LEGGE 15 novembre 1989, n. 374 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 settembre 1989, n. 325, recante proroga di talune norme della legge 19 maggio 1986, n. 224, concernenti l'avanzamento degli ufficiali delle Forze armate

Coming into Force22 Novembre 1989
End of Effective Date08 Ottobre 2010
Enactment Date15 Novembre 1989
Published date21 Novembre 1989
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1989/11/21/089G0452/CONSOLIDATED/20100508
Official Gazette PublicationGU n.272 del 21-11-1989
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.
  1. Il decreto-legge 23 settembre 1989, n. 325, recante proroga di talune norme della legge 19 maggio 1986, n. 224, concernenti l'avanzamento degli ufficiali delle Forze armate, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

  2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 5 maggio 1989, n. 163, e 13 luglio 1989, n. 252.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 15 novembre 1989 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio

dei Ministri MARTINAZZOLI, Ministro della difesa Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66

Allegato
ALLEGATO

All'articolo 6, il comma 1 e' sostituito dal seguente:

"1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 341,6 milioni per l'anno 1989 ed in lire 683,2 milioni annui a decorrere dal 1990, si provvede con riduzione in parti uguali dei capitoli 1836 e 2804 dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1989 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi. A tali capitoli si applicano, conseguentemente, le disposizioni contenute nell'articolo 11- ter, comma 1, lettera c), della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362".

Allegato

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66

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