LEGGE 27 dicembre 1990, n. 404 - Nuove norme in materia di avanzamento degli ufficiali e sottufficiali delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza

Coming into Force29 Dicembre 1990
End of Effective Date08 Ottobre 2010
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1990/12/29/090G0450/CONSOLIDATED/20100508
Published date29 Dicembre 1990
Enactment Date27 Dicembre 1990
Official Gazette PublicationGU n.302 del 29-12-1990
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.
  1. Nel periodo transitorio dal 1 gennaio 1986 al 31 dicembre 1991, in deroga a quanto previsto dall'articolo 37, comma 2, lettera c), della legge 19 maggio 1986, n. 224, il numero annuale delle promozioni dei capitani del servizio permanente effettivo dei Corpi di amministrazione, commissariato (ruolo sussistenza) ed automobilistico dell'Esercito e' fissato in tante unita' pari alla somma dei capitani che abbiano maturato, alla data del 31 dicembre di ciascuno degli anni del periodo transitorio predetto, nove anni di permanenza nel grado o quindici di servizio da ufficiale in servizio permanente. Le norme di cui al presente comma si applicano in modo da non dare comunque luogo a scavalcamenti di ufficiali piu' anziani in ruolo.

  2. Le proroghe disposte con gli articoli 1, 2 e 3 del decreto-legge 23 settembre 1989, n. 325, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1989, n. 374, hanno effetto al 31 dicembre 1992.

  3. La determinazione delle aliquote di valutazione e del numero delle promozioni al grado superiore dei tenenti colonnelli dei ruoli del servizio permanente effettivo dell'Esercito per gli anni 1991, 1992 e 1993 sara' disposta con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della Difesa, fermo restando che il totale delle promozioni da conferire a tutti i ruoli in ciascun anno non potra' superare un terzo delle promozioni previste dalla legge 19 maggio 1986, n. 224, per il triennio 1986-1988.

  4. Nella colonna 3 del quadro I della tabella n. 3 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, come modificata dalla tabella annessa alla legge 27 ottobre 1963, n. 1431, in corrispondenza del grado di tenente, le parole: "2 anni in reparti di impiego" sono sostituite dalle seguenti: "4 anni di anzianita' di grado, di cui 2 anni in reparti di impiego".

  5. Nei commi ottavo e nono dell'articolo 70 della legge 10 maggio 1983, n. 212, le parole: "presenti in ruolo alla data del 31 dicembre dell'anno di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "presenti in ruolo alla data del 31 dicembre dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge".

  6. Gli ufficiali inferiori o subalterni delle Forze Armate del Corpo della Guardia di finanza del servizio permanente effettivo frequentatori di corsi di formazione, di durata non inferiore ad un anno, presso la accademie militari o istituti universitari, non sono computati nell'organico dei rispettivi ruoli. Le eccedenze che dovessero crearsi per effetto di tale disposizione dovranno essere riassorbite nei cinque anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge.

  7. Nella colonna 3 del quadro I della tabella n. 2 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, in corrispondenza dei gradi di ammiraglio di divisione, capitano di vascello e capitano di fregata, dopo l'indicazione del rispettivo tipo di comando, sono aggiunte le parole "o incarico equipollente".

Art 1.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA la seguente legge:

Art. 1.

  1. Nel periodo transitorio dal 1 gennaio 1986 al 31 dicembre 1991, in deroga a quanto previsto dall'articolo 37, comma 2, lettera c), della legge 19 maggio 1986, n. 224, il numero annuale delle promozioni dei capitani del servizio permanente effettivo dei Corpi di amministrazione, commissariato (ruolo sussistenza) ed automobilistico dell'Esercito e' fissato in tante unita' pari alla somma dei capitani che abbiano maturato, alla data del 31 dicembre di ciascuno degli anni del periodo transitorio predetto, nove anni di permanenza nel grado o quindici di servizio da ufficiale in servizio permanente. Le norme di cui al presente comma si applicano in modo da non dare comunque luogo a scavalcamenti di ufficiali piu' anziani in ruolo.

