LEGGE 27 ottobre 1963, n. 1431 - Riordinamento di taluni ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Aeronautica militare

Coming into Force03 Novembre 1963
End of Effective Date08 Ottobre 2010
Published date02 Novembre 1963
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1963/11/02/063U1431/CONSOLIDATED/20101215
Enactment Date27 Ottobre 1963
Official Gazette PublicationGU n.286 del 02-11-1963
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA

le seguente legge:

Art 1.

I quadri I: ruolo naviganti normale; II: ruolo naviganti speciale; III: ruolo servizi e XI: ruolo ufficiali medici, riportati nella tabella n. 3 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, sono sostituiti da quelli riportati nella tabella annessa alla presente legge.

Gli organici degli ufficiali in servizio permanente effettivo dei ruoli suindicati, stabiliti dalla legge 5 luglio 1952, n. 959, e successive modificazioni, sono sostituiti da quelli indicati nella colonna n. 4 della tabella annessa alla presente legge.

Alla tabella n. 10, allegata alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, in corrispondenza del ruolo naviganti speciale nella colonna n. 5, e' aggiunta la frazione un ottavo.

Il limite di eta' per la cessazione dal servizio permanente dei colonnelli del ruolo naviganti speciale e' fissato in anni 57.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66

Art 2.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessa l'efficacia dell'articolo 2 della legge 3 aprile 1959, n. 154.

L'eccedenza ancora esistente nei gradi di tenente colonnello e di maggiore del ruolo naviganti normale per effetto delle norme contenute nel suddetto articolo 2, e' riassorbita all'atto della prima applicazione della presente legge e, per la parte eventualmente restante, con le prime vacanze che per qualsiasi causa si formeranno successivamente nei gradi stessi.

Art 2.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66

Art 3.

I tenenti colonnelli del ruolo naviganti speciale, che, alla data di entrata in vigore, della presente legge, si trovino in soprannumero agli organici ai sensi del quinto comma dell'articolo 48 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, quale risulta successivamente modificato, cessano dalla posizione di soprannumero rientrano nell'organico del proprio grado al posto precedentemente occupato in base all'anzianita' posseduta, nel limite dei posti che si renderanno disponibili con l'entrata in vigore della presente legge.

Art 3.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66

Art 4.

Fino al 31 ottobre 1966, non e' richiesto per la valutazione dei tenenti colonnelli di ruolo naviganti speciale il periodo di servizio presso reparti previsto dalla tabella annessa alla presente legge.

La disposizione di cui al comma precedente si applichera' anche oltre il 31 ottobre 1966, nei confronti dei tenenti colonnelli del ruolo naviganti speciale che, giudicati idonei, non consegnano la promozione entro l'anno 1967.

Fino a tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, il periodo di servizio richiesto dalla tabella annessa alla presente legge per la valutazione dei tenenti dell'Arma, aeronautica, ruolo servizi, e' ridotto a 3 anni.

Art 4.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66

Art 5.

I maggiori del ruolo naviganti speciale e i maggiori del ruolo ufficiali medici, sino alla completa copertura dei posti di organico del grado di tenente colonnello del rispettivo ruolo, non possono essere promossi se non abbiano compiuto nel grado rivestito la permanenza minima, rispettivamente, di anni quattro e di anni tre.

Art 5.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66

Art 6.

Nei casi in cui, per l'anno di entrata in vigore della presente legge, occorra completare il numero delle promozioni a scelta, si procede alla integrazione dei quadri formati per lo stesso anno iscrivendovi gli ufficiali che, nelle graduatorie di merito per detto anno, seguono quelli iscritti nei quadri.

Per la determinazione del posto da attribuire agli ufficiali che devono integrare i quadri rispetto ai pari grado iscritti nei quadri stessi, ma non ancora, promossi, si osservano le norme del terzo comma dell'articolo 30 della legge 12 novembre 1955, n. 1137.

Per le promozioni a scelta da effettuare al grado di colonnello del ruolo naviganti speciale si procede alla formazione di apposito quadro di avanzamento avente decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge. La relativa aliquota di valutazione e' determinata con riferimento alla data suddetta.

Art 6.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66

Art 7.

Per i tenenti colonnelli del ruolo naviganti speciale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano "a disposizione" non e' richiesto, ai fini dell'avanzamento nella predetta posizione, il requisito della precedente valutazione nel servizio permanente effettivo.

Art 7.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66

Art 8.

Fino a quando la consistenza numerica degli ufficiali interiori del ruolo naviganti normale non abbia raggiunto i nove decimi di quella prevista dagli organici di cui all'articolo 1, le aliquote di capitani del predetto ruolo non ancora valutati da ammettere a valutazione per l'avanzamento a scelta sono calcolate, in deroga a quanto stabilito dall'annessa tabella, sul numero dei posti previsto in organico per...

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