CAPO I
CLASSIFICAZIONE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art
1.
Classificazione dei Comuni per l'assegnazione del segretario.
A ciascun Comune e' assegnato, secondo la sua popolazione residente, un segretario di qualifica corrispondente a quella indicata nella tabella A.
Per i Comuni consorziati, la classe del consorzio A determinata in base alla popolazione residente complessiva dei Comuni uniti in consorzio.
Ai Comuni riconosciuti sedi di stazioni di cura, soggiorno o turismo o di importanti uffici pubblici o che siano centri di notevole attivita' industriale o commerciale e che dimostrino di trovarsi in condizioni finanziarie tali da poter sostenere, senza notevole aggravio per i contribuenti, le maggiori spese, puo' essere assegnato, con decreto del Ministro per l'interno, un segretario di qualifica immediatamente superiore a quella stabilita nella tabella A.
Art
1.
Classificazione dei Comuni per l'assegnazione del segretario.
COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 23 GIUGNO 1972, N. 749.
Per i Comuni consorziati, la classe del consorzio A determinata in base alla popolazione residente complessiva dei Comuni uniti in consorzio.
Ai Comuni riconosciuti sedi di stazioni di cura, soggiorno o turismo o di importanti uffici pubblici o che siano centri di notevole attivita' industriale o commerciale e che dimostrino di trovarsi in condizioni finanziarie tali da poter sostenere, senza notevole aggravio per i contribuenti, le maggiori spese, puo' essere assegnato, con decreto del Ministro per l'interno, un segretario di qualifica immediatamente superiore a quella stabilita nella tabella A.
Art
2.
Consorzi di Comuni.
I Comuni delle classi quarta e quinta appartenenti alla stessa Provincia hanno facolta' di unirsi in consorzi fra loro per il servizio di segreteria.
Art
2.
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 23 GIUGNO 1972, N. 749
Art
2.
Il D.P.R. 4 DICEMBRE 1997, N. 465 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO
Art
3.
Classificazione delle Province per l'assegnazione del segretario.
A ciascuna Provincia e' assegnato, secondo i criteri indicati nella tabella B, un segretario di qualifica corrispondente a quella indicata, nella tabella medesima.
Le Province della classe seconda, tenuto conto della popolazione residente della Provincia e del capoluogo, della estensione della circoscrizione provinciale e del numero dei Comuni in essa compresi, possono essere assegnate alla classe prima, con decreto del Ministro per l'interno, sempre che dimostrino di trovarsi in condizioni finanziarie tali da poter sostenere, senza maggior aggravio per i contribuenti, la maggiore spesa.
Le Province che, a norma dell'articolo 15 della legge ti agosto 1954, n. 748, avevano ottenuto l'assegnazione di un segretario di qualifica immediatamente superiore a quella stabilita nella tabella allegata alla predetta legge, vengono assegnate, in occasione della revisione della classificazione prevista dall'art. 4, alla classe superiore a quella nella quale dovrebbero essere comprese in base alla tabella B.
Art
3.
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 23 GIUGNO 1972, N. 749
Art
3.
Il D.P.R. 4 DICEMBRE 1997, N. 465 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO
Art
4.
Revisione della classificazione dei Comuni.
Entro sei mesi dalla pubblicazione dei risultati ufficiali del censimento si procede alla revisione della classificazione dei Comuni prevista dalla tabella A.
Decorsi cinque anni da una revisione, senza che sia stato effettuato il censimento, puo' procedersi ad una nuova revisione in base a modalita' che saranno, di volta in volta, determinate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'interno, sentito l'Istituto centrale di statistica per quanto, nella determinazione di tali modalita', ha riferimento a dati statistici.
Tra una revisione e l'altra, non e' ammessa alcuna variazione che non sia derivante da modificazioni della circoscrizione territoriale o dall'applicazione del terzo comma dell'art. 1.
Art
4.
Revisione della classificazione dei Comuni.
COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 23 GIUGNO 1972, N. 749.
COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 23 GIUGNO 1972, N. 749.
Tra una revisione e l'altra, non e' ammessa alcuna variazione che non sia derivante da modificazioni della circoscrizione territoriale o dall'applicazione del terzo comma dell'art. 1.
Art
5.
Revisione della classificazione delle Province.
Alla revisione della classifica delle Province si procede con le modalita' indicate nell'articolo precedente.
Art
5.
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 23 GIUGNO 1972, N. 749
Art
5.
Il D.P.R. 4 DICEMBRE 1997, N. 465 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO
Art
6.
Attribuzione al Comune o alla Provincia di un segretario di qualifica superiore.
Qualora, per mutamento della circoscrizione territoriale o per altra causa prevista dalla legge, debba essere attribuito ad un Comune o ad una Provincia un segretario di qualifica immediatamente superiore a quella del segretario che, in atto vi presti servizio quale titolare, questi deve essere trasferito ad altra sede alla quale sia attribuito un segretario della sua qualifica.
Fino a quando il trasferimento non e' attuato, il segretario conserva transitorialmente la titolarita' della sede.
Il Ministro per l'interno ed il prefetto, secondo la rispettiva competenza, hanno, tuttavia, facolta', di promuovere il segretario che si trovi nella condizione di cui al primo comma, sentiti l'Amministrazione interessata ed il Consiglio di amministrazione, qualora egli rivesta da almeno tre anni, alla data del provvedimento con il quale e' attribuito al Comune o alla Provincia un segretario di qualifica superiore, la qualifica immediatamente inferiore a quella nuova prevista ed abbia riportato, nell'ultimo triennio, il giudizio complessivo di ottimo.
E' esclusa dalla facolta' di cui al comma precedente la promozione alla qualifica di segretario capo di 1ª classe.
Art
7.
Attribuzione al Comune o alla Provincia di un segretario di qualifica inferiore.
Qualora, per mutamento di circoscrizione territoriale o per altra causa prevista dalla legge, debba essere attribuito ad un Comune o ad una Provincia un segretario di qualifica inferiore a quella del segretario che, in atto, vi presti servizio quale titolare, questi, salvo che preferisca rinunziare alla propria qualifica, deve essere trasferito ad altra sede alla quale sia attribuito un segretario della sua qualifica.
Fino a quando il trasferimento non e' attuato, al segretario mantenuto in servizio sono corrisposti gli assegni inerenti alla propria qualifica.
Il Comune o la Provincia, peraltro, puo' chiedere al Ministro per l'interno di mantenere il segretario che aveva prima del passaggio alla classe inferiore. Il Ministro per l'interno puo' assegnarlo solo se il Comune o la Provincia dimostri di trovarsi in condizioni finanziarie tali da poter sostenere, senza notevoli aggravi per i contribuenti, la maggiore spesa.