  2. Le proroghe disposte con gli articoli 1, 2 e 3 del decreto-legge 23 settembre 1989, n. 325, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1989, n. 374, hanno effetto al 31 dicembre 1992. 1

  3. La determinazione delle aliquote di valutazione e del numero delle promozioni al grado superiore dei tenenti colonnelli dei ruoli del servizio permanente effettivo dell'Esercito per gli anni 1991, 1992 e 1993 sara' disposta con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della Difesa, fermo restando che il totale delle promozioni da conferire a tutti i ruoli in ciascun anno non potra' superare un terzo delle promozioni previste dalla legge 19 maggio 1986, n. 224, per il triennio 1986-1988. 1

  4. Nella colonna 3 del quadro I della tabella n. 3 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, come modificata dalla tabella annessa alla legge 27 ottobre 1963, n. 1431, in corrispondenza del grado di tenente, le parole: "2 anni in reparti di impiego" sono sostituite dalle seguenti: "4 anni di anzianita' di grado, di cui 2 anni in reparti di impiego".

  5. Nei commi ottavo e nono dell'articolo 70 della legge 10 maggio 1983, n. 212, le parole: "presenti in ruolo alla data del 31 dicembre dell'anno di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "presenti in ruolo alla data del 31 dicembre dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge".

  6. Gli ufficiali inferiori o subalterni delle Forze Armate del Corpo della Guardia di finanza del servizio permanente effettivo frequentatori di corsi di formazione, di durata non inferiore ad un anno, presso la accademie militari o istituti universitari, non sono computati nell'organico dei rispettivi ruoli. Le eccedenze che dovessero crearsi per effetto di tale disposizione dovranno essere riassorbite nei cinque anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge.

  7. Nella colonna 3 del quadro I della tabella n. 2 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, in corrispondenza dei gradi di ammiraglio di divisione, capitano di vascello e capitano di fregata, dopo l'indicazione del rispettivo tipo di comando, sono aggiunte le parole "o incarico equipollente".

Art 1.
  1. Nel periodo transitorio dal 1 gennaio 1986 al 31 dicembre 1991, in deroga a quanto previsto dall'articolo 37, comma 2, lettera c), della legge 19 maggio 1986, n. 224, il numero annuale delle promozioni dei capitani del servizio permanente effettivo dei Corpi di amministrazione, commissariato (ruolo sussistenza) ed automobilistico dell'Esercito e' fissato in tante unita' pari alla somma dei capitani che abbiano maturato, alla data del 31 dicembre di ciascuno degli anni del periodo transitorio predetto, nove anni di permanenza nel grado o quindici di servizio da ufficiale in servizio permanente. Le norme di cui al presente comma si applicano in modo da non dare comunque luogo a scavalcamenti di ufficiali piu' anziani in ruolo.

  2. Le proroghe disposte con gli articoli 1, 2 e 3 del decreto-legge 23 settembre 1989, n. 325, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1989, n. 374, hanno effetto al 31 dicembre 1992. (1) (2)

  3. La determinazione delle aliquote di valutazione e del numero delle promozioni al grado superiore dei tenenti colonnelli dei ruoli del servizio permanente effettivo dell'Esercito per gli anni 1991, 1992 e 1993 sara' disposta con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della Difesa, fermo restando che il totale delle promozioni da conferire a tutti i ruoli in ciascun anno non potra' superare un terzo delle promozioni previste dalla legge 19 maggio 1986, n. 224, per il triennio 1986-1988. (1) (2)

  4. Nella colonna 3 del quadro I della tabella n. 3 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, come modificata dalla tabella annessa alla legge 27 ottobre 1963, n. 1431, in corrispondenza del grado di tenente, le parole: "2 anni in reparti di impiego" sono sostituite dalle seguenti: "4 anni di anzianita' di grado, di cui 2 anni in reparti di impiego".

  5. Nei commi ottavo e nono dell'articolo 70 della legge 10 maggio 1983, n. 212, le parole: "presenti in ruolo alla data del 31 dicembre dell'anno di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "presenti in ruolo alla data del 31 dicembre dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge".

  6. Gli ufficiali inferiori o subalterni delle Forze Armate del Corpo della Guardia di finanza del servizio permanente effettivo frequentatori di corsi di formazione, di durata non inferiore ad un anno, presso la accademie militari o istituti universitari, non sono computati nell'organico dei rispettivi ruoli. Le eccedenze che dovessero crearsi per effetto di tale disposizione dovranno essere riassorbite nei cinque anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge. 3

  7. Nella colonna 3 del quadro I della tabella n. 2 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, in corrispondenza dei gradi di ammiraglio di divisione, capitano di vascello e capitano di fregata, dopo l'indicazione del rispettivo tipo di comando, sono aggiunte le parole "o incarico equipollente". AGGIORNAMENTO (2)

Il D.L. 29 giugno 1996, n. 341, convertito, con modificazoni, dalla L. 8 agosto 1996, n. 427 ha disposto che le disposizioni di...

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