Emissione di un prestito obbligazionario della Repubblica italiana - per un ammontare nominale pari a 2.000 milioni di dollari statunitensi, della durata di dieci anni, al tasso di interesse fisso del 6 per cento

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, (legge finanziaria 1981) come risulta modificato dall'art. 14 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, in virtu' del quale il Ministro del tesoro e' autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, anche attraverso l'emissione di prestiti internazionali; Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con il quale si e' stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro e' determinata ogni caratteristica, condizione e modalita' di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU, o in altre valute, nonche' il foro competente e la legge applicabile nelle controversie derivanti dall'indebitamento; Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 453, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1998, ed in particolare il comma 5 dell'art. 3, con il quale si e' stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso; Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 20 maggio 1998 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 56.777 miliardi; Visto il decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, recante modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi ed altri proventi di obbligazioni; Visto il decreto-legge 9 settembre 1992, n. 372, convertito, con modificazioni, nella legge 5 novembre 1992, n. 429, concernente, fra l'altro, modificazioni al trattamento tributario di taluni redditi di capitale; Ritenuta l'opportunita' di procedere all'emissione di un prestito obbligazionario sui mercati internazionali per l'importo di 2.000 milioni di dollari statunitensi, della durata di dieci anni, a tasso fisso; Vista la proposta della Direzione generale del Tesoro del 12 maggio 1998; Considerato che l'offerta della Goldman Sachs International e della Lehman Brothers International (Europe) in qualita' di banche coordinatrici del consorzio di collocamento, e' risultata la piu' conveniente per il Tesoro in termini di riduzione dei costi derivanti dall'accensione e gestione di tale prestito;

Decreta: Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, e' disposta l'emissione sui mercati internazionali di un prestito obbligazionario, alle...

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