LEGGE 25 novembre 1983, n. 649 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, recante disposizioni relative ad alcune ritenute alla fonte sugli interessi ed altri proventi di capitale

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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

E' convertito in legge il decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, recante disposizioni relative ad alcune ritenute alla fonte sugli interessi ed altri proventi di capitale, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 4:

nel comma 1, le parole: "fino al periodo d'imposta chiuso entro il 31 dicembre 1983" sono sostituite con le altre: "in base alle dichiarazioni annuali relative ai periodi d'imposta chiusi fino al 31 dicembre 1983";

le parole: "di cui al secondo comma dell'articolo 26" sono sostituite con le altre: "di cui al primo e al secondo comma dell'articolo 26"; dopo le parole: "si provvede", sono inserite le altre: ", qualora ne sia fatta richiesta entro il 31 luglio 1984", e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", restando impregiudicata l'azione accertatrice dell'Amministrazione finanziaria":

il comma 2 e' sostituito con il seguente:

"2. Con decreto del Ministro delle finanze da emanare entro il 30 giugno 1984 sono determinate le modalita' di presentazione della richiesta e le procedure per la rilevazione dei crediti di cui al comma 1; le rilevazioni devono essere completate entro il 31 gennaio 1985";

al comma 3, e' aggiunto il seguente periodo: "La estinzione dei crediti di cui al comma 1 dovra' avvenire mediante assegnazione di titoli di debito pubblico con durata massima di dieci anni, con estrazioni annuali e con un tasso d'interesse non superiore a quello riconosciuto dalle norme vigenti ai soggetti creditori d'imposta".

All'articolo 5:

il comma 1 e' sostituito con il seguente:

"1. I soggetti indicati nell'articolo 23, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, che hanno emesso titoli o certificati in serie o di massa, diversi dalle azioni e obbligazioni, o titoli similari, e dai certificati di partecipazione a fondi comuni di investimento mobiliare, devono operare una ritenuta del 18 per cento, a titolo di imposta e con obbligo di rivalsa, sui proventi di ogni genere, corrisposti ai possessori a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, compresa la differenza tra la somma pagata agli stessi possessori, o il valore dei beni loro attribuiti alla scadenza, e il prezzo di emissione. Se i proventi sono corrisposti da altri soggetti per conto degli emittenti, la ritenuta e' operata da essi. La ritenuta deve essere operata anche quando gli emittenti o i soggetti incaricati riacquistano dai possessori i titoli o certificati o li negoziano per loro conto, corrispondendone il prezzo; in tal caso la ritenuta da applicare in sede di rimborso o di successiva negoziazione dei titoli o certificati e' determinata al netto di quella gia' operata";

al comma 2, dopo le parole: "devono presentare", sono inserite le altre: "annualmente entro il 31 marzo".

All'articolo 6:

il comma 1 e' sostituito con il seguente:

"1. Se i titoli o i certificati di cui all'articolo 5 sono ad emissione continuativa o comunque non hanno una scadenza predeterminata, i soggetti emittenti o, se diversi, quelli incaricati del pagamento dei proventi, del riacquisto o della negoziazione dei titoli o certificati, ferme restando le disposizioni dello stesso articolo 5, devono versare entro il 31 marzo di ciascun anno alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato, a titolo di anticipazione delle relative ritenute, un importo risultante dall'applicazione di una aliquota pari ad un terzo di quella prevista al comma 1 dell'articolo 5, sulla differenza tra il valore complessivo, al 31 dicembre dell'anno precedente, dei titoli o dei certificati non ancora rimborsati alla stessa data, esclusi quelli emessi in tale anno, e il valore complessivo preso a base del precedente versamento annuale, diminuito della quota corrispondente ai titoli o certificati rimborsati e aumentato del valore, secondo il prezzo di emissione, di quelli emessi nell'anno precedente; il primo versamento deve essere effettuato entro il 31 marzo del secondo anno successivo a quello in cui ha avuto inizio l'emissione dei titoli o certificati, con riguardo al loro maggior valore rispetto al prezzo di emissione. Se al 31 dicembre di un anno il valore dei titoli o dei certificati risulta diminuito, l'ammontare della differenza e' computato in diminuzione ai fini del versamento relativo all'anno successivo. All'atto del rimborso dei titoli o dei certificati la differenza da assoggettare a ritenuta a norma dell'articolo 5 e' determinata al netto della corrispondente quota dei versamenti annuali eseguiti successivamente all'emissione dei titoli o...

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