano di Pirro
Pagine287-304

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@1 Profili generali

L’art. 42, 3° comma, c.p. stabilisce che "la legge determina i casi nei quali l’evento è altrimenti posto a carico dell’agente, come conseguenza della sua azione od omissione".

Questa norma disciplina la responsabilità oggettiva, che consiste in un criterio di imputazione del fatto in capo all’agente fondato sul solo nesso di causalità tra la condotta e l’evento, a prescindere dalla sussistenza di qualunque forma di colpevolezza, dolosa o colposa. In sintesi, nelle ipotesi di responsabilità oggettiva, il soggetto viene ritenuto penalmente responsabile per aver causato l’evento, senza che occorra accertare il dolo o la colpa.

Vi sono numerose ipotesi di responsabilità oggettiva: è il caso del reato aberrante (artt. 82-83 c.p.), della responsabilità anomala ex art. 116 c.p., della responsabilità per l’evento (morte) diverso da quello voluto (percosse o lesioni), che integra la fattispecie di omicidio preterintenzionale (art. 584 c.p.), dei reati aggravati dall’evento etc.

Il problema di fondo consiste nello stabilire se la responsabilità oggettiva sia o meno compatibile con il principio di colpevolezza sancito dall’art. 27 Cost., in base al quale non è sufficiente, ai fini della responsabilità penale, la semplice causazione dell’evento in mancanza di una partecipazione psichica del soggetto al fatto commesso. Difatti, la Corte costituzionale (sent. n. 364/1988) ha affermato l’essenzialità della colpa dell’agente rispetto agli elementi più significativi della fattispecie tipica. Inoltre, l’art. 27, 3° comma, Cost. assegna alla pena una funzione rieducativa, e non avrebbe senso la rieducazione di chi, non essendo almeno in colpa (rispetto al fatto), non ha alcun bisogno di essere rieducato.

Pertanto, le varie ipotesi di responsabilità oggettiva previste dall’ordinamento sono state rilette dalla dottrina e dalla giurisprudenza alla luce del principio di colpevolezza, come vedremo nei paragrafi che seguono.

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@2 Il reato aberrante

Il reato aberrante (artt. 82 e 83 c.p.) rappresenta il naturale completamento della disciplina sull’erroremotivo prevista dagli artt. 47 e ss. c.p., sulla quale ci siamo soffermati nel Capitolo precedente. Infatti, mentre l’erroremotivo cade sul processo formativo della volontà (ad esempio, Tizio spara a Caio scambiandolo per Sempronio al quale assomiglia), nel reato aberrante si ha un erroreinabilità, per cui la volontà del soggetto si è formata correttamente, ma egli realizza un fatto diverso da quello voluto per un errore che interviene al momento dell’esecuzione del reato (ad esempio, Tizio vuole sparare a Caio, ma errando nella mira colpisce Sempronio che era al fianco della vittima designata).

Si parla, in particolare, di:aberratio ictus (art. 82 c.p.), se l’errore (dovuto all’uso dei mezzi di esecuzione del reato o ad altra causa) comporta la lesione o la messa in pericolo di un soggetto diverso da quello designato (aberratio monolesiva), o se accanto al soggetto designato viene leso o messo in pericolo anche un soggetto diverso (aberratio plurilesiva);aberratio delicti (art. 83 c.p.), se l’errore (dovuto all’uso dei mezzi di esecuzione del reato o ad altra causa) comporta un evento lesivo diverso da quello voluto (aberratio monolesiva) o se, accanto alla realizzazione dell’evento voluto, comporta anche la realizzazione di un evento non voluto (aberratio plurilesiva).

Oltre alle ipotesi previste dagli artt. 82 e 83 c.p., si ha la cd. aberratio causae quando l’errore riguarda il processo causativo dell’evento lesivo, che si svolge in modo diverso da come lo aveva previsto l’agente, pur producendo lo stesso evento.

Questa ipotesi di reato aberrante risulta priva di ogni rilevanza pratica e giuridica, se interviene nei reati cd. a forma libera, in cui il legislatore considera indifferenti le modalità di realizzazione dell’evento. Così, nell’omicidio, dato l’alto grado di protezione accordato dall’ordinamento al bene della vita umana, è irrilevante che l’evento morte si sia verificato nel modo in cui l’aveva previsto l’agente (annegamento), piuttosto che in un altro (frattura del cranio).

