Art
1.
Le Camere di commercio, industria e agricoltura sono distinte in due classi.
Il Ministro per l'industria e per il commercio e' autorizzato a provvedere, con proprio decreto, di concerto con i Ministri per l'agricoltura e per le foreste, per le finanze e per il tesoro, alla nuova classificazione delle Camere di commercio, industria e agricoltura in base ai criteri indicati nell'articolo 2.
Art
1.
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
Art
2.
La classificazione e' fatta tenendo conto, per ciascuna Provincia, della popolazione legale e dell'importanza economica, secondo dati ponderati, stabiliti e calcolati dall'Istituto centrale di statistica.
Art
2.
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
Art
3.
La prima classificazione deve essere effettuata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Le variazioni alla classifica, conseguenti alle modifiche avvenute negli indici di cui all'articolo 2, saranno effettuate con gli stessi criteri e non potranno aver luogo ad intervalli inferiori a cinque anni.
Le variazioni potranno avere luogo anche prima dei cinque anni ove siano costituite nuove Province.
Art
3.
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
Art
4.
Il regio decreto 10 giugno 1937, n. 2727, e' abrogato.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 25 maggio 1962 SEGNI FANFANI - COLOMBO - RUMOR - TRABUCCHI - TREMELLONI Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Art
4.
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212