DECRETO-LEGGE 30 settembre 1983, n. 512 - Disposizioni relative ad alcune ritenute alla fonte sugli interessi e altri proventi di capitale

Coming into Force01 Ottobre 1983
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1983/10/01/083U0512/CONSOLIDATED/20140325
Published date01 Ottobre 1983
Enactment Date30 Settembre 1983
Official Gazette PublicationGU n.270 del 01-10-1983
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessita' e l'urgenza di emanare disposizioni relative ad alcune ritenute alla fonte sugli interessi e altri proventi di capitale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 settembre 1983;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica; EMANA il seguente decreto: Art. 1.

  1. La ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti dei depositi e conti correnti bancari e postali di cui al secondo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, maturati dal 1 ottobre 1983, e' elevata al 25 per cento; dalla medesima data cessa di avere applicazione la relativa addizionale straordinaria istituita con il decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 787, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 52.

  2. E' altresi' elevata al 25 per cento la ritenuta operata, ai sensi del terzo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, da soggetti residenti nel territorio dello Stato incaricati del pagamento, sugli interessi, premi ed altri frutti indicati nel primo comma dovuti da soggetti non residenti. La disposizione si applica sulle ritenute operate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art 2.

Nell'articolo 35 del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito nella legge 10 maggio 1976, n. 249, e successive modificazioni, sono aggiunti i seguenti commi:

"Se l'ammontare del versamento risulta superiore a quello delle ritenute operate nel periodo di imposta cui l'acconto si riferisce, la somma versata in eccedenza e' rimborsata ai sensi dell'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, con gli interessi di cui all'articolo 44 dello stesso decreto.

In caso di omesso o ritardato versamento rispetto alle scadenze indicate nel secondo comma o di versamento effettuato in misura insufficiente si applicano le disposizioni degli articoli 9 e 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni".

Art 3.

Nell'anno 1984 il versamento di acconto di cui allo articolo 35 del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito nella legge 10 maggio 1976, n. 249, e successive modificazioni, deve essere effettuato, alle scadenze stabilite, in due parti corrispondenti la prima al 55 per cento e la seconda al 60 per cento delle ritenute complessivamente versate per il periodo di imposta precedente.

Art 4.
  1. Alla estinzione dei crediti maturati da aziende e istituti di credito fino al periodo di imposta chiuso entro il 31 dicembre 1983 per eccedenza delle ritenute di cui al secondo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, subite in ciascun periodo di imposta rispetto all'imposta dovuta nel relativo periodo, nonche' dei relativi interessi, si provvede mediante assegnazione di titoli speciali di debito pubblico.

  2. Con decreto del Ministro delle finanze da emanare entro il 30 giugno 1984 sono determinate le procedure di accertamento dei crediti di cui al precedente comma; gli accertamenti devono essere completati entro il 31 gennaio 1985.

  3. Con successivo decreto del Ministro del tesoro sono determinate le caratteristiche, le modalita' e le procedure di assegnazione dei titoli di cui al primo comma.

Art 4.
  1. Alla estinzione dei crediti maturati da aziende e istituti di credito in base alle dichiarazioni annuali relative ai periodi d'imposta chiusi fino al 31 dicembre 1983 per eccedenza delle ritenute di cui al primo e al secondo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, subite in ciascun periodo di imposta rispetto all'imposta dovuta nel relativo periodo, nonche' dei relativi interessi, si provvede , qualora ne sia fatta richiesta entro il 31 luglio 1984 mediante assegnazione di titoli speciali di debito pubblico , restando impregiudicata l'azione accertatrice dell'Amministrazione finanziaria.

    2. Con decreto del Ministro delle finanze da emanare entro il 30 giugno 1984 sono determinate le modalita' di presentazione della richiesta e le procedure per la rilevazione dei crediti di cui al comma 1; le rilevazioni devono essere completate entro il 31 gennaio 1985.

