DECRETO-LEGGE 9 settembre 1992, n. 372 - Disposizioni urgenti concernenti modificazioni al trattamento tributario di taluni redditi di capitale, semplificazione di adempimenti procedurali e misure per favorire l'accesso degli investitori al mercato di borsa tramite le gestioni patrimoniali

Coming into Force10 Settembre 1992
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1992/09/10/092G0417/CONSOLIDATED/19940524
Published date10 Settembre 1992
Enactment Date09 Settembre 1992
Official Gazette PublicationGU n.213 del 10-09-1992
Articoli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni concernenti modificazioni del trattamento tributario di taluni redditi di capitale, semplificazione di adempimenti procedurali e misure per favorire l'accesso degli investitori al mercato di borsa tramite le gestioni patrimoniali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 settembre 1992;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro; E M A N A il seguente decreto-legge:

Art 1.
  1. Agli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e degli altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e di quelli con regime fiscale equiparato, emessi all'estero a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, non si applica l'esenzione dalle imposte sui redditi se conseguiti da soggetti residenti anche mediante cessione dei titoli.

Art 2.
  1. Dopo il comma 5 dell'articolo 75 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' aggiunto il seguente comma: "5- bis. Qualora nell'esercizio siano stati conseguiti gli interessi e i proventi di cui al comma 3 dell'articolo 63 che eccedono l'ammontare degli interessi passivi, fino a concorrenza di tale eccedenza non sono deducibili le spese e gli altri componenti negativi di cui alla seconda parte del precedente comma e, ai fini del rapporto previsto dal predetto articolo 63, non si tiene conto di un ammontare corrispondente a quello non ammesso in deduzione.".

  2. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dall'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto per i proventi maturati a partire dalla stessa data.

Art 2.

ARTCOLO SOPPRESSO DALLA L. 5 NOVEMBRE 1992, N. 429

Art 3.
  1. All'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1. nel primo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonche' su quelli derivanti dalle obbligazioni e dagli altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e su quelli con regime fiscale equiparato, emessi all'estero.";

    2. il terzo comma e' sostituito dal seguente: "Se gli interessi, premi ed altri frutti di cui ai precedenti commi sono dovuti da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, la ritenuta deve essere operata, con obbligo di rivalsa, con l'aliquota del 12,50 per cento sui redditi di cui al primo comma, e con l'aliquota del 30 per cento sui redditi di cui al secondo comma. Tra gli interessi, premi ed altri frutti va compresa anche la differenza tra la somma corrisposta ai possessori dei titoli alla scadenza e il prezzo di emissione. La ritenuta deve essere operata dai soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23 che intervengono nella riscossione degli interessi, premi, ed altri frutti nei confronti di soggetti residenti. Quando i soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23 acquistano da soggetti residenti diversi da quelli che subiscono la ritenuta alla fonte a titolo di acconto obbligazioni e titoli similari emessi da soggetti non residenti, la ritenuta deve essere operata sugli interessi, premi ed altri frutti riconosciuti nel corrispettivo di acquisto sia in modo esplicito che implicito e di cio' deve contestualmente essere rilasciata apposita certificazione all'interessato. Il venditore del titolo deve rendere noti all'acquirente gli interessi, premi ed altri frutti maturati e documentare la parte degli stessi assoggettata a ritenuta durante il periodo di godimento della cedola in corso di maturazione; analoga documentazione dovra' essere fornita al soggetto residente che interviene nella riscossione degli interessi, premi ed altri frutti. La ritenuta non deve essere operata quando il beneficiario documenta, mediante atto notorio o certificazione di esso sostitutiva, la sua qualita' di soggetto non residente e il relativo periodo di possesso dei titoli. Le disposizioni del presente comma si applicano anche agli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e degli altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e di quelli con regime fiscale equiparato, emessi all'estero a decorrere dal 10 settembre 1992.";

    3. al quarto comma e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e degli altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e di quelli con regime fiscale equiparato, emessi all'estero a decorrere dal 10 settembre 1992, la ritenuta e' applicata a titolo di imposta anche nei confronti degli enti non commerciali.".

  2. Al comma 1 dell'articolo 8 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Tra i redditi di capitale di fonte estera sono ricompresi anche gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e degli altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e di quelli con regime fiscale equiparato, emessi all'estero a decorrere dal 10 settembre 1992, nonche' gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni medesime e di quelle emesse da non residenti che vengono riconosciuti, sia in modo esplicito che implicito, nel corrispettivo di acquisto dei titoli stessi da soggetti non residenti.".

Art 3.
  1. All'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1. nel primo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonche' su quelli derivanti dalle obbligazioni e dagli altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973...

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