L’errore nel decorso causale assume invece rilevanza nei reati a forma vincolata, in relazione ai quali il legislatore seleziona le modalità di aggressione del bene protetto idonee a far scattare la responsabilità penale.

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@@a) Aberratio ictus monolesiva: nozione ed ambito di applicazione

Secondo l’art. 82, 1° comma, c.p., "quando, per errore nell’uso dei mezzi di esecuzione del reato, o per un’altra causa, è cagionata offesa a persona diversa da quella alla quale l’offesa era diretta, il colpevole risponde come se avesse commesso il reato in danno della persona che voleva offendere, salve, per quanto riguarda le circostanze aggravanti e attenuanti, le disposizioni dell’articolo 60".

Tale disposizione regola l’aberratio ictus monolesiva, che si verifica quando, come abbiamo visto, a causa di un errore esecutivo, cambiano l’oggetto materiale dell’azione e il soggetto passivo, mentre rimane identica l’offesa e, dunque, non cambia il titolo di reato (FiandacaMusco).

Ad esempio, se Tizio spara a Caio ma colpisce e uccide Sempronio, che si trova vicino alla vittima designata, risponderà di omicidio in danno di Sempronio.

La norma riguarda tutti i reati (comprese le contravvenzioni), non necessariamente volti alla tutela della vita e dell’incolumità individuale. Risponderà pertanto ex art. 82 colui che, volendo danneggiare la macchina del proprio rivale in amore, danneggi la vetrina di un negozio (FiandacaMusco).

Dal punto di vista dell’elemento soggettivo, l’offesa arrecata al soggetto diverso dalla vittima è attribuita all’autore a titolo di , in quanto viene considerata indifferente dalla legge la divergenza verificatasi nello sviluppo causale e, in particolare, la diversità del soggetto offeso (Antolisei). Pertanto, Tizio, che intendeva uccidere Caio ma, per un errore nella mira, uccide Sempronio, risponderà di omicidio volontario.

Altri autori (Mantovani), invece, ritengono che il 1° comma dell’art. 82 c.p. non configuri un unico reato doloso, ma un reato tentato nei confronti della vittima designata e uno colposo nei confronti della vittima colpita.

Un diverso orientamento (FiandacaMusco) sottolinea che l’aberratio ictus deroga vistosamente ai principi generali in materia di dolo. Infatti, si afferma, il dolo richiede che il soggetto si rappresenti e voglia il fatto concreto che si è realizzato. Ciò comporta che l’art. 82 c.p. esprime una vera e propria finzione di dolo, laddove chiama il reo a rispondere come se avesse commesso il reato nei confronti della persona che voleva offendere, mentre in realtà ha leso un soggetto diverso. Pertanto, la disciplina dell’aberratio ictus nasconde un’ipotesi di responsabilità oggettiva

Ovviamente, l’accertamento del dolo, nell’aberratio ictus monolesiva, deve essere svolto esclusivamente con riguardo alla vittima designata.

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Per quanto riguarda il rapporto tra aberratio ictus e cause di giustificazione ex artt. 50 e ss. c.p. (vedi Parte V), possiamo affermare che:

- se l’offesa ideata non era punibile in relazione alla persona avuta di mira perché assistita da una causa di giustificazione, l’offesa effettivamente realizzata sarà valutata allo stesso modo (almeno se si ritiene che il soggetto risponde come se avesse commesso il fatto nei confronti della vittima designata);

- se è scriminata l’offesa realizzata, mentre quella verso la vittima designata risulta penalmente rilevante, il soggetto non è assoggettabile a pena perché l’art. 82 c.p. richiede pur sempre il verificarsi di un’offesa, in termini di lesione potenziale o effettiva di un bene giuridico, che nella fattispecie viene a mancare data la presenza della scriminante.

Un problema particolare riguarda, infine, la distinzione tra laberratio ictus monolesiva ’error in persona disciplinato dall’art. 60 c.p. Quest’ultima norma stabilisce che "nel caso di errore sulla persona offesa da un reato, non sono poste a carico dell’agente le circostanze aggravanti, che riguardano le condizioni o qualità della persona offesa, o i rapporti tra offeso e colpevole.

Sono invece valutate a suo favore le circostanze attenuanti, erroneamente supposte, che concernono le condizioni, le qualità o i rapporti predetti.

Le disposizioni di questo articolo non si...

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