  2. Con successivo decreto del Ministro del tesoro sono determinate le caratteristiche, le modalita' e le procedure di assegnazione dei titoli di cui al primo comma. La estinzione dei crediti di cui al comma 1 dovra' avvenire mediante assegnazione di titoli di debito pubblico con durata massima di dieci anni, con estrazioni annuali e con un tasso d'interesse non superiore a quello riconosciuto dalle norme vigenti ai soggetti creditori d'imposta.

Art 5.
  1. I soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, che hanno emesso titoli o certificati in serie o di massa, diversi dalle azioni, obbligazioni o titoli similari, nonche' dai certificati di partecipazione ai fondi comuni di investimento mobiliare aperti, devono operare una ritenuta del 25 per cento, a titolo di imposta, sui proventi di ogni genere, corrisposti ai possessori a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, compresa la differenza tra la somma pagata agli stessi possessori, o il valore dei beni loro attribuiti alla scadenza, e il prezzo di emissione. Se i proventi sono corrisposti da soggetti diversi dagli emittenti la ritenuta e' operata da essi.

  2. I soggetti che corrispondono i proventi devono versare le ritenute alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato entro i primi quindici giorni del mese successivo a quello in cui le ritenute sono state operate e devono presentare la dichiarazione di cui al primo e al quinto comma dell'articolo 7 del predetto decreto n. 600.

Art 5.

1. I soggetti indicati nell'articolo 23, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, che hanno emesso titoli o certificati in serie o di massa, diversi dalle azioni e obbligazioni, o titoli similari, e dai certificati di partecipazione a fondi comuni di investimento mobiliare, devono operare una ritenuta del 18 per cento, a titolo di imposta e con obbligo di rivalsa, sui proventi di ogni genere, corrisposti ai possessori a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, compresa la differenza tra la somma pagata agli stessi possessori, o il valore dei beni loro attribuiti alla scadenza, e il prezzo di emissione. Se i proventi sono corrisposti da altri soggetti per conto degli emittenti, la ritenuta e' operata da essi. La ritenuta deve essere operata anche quando gli emittenti o i soggetti incaricati riacquistano dai possessori i titoli o certificati o li negoziano per loro conto, corrispondendone il prezzo; in tal caso la ritenuta da applicare in sede di rimborso o di successiva negoziazione dei titoli o certificati e' determinata al netto di quella gia' operata.

  1. I soggetti che corrispondono i proventi devono versare le ritenute alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato entro i primi quindici giorni del mese successivo a quello in cui le ritenute sono state operate e devono presentare annualmente entro il 31 marzo la dichiarazione di cui al primo e al quinto comma dell'articolo 7 del predetto decreto n. 600.

Art 5.
  1. I soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che hanno emesso titoli o certificati di massa, diversi dalle azioni, obbligazioni e titoli similari, nonche' dai titoli o certificati rappresentativi delle quote di partecipazione in organismi d'investimento collettivo del risparmio operano una ritenuta del 27 per cento, con obbligo di rivalsa, sui proventi di ogni genere corrisposti ai possessori, compresa la differenza tra la somma pagata agli stessi possessori, o il valore dei beni loro attribuiti alla scadenza, e il prezzo di emissione. Se i proventi sono corrisposti da altri soggetti per conto degli emittenti, la ritenuta e' operata da essi. La ritenuta deve essere operata anche quando gli emittenti o i soggetti incaricati riacquistano dai possessori i titoli o certificati o li negoziano per loro conto, corrispondendone il prezzo; in tal caso la ritenuta da applicare in sede di rimborso o di successiva negoziazione dei titoli o certificati e' determinata al netto di quella gia' operata.

    ((La ritenuta prevista nel precedente comma e' applicata a titolo di acconto nei confronti di:

    1. imprenditori individuali, qualora i titoli od i certificati da cui i proventi derivano sono relativi all'impresa ai sensi dell'articolo 77 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

    2. societa' in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'articolo 5 del citato testo unico n. 917, del 1986;

    3. societa' ed enti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 87 dello stesso testo unico n. 917 del 1986 e stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle societa' e degli enti di cui alla lettera d) del predetto articolo 87. La predetta ritenuta e' applicata a titolo d'imposta nei confronti dei soggetti esenti dall'imposta sul reddito...

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