LEGGE 23 febbraio 1968, n. 125 - Nuove norme concernenti il personale delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura

Coming into Force24 Marzo 1968
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1968/03/09/068U0125/CONSOLIDATED/20091214
Enactment Date23 Febbraio 1968
Published date09 Marzo 1968
Official Gazette PublicationGU n.64 del 09-03-1968
CAPO I ABOLIZIONE DELLA CLASSIFICAZIONE DELLE CAMERE DI COMMERCIO

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

La distinzione delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura in classi, prevista dalla legge 25 maggio 1962, n. 544, e' abolita.

CAPO II ORDINAMENTO DELLE CARRIERE
Art 2.

E' istituito il ruolo statale degli ispettori generali e dei segretari generali delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, secondo la tabella A allegata alla presente legge, sotto l'amministrazione ed il controllo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; tale ruolo e' disciplinato dalle norme del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e, per quanto compatibili, dalle norme della legge 8 giugno 1962, n. 604, ed e' formato, nella prima applicazione della legge, in base a quanto disposto dal successivo art. 8.

I posti che si renderanno successivamente vacanti nel ruolo anzidetto saranno coperti mediante concorsi per titoli da indire dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai quali potranno partecipare i funzionari della carriera direttiva dei ruoli camerali con qualifica non inferiore a quella di capo servizio ed i funzionari della carriera direttiva degli Uffici provinciali dell'industria, commercio e artigianato con qualifica non inferiore a quella corrispondente all'ex coefficiente 500.

Alla destinazione ed all'eventuale trasferimento del personale, di cui al ruolo della tabella A, provvede il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il parere delle Camere di commercio interessate.

Art 3.

Il personale delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e' inquadrato nei ruoli da istituire dai rispettivi enti, con l'approvazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministero del tesoro, secondo la tabella tipo (tabella B) allegata alla presente legge, entro il termine di sei mesi dalla data di emanazione del regolamento tipo di cui al comma successivo.

La posizione giuridica e di carriera, il trattamento economico, assistenziale e previdenziale del personale di cui al comma precedente sono disciplinati da apposito regolamento tipo da emanarsi, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministero del tesoro, sentite le organizzazioni sindacali piu' rappresentative; il personale degli attuali ruoli camerali sara' immesso nelle corrispondenti carriere e qualifiche dei ruoli da istituire, conservando la anzianita' di carriera e di qualifica maturate nei ruoli di provenienza.

Per il personale delle aziende speciali esistenti presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, si provvede con apposite tabelle organiche da approvarsi dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministero del tesoro.

La promozione alla qualifica di vice segretario generale prevista dalla tabella B si consegue mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi i capi servizio con tre anni di servizio nella qualifica.

Il regolamento tipo di cui al secondo comma del presente articolo dovra' prevedere che nelle giunte camerali, in veste di consigli di amministrazione per il personale camerale, partecipino tre rappresentanti del personale, nominati dalle giunte stesse su designazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, scelti fra il personale delle stesse Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Art 4.

I ruoli aggiunti, istituiti con la legge 3 aprile 1957, n. 233 e successive modificazioni ed integrazioni, sono soppressi.

Gli impiegati dei ruoli aggiunti, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, sono collocati nei corrispondenti ruoli organici camerali in qualifica pari a quella rivestita, dopo l'ultimo degli impiegati ivi iscritti alla data...

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