DECRETO-LEGGE 22 dicembre 1981, n. 787 - Disposizioni fiscali urgenti

Coming into Force01 Gennaio 1982
Published date31 Dicembre 1981
Enactment Date22 Dicembre 1981
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1981/12/31/081U0787/CONSOLIDATED/19821231
Official Gazette PublicationGU n.358 del 31-12-1981
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessita' e l'urgenza di emanare disposizioni fiscali urgenti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 1981;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro; EMANA il seguente decreto: Art. 1.

Le misure dell'imposta fissa di bollo, in qualsiasi modo dovute, stabilite nella tariffa, allegato A, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive integrazioni e modificazioni, in L. 150 dall'art. 47, lettera a), in lire 300 dagli articoli 21, 23, lettera a), e 46, in L. 1.000 dall'art. 18, in L. 2.000 dagli articoli da 1 a 8, 12, nota marginale, 22, da 23, lettera b), a 28, da 37 a 45, 49 e 50, sono elevate, rispettivamente, a lire 200, 500, 1.500 e 3.000. L'importo massimo dell'imposta dovuta per i duplicati e le copie indicati nell'art. 13 della tariffa suddetta, e' stabilito in L. 1.000.

La carta bollata, i moduli redatti a stampa su carta bollata o bollati in modo straordinario, nonche' i libri e i registri gia' bollati in modo straordinario che si trovino interamente in bianco prima dell'uso devono essere integrati, sino a concorrenza dell'imposta dovuta nelle misure stabilite dal presente articolo, mediante applicazione di marche da bollo, da annullarsi nei modi previsti dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive integrazioni e modificazioni.

Resta ferma nella misura di L. 700 l'imposta dovuta sulle domande e sui documenti necessari per l'ammissione, frequenza ed esami nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria di secondo grado e nelle universita' ed istituti di istruzione universitaria, comprese le pagelle, gli attestati, i diplomi e documentazioni similari rilasciati dalle scuole ed universita' medesime.

Art 2.

L'art. 4 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito, con modificazioni, nella legge 23 aprile 1981, n. 153, e' sostituito dal seguente:

"Per il periodo di due anni decorrente dal primo pagamento effettuato successivamente al 31 dicembre 1980, gli importi da corrispondere per tassa erariale di circolazione sono aumentati del 50 per cento per il primo anno e dell'80 per cento per il secondo anno dell'importo complessivo dovuto per tassa erariale e tassa regionale di circolazione in base alle tariffe in vigore al 31 dicembre 1980.

Per la determinazione del periodo di maggiore tassazione relativamente ai veicoli e autoscafi nuovi di fabbrica si tiene conto dell'inizio del periodo fisso nel quale cade il mese di immatricolazione; l'obbligo del pagamento decorre tuttavia dall'inizio del mese di immatricolazione.

Per i veicoli e autoscafi immatricolati nel 1982 e per quelli che non abbiano circolato nel 1981, l'aumento e' dell'80 per cento ed e' limitato ad un anno decorrente dal periodo fisso nel quale viene eseguito il primo pagamento per il 1982. L'aumento non si applica ai veicoli ed agli autoscafi immatricolati posteriormente al 31 dicembre 1982.

Per i versamenti legittimamente effettuati per periodi fissi afferenti l'anno 1982 senza l'aumento dell'80 per cento di cui al primo comma, la maggior somma dovuta per tali periodi dovra' essere corrisposta in occasione del pagamento della tassa relativa ai corrispondenti periodi fissi dell'anno 1983.

Qualora alla scadenza della validita' dell'ultimo pagamento eseguito non venga assolto il tributo per periodi fissi immediatamente successivi, la maggiore somma dovuta dovra' essere corrisposta entro trenta giorni da detta scadenza. In caso di inadempimento si applicano le sanzioni stabilite dalla legge 24 gennaio 1978, n. 27, per l'insufficiente pagamento della tassa.

I proventi derivanti dal detto aumento sono riservati all'erario dello Stato e sono destinati alla copertura degli oneri per il finanziamento dei comuni e delle province.

L'aumento della tassa erariale, di cui al primo comma, non influisce sull'ammontare della tassa regionale di circolazione".

Art 2.

L'art. 4 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito, con modificazioni, nella legge 23 aprile 1981, n. 153, e' sostituito dal seguente:

"Per il periodo di due anni decorrente dal primo pagamento effettuato successivamente al 31 dicembre 1980, gli importi da corrispondere per tassa erariale di circolazione sono aumentati del 50 per cento per il primo anno e dell'80 per cento per il secondo anno dell'importo complessivo dovuto per tassa erariale e tassa regionale di circolazione in base alle tariffe in vigore al 31 dicembre 1980.

Per la determinazione del periodo di maggiore tassazione relativamente ai veicoli e autoscafi nuovi di fabbrica si tiene conto dell'inizio del periodo fisso nel quale cade il mese di immatricolazione; l'obbligo del pagamento decorre tuttavia dall'inizio del mese di immatricolazione.

Per i veicoli e autoscafi immatricolati nel 1982 e per quelli che non abbiano circolato nel 1981, l'aumento e' dell'80 per cento ed e' limitato ad un anno decorrente dal periodo fisso nel quale viene eseguito il primo pagamento per il 1982. L'aumento non si applica ai veicoli ed agli autoscafi immatricolati posteriormente al 31 dicembre 1982.

Per i versamenti legittimamente effettuati per periodi fissi afferenti l'anno 1982 senza l'aumento...

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