DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 maggio 1984, n. 665 - Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo relativo al rinnovo contrattuale per il periodo 1982-84 per il personale dipendente dalle camere di commercio

Coming into Force16 Ottobre 1984
Published date15 Ottobre 1984
Enactment Date31 Maggio 1984
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1984/10/15/084U0665/ORIGINAL
Official Gazette PublicationGU n.284 del 15-10-1984 - Suppl. Ordinario
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 23 febbraio 1968, n. 125;

Visto l'art. 37-bis della legge 23 aprile 1981, n. 153;

Visto il regolamento tipo per il personale delle camere di commercio, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, in data 12 luglio 1982;

Visto l'art. 26 della legge 29 marzo 1983, n. 93;

Vista la legge 26 aprile 1983, n. 130, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1983);

Vista la legge 27 dicembre 1983, n. 730, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1984);

Vista la legge 29 dicembre 1983, n. 744, concernente approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1984 e del bilancio pluriennale per il triennio 1984-86;

Visto l'art. 27 della legge 5 agosto 1978, n. 468;

Vista l'ipotesi di accordo raggiunta in data 23 marzo 1984 fra la delegazione del Governo, dell'Unioncamere, delle organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative e delle confederazioni maggiormente rappresentative su base nazionale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 maggio 1984, con la quale, respinte le osservazioni formulate dalle organizzazioni sindacali dissenzienti o non partecipanti, e' stata autorizzata, previa verifica delle compatibilita' finanziarie, la sottoscrizione dell'ipotesi di accordo predetto;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 maggio 1984, ai sensi delle art. 6 della legge 29 marzo 1983, n. 93;

Ritenuto di dover recepire la disciplina risultante dall'accordo predetto e di dover procedere alla emanazione della stessa;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del bilancio e della programmazione economica, del lavoro e della previdenza sociale; EMANA il seguente decreto: Art. 1. Area di applicazione del decreto

Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano al personale dipendente dalle camere di commercio nonche' al personale di ruolo dei laboratori chimici merceologici, dalle aziende commerciali de porto gestite dalla camera di commercio di Livorno e dal deposito franco gestito dalla camera di commercio di Genova.

Art 2.

Durata

Il presente decreto si riferisce al periodo 1° gennaio 1982-31 dicembre 1984; i suoi effetti economici hanno inizio dal 1° gennaio 1983 secondo gli scaglionamenti di cui al successivo art. 17 e si protraggono fino al 30 giugno 1985.

Art 3.

Accordi decentrati

Nell'ambito e nei limiti fissati dalla presente normativa sono consentiti accordi decentrati per singole camere di commercio ovvero per le aziende citate al precedente art. 1, ai sensi dell'art. 14 della legge quadro sul pubblico impiego n. 93/83 nelle materie e per le finalita' appresso indicate:

  1. organizzazione del lavoro intesa ad assicurare nei singoli uffici il miglioramento dell'efficienza e della produttivita' dei servizi nel rispetto dell'assetto organizzativo dell'ente e delle esigenze degli utenti;

  2. disciplina dei carichi di lavoro finalizzata ad una piu' razionale organizzazione degli uffici e del lavoro, collegata alla professionalita', all'impegno e alla produttivita' dei singoli e degli uffici;

  3. formulazione di proposte per l'attuazione degli istituti concernenti la formazione professionale e addestramento finalizzati al miglioramento della professionalita' del personale in servizio anche in relazione alla introduzione delle nuove tecnologie e metodologie di lavoro;

  4. orario di lavoro: nei limiti di durata fissati dal presente decreto la sua articolazione deve essere intesa precipuamente al soddisfacimento delle esigenze della utenza e dei servizi dell'ente;

  5. produttivita': la determinazione degli standards di rendimento in funzione del conseguimento di una maggiore produttivita' qualitativa e quantitativa tenuto conto anche del potenziamento e rinnovamento delle strutture, meccanizzate o automatizzate ed in relazione a programmi di attivita' ben definiti;

  6. quant'altro espressamente previsto dal presente decreto.

La contrattazione decentrata non puo' comportare, comunque, nuovi oneri oltre quelli previsti dal presente decreto.

Gli accordi di cui sopra sono recepiti con deliberazione delle giunte camerali in veste di consiglio di amministrazione e per l'esecuzione vistati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art 4.

Informazione

Nel rispetto delle competenze proprie degli organi istituzionali e al fine di cercare ogni contributo di partecipazione al miglioramento ed alla efficienza dei servizi, gli enti garantiscono una preventiva informazione alle organizzazioni sindacali sugli atti e sui provvedimenti che riguardano il personale, l'organizzazione del lavoro ed il funzionamento dei servizi.

