LEGGE 3 aprile 1957, n. 233 - Istituzione di ruoli aggiunti per il personale delle Camere di commercio, industria e agricoltura

Coming into Force12 Maggio 1957
Enactment Date03 Aprile 1957
Published date27 Aprile 1957
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1957/04/27/057U0233/CONSOLIDATED/20091214
Official Gazette PublicationGU n.108 del 27-04-1957
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Presso le Camere di commercio, industria ed agricoltura sono istituiti, con deliberazione della Giunta, ruoli aggiunti ai ruoli organici del personale delle carriere direttive, di concetto, esecutive e del personale ausiliario.

Art 2.

Nei ruoli aggiunti di cui all'art. 1 saranno collocati i dipendenti non di ruolo, con qualsiasi denominazione, in servizio presso le Camere alla data di entrata in vigore della presente legge, i quali abbiano compiuto o compiano un periodo di servizio lodevole ed ininterrotto di sei anni, con le mansioni proprie della categoria di impiego cui sono assegnati alla data predetta.

Per il collocamento nei ruoli aggiunti predetti e' necessario il possesso di tutti i requisiti, ad eccezione del limite massimo di eta', prescritti per la nomina nei corrispondenti ruoli organici, con l'applicazione delle particolari norme vigenti, anche di carattere eccezionale e transitorio, riguardanti il titolo di studio.

Ai fini del compimento del sessennio indicato nel primo comma del presente articolo, il periodo di servizio prestato in categoria inferiore e' computato per meta'. Il periodo di servizio indicato nel primo comma per il collocamento nei ruoli aggiunti e' ridotto a due anni per gli ex combattenti, per le vedove e gli orfani di guerra, nonche' per le categorie comunque equiparate.

Art 3.

Per ottenere il collocamento nei ruoli aggiunti gli interessati debbono presentare domanda all'amministrazione dia cui dipendono, non oltre due mesi dalla data della deliberazione di cui all'art. 1, qualora abbiano, a tale data, gia' compiuto il periodo di servizio prescritto.

Per coloro che non abbiano ancora compiuto detto periodo, la domanda deve essere presentata non oltre due mesi dal compimento del periodo medesimo.

Art 4.

I dipendenti non di ruolo, che non siano in possesso del titolo di studio e degli altri requisiti prescritti per il collocamento nel ruolo aggiunto corrispondente alla categoria di impiego non di ruolo cui appartengono, possono ottenere il collocamento in ruolo aggiunto di categoria inferiore, qualora posseggano tutti i relativi requisiti.

Per il...

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