DECRETO-LEGGE 19 settembre 1986, n. 556 - Modifiche al regime delle sanzioni dalle imposte sul reddito degli interessi e altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601

Coming into Force20 Settembre 1986
Published date20 Settembre 1986
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1986/09/20/086U0556/CONSOLIDATED/19861119
Enactment Date19 Settembre 1986
Official Gazette PublicationGU n.219 del 20-09-1986
Articoli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di dettare modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi e altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 settembre 1986;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica; EMANA il seguente decreto:

Art 1.
  1. Agli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli indicati nell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e equiparati, emessi successivamente alla entrata in vigore del presente decreto, non si applica l'esenzione ivi prevista, salvo quelli emessi all'estero.

  2. Sugli interessi e altri proventi di cui al comma 1 deve essere operata una ritenuta ai sensi dell'articolo 26, commi primo e quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; la misura della ritenuta e' tuttavia ridotta alla meta' relativamente agli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli emessi fino al 30 settembre 1987. Si applica la disposizione dell'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649. Per i titoli senza cedola con durata non superiore a dodici mesi la differenza tra il valore nominale e il prezzo di emissione e' considerata interesse anticipato.

  3. Le ritenute di cui al comma 2 sono riscosse:

  1. a norma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, se operate dalle amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, salvo quanto previsto nella lettera b);

  2. mediante versamento diretto alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato ai sensi dell'articolo 3, secondo comma, lettera d), del predetto decreto, se operate da altri soggetti e dall'amministrazione postale. Le modalita' di versamento delle ritenute da quest'ultima operate sono stabilite ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, dello stesso decreto.

Art 1.
  1. Agli...

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