LEGGE 17 novembre 1986, n. 759 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, concernente modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi e altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601

Coming into Force20 Novembre 1986
Published date19 Novembre 1986
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1986/11/19/086U0759/CONSOLIDATED/19861124
Enactment Date17 Novembre 1986
Official Gazette PublicationGU n.269 del 19-11-1986
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.
  1. Il decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, concernente modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi e altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e' convertito in legge con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1: al comma 2, il primo periodo e' sostituito dal seguente:

"Sugli interessi e altri proventi di cui al comma 1 deve essere operata una ritenuta ai sensi dell'articolo 26, commi primo e quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ridotta alla meta' relativamente agli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli emessi fino al 30 settembre 1987 e applicata a titolo di imposta anche nei confronti degli enti non commerciali";

al comma 3, lettera b), le parole: "lettera d)," sono sostituite dalle seguenti: "lettere d) ed f),".

All'articolo 2, al comma 1, sono soppresse le parole:

"indicati nel comma 1 dell'articolo 1"; e le parole: "dello stesso articolo" sono sostituite dalle seguenti: "dell'articolo 1".

L'articolo 3 e' soppresso.

Art 2.
  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi'...

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