Art
1.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la necessita' e l'urgenza di emanare disposizioni relative ad alcune ritenute alla fonte sugli interessi e altri proventi di capitale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 settembre 1983;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica; EMANA il seguente decreto: Art. 1.
La ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti dei depositi e conti correnti bancari e postali di cui al secondo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, maturati dal 1 ottobre 1983, e' elevata al 25 per cento; dalla medesima data cessa di avere applicazione la relativa addizionale straordinaria istituita con il decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 787, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 52.
E' altresi' elevata al 25 per cento la ritenuta operata, ai sensi del terzo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, da soggetti residenti nel territorio dello Stato incaricati del pagamento, sugli interessi, premi ed altri frutti indicati nel primo comma dovuti da soggetti non residenti. La disposizione si applica sulle ritenute operate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art
2.
Nell'articolo 35 del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito nella legge 10 maggio 1976, n. 249, e successive modificazioni, sono aggiunti i seguenti commi:
"Se l'ammontare del versamento risulta superiore a quello delle ritenute operate nel periodo di imposta cui l'acconto si riferisce, la somma versata in eccedenza e' rimborsata ai sensi dell'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, con gli interessi di cui all'articolo 44 dello stesso decreto.
In caso di omesso o ritardato versamento rispetto alle scadenze indicate nel secondo comma o di versamento effettuato in misura insufficiente si applicano le disposizioni degli articoli 9 e 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni".
Art
3.
Nell'anno 1984 il versamento di acconto di cui allo articolo 35 del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito nella legge 10 maggio 1976, n. 249, e successive modificazioni, deve essere effettuato, alle scadenze stabilite, in due parti corrispondenti la prima al 55 per cento e la seconda al 60 per cento delle ritenute complessivamente versate per il periodo di imposta precedente.
Art
5.
1. I soggetti indicati nell'articolo 23, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, che hanno emesso titoli o certificati in serie o di massa, diversi dalle azioni e obbligazioni, o titoli similari, e dai certificati di partecipazione a fondi comuni di investimento mobiliare, devono operare una ritenuta del 18 per cento, a titolo di imposta e con obbligo di rivalsa, sui proventi di ogni genere, corrisposti ai possessori a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, compresa la differenza tra la somma pagata agli stessi possessori, o il valore dei beni loro attribuiti alla scadenza, e il prezzo di emissione. Se i proventi sono corrisposti da altri soggetti per conto degli emittenti, la ritenuta e' operata da essi. La ritenuta deve essere operata anche quando gli emittenti o i soggetti incaricati riacquistano dai possessori i titoli o certificati o li negoziano per loro conto, corrispondendone il prezzo; in tal caso la ritenuta da applicare in sede di rimborso o di successiva negoziazione dei titoli o certificati e' determinata al netto di quella gia' operata.
I soggetti che corrispondono i proventi devono versare le ritenute alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato entro i primi quindici giorni del mese successivo a quello in cui le ritenute sono state operate e devono presentare annualmente entro il 31 marzo la dichiarazione di cui al primo e al quinto comma dell'articolo 7 del predetto decreto n. 600.