L'informazione riguarda sia gli atti e i provvedimenti che direttamente attengono le materie predette sia gli atti o provvedimenti dai quali discendono conseguenze riguardanti il personale, l'organizzazione del lavoro ed il funzionamento dei servizi.

L'informazione e' rivolta alle strutture sindacali orizzontali e verticali e i modi e i tempi per l'informazione stessa vengono stabiliti dalla singola camera.

Art 5.

Orario di lavoro

L'orario di lavoro settimanale viene confermato in 36 ore.

In sede di accordo decentrato potranno essere stabilite le seguenti articolazioni di lavoro:

  1. orario unico su sei (6) giorni lavorativi settimanali di sei ore giornaliere;

  2. orario articolato su cinque (5) giorni lavorativi settimanali con almeno due rientri pomeridiani.

Nell'ambito del medesimo ente possono, altresi', coesistere piu' forme di orario secondo le esigenze del servizio, anche introducendo, ove funzionalmente possibile e con adeguata regolamentazione, il criterio della flessibilita'.

In ogni caso l'intervallo dovra' essere comunque non inferiore ad un'ora.

La regolamentazione dell'orario, nelle ipotesi richiamate, va disciplinata ai sensi del precedente art. 3.

Art 6.

Mensa

Gli enti possono istituire mense di servizio secondo modalita' e criteri da concordarsi attraverso accordi decentrati esclusivamente presso quelle camere in cui l'orario di lavoro e' articolato, per non meno di quattro giorni nella settimana, in orario spezzato con intervallo di norma non inferiore ad un'ora fra i due periodi.

Per usufruire dei servizi di mensa e' necessaria la effettiva presenza in servizio.

Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di servizio e non e' in alcun modo monetizzabile.

Il dipendente e' tenuto a pagare per ogni pasto un corrispettivo pari ad un terzo del costo unitario risultante dalla convenzione se il servizio di mensa e' gestito da terzi oppure un corrispettivo, sempre pari ad un terzo dei costi dei generi alimentari e del personale, qualora la mensa sia gestita direttamente dall'ente.

Art 7.

Rapporto di lavoro a tempo parziale

In via sperimentale gli enti possono procedere alla trasformazione dei posti di organico ad orario pieno in posti ad orario ridotto nel limite massimo del 10% dell'organico nell'intesa che ad ogni posto di tempo pieno devono corrispondere due posti a tempo parziale.

Tale istituto comporta un orario giornaliero di lavoro pari al 50% dell'orario normale stabilito dal precedente art. 5.

Al rapporto di lavoro a tempo parziale si applica la disciplina del personale a tempo pieno ivi compresa la incompatibilita' assoluta con ogni altro rapporto di lavoro pubblico o privato o altre attivita' professionali.

In particolare si stabilisce:

  1. le norme di accesso sono le stesse di quelle previste per il personale a tempo pieno;

  2. il trattamento economico e' pari al 50% di tutte le competenze fisse e periodiche spettanti al personale a tempo pieno, ivi compresa la indennita' integrativa speciale;

  3. il salario di anzianita', di cui al successivo art. 16, e' pari al 50% di quello spettante al personale della stessa qualifica funzionale ad orario intero;

  4. al personale a tempo parziale spettano per intero le quote di aggiunta di famiglia in quanto dovute;

  5. il personale a tempo parziale non puo' eseguire prestazioni straordinarie ne' puo' usufruire di benefici che comportino a qualsiasi titolo riduzioni di orario di lavoro, salvo quanto previsto da particolari disposizioni di legge;

  6. non possono coprire posti a tempo parziale i dipendenti con posizione funzionale di direzione o coordinamento di strutture operative.

I posti di organico a tempo pieno che si possono convertire in tempo parziale debbono essere individuati esclusivamente fra quelli compresi fra il 1° ed il 6° livello, fermo restando quanto previsto nella lettera f) del precedente comma.

Comunque e nel rispetto della precisazione di cui al precedente comma, la individuazione dei settori, dei profili professionali e la quantita' dei posti a tempo pieno convertibili a tempo parziale saranno definiti in sede di accordo decentrato a livello aziendale.

Il personale a tempo pieno puo' chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e viceversa sempreche' vi siano le disponibilita' dei relativi posti.

Le assunzioni a tempo parziale non precostituiscono diritto ad ottenere la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno.

Per il...

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