LEGGE 25 novembre 1983, n. 649 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, recante disposizioni relative ad alcune ritenute alla fonte sugli interessi ed altri proventi di capitale

Coming into Force01 Dicembre 1983
Published date30 Novembre 1983
Enactment Date25 Novembre 1983
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1983/11/30/083U0649/ORIGINAL
Official Gazette PublicationGU n.328 del 30-11-1983
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

E' convertito in legge il decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, recante disposizioni relative ad alcune ritenute alla fonte sugli interessi ed altri proventi di capitale, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 4:

nel comma 1, le parole: "fino al periodo d'imposta chiuso entro il 31 dicembre 1983" sono sostituite con le altre: "in base alle dichiarazioni annuali relative ai periodi d'imposta chiusi fino al 31 dicembre 1983";

le parole: "di cui al secondo comma dell'articolo 26" sono sostituite con le altre: "di cui al primo e al secondo comma dell'articolo 26"; dopo le parole: "si provvede", sono inserite le altre: ", qualora ne sia fatta richiesta entro il 31 luglio 1984", e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", restando impregiudicata l'azione accertatrice dell'Amministrazione finanziaria":

il comma 2 e' sostituito con il seguente:

"2. Con decreto del Ministro delle finanze da emanare entro il 30 giugno 1984 sono determinate le modalita' di presentazione della richiesta e le procedure per la rilevazione dei crediti di cui al comma 1; le rilevazioni devono essere completate entro il 31 gennaio 1985";

al comma 3, e' aggiunto il seguente periodo: "La estinzione dei crediti di cui al comma 1 dovra' avvenire mediante assegnazione di titoli di debito pubblico con durata massima di dieci anni, con estrazioni annuali e con un tasso d'interesse non superiore a quello riconosciuto dalle norme vigenti ai soggetti creditori d'imposta".

All'articolo 5:

il comma 1 e' sostituito con il seguente:

"1. I soggetti indicati nell'articolo 23, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, che hanno emesso titoli o certificati in serie o di massa, diversi dalle azioni e obbligazioni, o titoli similari, e dai certificati di partecipazione a fondi comuni di investimento mobiliare, devono operare una ritenuta del 18 per cento, a titolo di imposta e con obbligo di rivalsa, sui proventi di ogni genere, corrisposti ai possessori a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, compresa la differenza tra la somma pagata agli stessi possessori, o il valore dei beni loro attribuiti alla scadenza, e il prezzo di emissione. Se i proventi sono corrisposti da altri soggetti per conto degli emittenti, la ritenuta e' operata da essi. La ritenuta deve essere operata anche quando gli emittenti o i soggetti incaricati riacquistano dai possessori i titoli o certificati o li negoziano per loro conto, corrispondendone il prezzo; in tal caso la ritenuta da applicare in sede di rimborso o di successiva negoziazione dei titoli o certificati e' determinata al netto di quella gia' operata";

al comma 2, dopo le parole: "devono presentare", sono inserite le altre: "annualmente entro il 31 marzo".

All'articolo 6:

il comma 1 e' sostituito con il seguente:

"1. Se i titoli o i certificati di cui all'articolo 5 sono ad emissione continuativa o comunque non hanno una scadenza predeterminata, i soggetti emittenti o, se diversi, quelli incaricati del pagamento dei proventi, del riacquisto o della negoziazione dei titoli o certificati, ferme restando le disposizioni dello stesso articolo 5, devono versare entro il 31 marzo di ciascun anno alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato, a titolo di anticipazione delle relative ritenute, un importo risultante dall'applicazione di una aliquota pari ad un terzo di quella prevista al comma 1 dell'articolo 5, sulla differenza tra il valore complessivo, al 31 dicembre dell'anno precedente, dei titoli o dei certificati non ancora rimborsati alla stessa data, esclusi quelli emessi in tale anno, e il valore complessivo preso a base del precedente versamento annuale, diminuito della quota corrispondente ai titoli o certificati rimborsati e aumentato del valore, secondo il prezzo di emissione, di quelli emessi nell'anno precedente; il primo versamento deve essere effettuato entro il 31 marzo del secondo anno successivo a quello in cui ha avuto inizio l'emissione dei titoli o certificati, con riguardo al loro maggior valore rispetto al prezzo di emissione. Se al 31 dicembre di un anno il valore dei titoli o dei certificati risulta diminuito, l'ammontare della differenza e' computato in diminuzione ai fini del versamento relativo all'anno successivo. All'atto del rimborso dei titoli o dei certificati la differenza da assoggettare a ritenuta a norma dell'articolo 5 e' determinata al netto della corrispondente quota dei versamenti annuali eseguiti successivamente all'emissione dei titoli o...

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