Le cause di esclusione della colpevolezza

AutoreMassimiliano di Pirro
Pagine279-286

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@1 L’errore

@@a) Errore sulla norma penale (o sul precetto) ed errore sul fatto

Il dolo e la colpa possono essere esclusi dall’errore (Antolisei). Prima di individuare i casi in cui tale situazione si verifica, occorre chiarire cosa si intende per errore.

Da un punto di vista concettuale, l’errore, inteso come la falsa rappresentazione della realtà naturalistica (errore di fatto) o giuridica (errore di diritto), si distingue dall’ignoranza. Infatti, mentre l’ignoranza è mancanza di conoscenza, l’errore è falsa conoscenza e, pertanto, implica un convincimento (Mantovani).

Tuttavia, dal punto di vista strettamente giuridico, ignoranza ed errore sono equivalenti, in quanto l’ignoranza che interessa il diritto è quella determinata da errore.

L’errore di regola interviene nella fase ideativa dell’iter criminis, incidendo sul processo formativo della volontà (cd. erroremotivo). Dall’erroremotivo va tenuto distinto l’erroreinabilità, che investe il momento esecutivo del reato, cioè la fase in cui la volontà si traduce in atto, e viene in considerazione nella fattispecie del cd. reato aberrante (vedi Cap. 27, par. 2).

L’errore è irrilevante quando riguarda elementi non essenziali ai fini della sussistenza del reato. Si pensi, ad esempio, all’errore sull’identità della vittima (error in persona che non incide su un elemento costitutivo del reato): se Tizio intende uccidere Caio ma uccide Sempronio, avendolo scambiato per Caio, risponde di omicidio volontario in quanto il requisito essenziale della fattispecie incriminata è la qualità di "uomo" del soggetto passivo del reato e non l’identità della vittima del reato.

Non ha rilevanza neanche l’errore che riguarda il nesso causale tra la condotta e l’evento, poiché se l’evento prodotto coincide con quello che l’agente intendeva cagionare, è del tutto indifferente che lo stesso derivi da una serie causale diversa da quella prevista e voluta dal soggetto. Ciò vale, peraltro, soltanto per i reati a forma libera (es.: omicidio), rispetto ai quali è suffi-

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ciente, ai fini della sussistenza del reato, che si realizzi l’evento lesivo (es.: morte della vittima), mentre è del tutto indifferente la concreta modalità di produzione dell’evento (uccisione a seguito di un colpo d’arma da fuoco, di avvelenamento etc.).

Invece, nei reati a forma vincolata l’evento previsto dalla norma penale è soltanto quello realizzato con le modalità espressamente previste dal legislatore (ad esempio, la truffa, prevista dall’art. 640 c.p., è realizzabile soltanto mediante le modalità descritte dal legislatore, che consistono nel porre in essere "artifizi o raggiri", ossia manipolazioni della realtà o attività di persuasione); pertanto, l’errore del soggetto circa l’efficacia causale della propria condotta si traduce in un errore sui requisiti tipici della stessa condotta, con l’effetto di impedire all’agente la rappresentazione e volontà dell’evento come conseguenza della propria azione od omissione, che è invece espressamente richiesta ai fini della sussistenza del dolo dall’art. 43 c.p.

È bene precisare che, affinché l’errore possa effettivamente operare come causa di esclusione del dolo, è necessario che abbia ingenerato nell’agente un sicuro convincimento circa la rispondenza al vero della realtà oggetto di rappresentazione; al contrario, il dubbio non può essere invocato a propria scusa dal soggetto il quale, versando in una situazione di incertezza, anziché astenersi dalla condotta, si è ugualmente determinato ad agire. In questo caso, egli ha previsto, sia pure come meramente eventuale, il possibile disvalore del fatto realizzato e ha accettato il rischio delle conseguenze criminose della propria condotta. Il che basta a fondare un’imputazione del fatto a titolo di dolo eventuale (Pulitanò) o intenzionale (se la volontà risulta diretta alla produzione dell’evento tipico) (Cass., II, 13-10-1982).

Ciò precisato, occorre soffermarsi sull’erroremotivo (un vero e proprio rompicapo giuridico), che, come accennato, può escludere la responsabilità penale del soggetto. A questo proposito, la dottrina più autorevole (Mantovani) distingue tra:errore sulla norma penale (o errore sul precetto), che si ha quando il soggetto si rappresenta e vuole un fatto identico a quello vietato dalla norma penale ma che egli, per errore su questa, crede che non costituisca reato. Tale errore può essere dovuto:

  1. all’ignoranza o errata interpretazione della legge penale (si pensi, ad esempio, allo straniero che contrae un secondo matrimonio in Italia ignorando che la bigamia è reato);

  2. a errore sulla legge extrapenale (civile, amministrativa etc.) richiamata dalla norma penale attraverso i cd. elementi...

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