DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 giugno 1972, n. 749 - Nuovo ordinamento dei segretari comunali e provinciali

Coming into Force12 Dicembre 1972
Published date11 Dicembre 1972
Enactment Date23 Giugno 1972
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1972/12/11/072U0749/CONSOLIDATED/19980105
Official Gazette PublicationGU n.320 del 11-12-1972
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 28 ottobre 1970, n. 775, che modifica la legge 18 marzo 1968, n. 249, concernente delega al Governo per il riordinamento dell'Amministrazione dello Stato, per il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, nn. 1077 e 1079;

Visto l'art. 34 della legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni ed integrazioni;

Udito il parere della Commissione parlamentare di cui all'art. 21 della legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per la riforma della pubblica amministrazione, per l'interno, per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica; Decreta: Art. 1. (Ammissione in carriera)

La nomina dei segretari comunali di qualifica iniziale e' effettuata mediante pubblico concorso per esami e per titoli indetto, nel gennaio di ciascun anno, con decreto del Ministro per l'interno per i posti vacanti alla data del 31 dicembre dell'anno precedente nei comuni e nei consorzi dei comuni della classe quarta.

Per il concorso indetto ai sensi del precedente comma potranno essere conferiti i posti che, per qualsiasi causa, si renderanno vacanti sino alla data del 30 giugno dell'anno in cui il concorso e' stato indetto. Per l'ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana: sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

2) eta' non inferiore agli anni 21 e non superiore ai 32.

Per i candidati che, alla data di scadenza dei termini stabiliti dal bando di concorso per la presentazione delle domande di ammissione, siano in servizio di ruolo presso amministrazioni comunali o provinciali da almeno cinque anni ovvero abbiano prestato complessivamente servizio per almeno due anni in qualita' di incaricato delle funzioni di segretario comunale, il limite massimo di eta' e' elevato ad anni quarantacinque.

Sono estese, inoltre, ai segretari comunali le disposizioni di legge relative alla elevazione del limite massimo di eta' per l'ammissione agli impieghi civili dello Stato;

3) buona condotta;

4) idoneita' fisica all'impiego. Il Ministro per l'interno ha facolta' di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

5) possesso del diploma di laurea: in giurisprudenza, in scienze politiche, scienze politiche e sociali, scienze diplomatiche e consolari, economia e diritto, scienze economiche e marittime, economia e commercio, scienze coloniali.

Non possono accedere all'impiego di segretario comunale coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine prevista nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione.

Il decreto che indice il concorso e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato nel bando. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

L'art. 8 della legge 8 giugno 1962, n. 604, e' abrogato.

Art 2.

(Procedimento e prove d'esame)

Gli esami di concorso di cui all'art. 1 consistono in due prove scritte ed in una orale sulle materie indicate nella tabella C allegata al presente decreto.

Conseguono l'ammissione alla prova orale i candidati che abbiano riportato nelle prove scritte la media complessiva di almeno sette decimi e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale si intende superata solo se il candidato consegue la votazione di almeno sei decimi.

I candidati che per gli effetti dell'art. 38 dello statuto speciale per la Valle d'Aosta, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948; n. 4, intendono sostenere la prova facoltativa di lingua francese ne dovranno fare esplicita richiesta nella domanda di ammissione al concorso.

La prova facoltativa di lingua francese di cui al precedente comma consiste in un colloquio. Per tale prova puo' essere attribuito sino ad un massimo di punti due in aggiunta alla votazione conseguita nelle prove scritte ed orali.

Le sedute della commissione esaminatrice, durante lo svolgimento delle prove orali, sono pubbliche. Il presidente della commissione giudicatrice dispone l'allontanamento degli astanti dall'aula in cui si svolgono gli esami per il tempo necessario al voto.

Si applica ai concorsi per l'ammissione alla carriera di segretario comunale l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Il Ministro per l'interno, riconosciuta la regolarita' del procedimento concorsuale, approva la graduatoria generale di merito.

Con lo stesso decreto, nei limiti dei posti a concorso, dichiara vincitori i candidati utilmente classificati nella graduatoria generale ed assegna ciascuno di essi ad uno dei ruoli provinciali.

Il personale di cui al precedente comma non puo' essere trasferito ne' distaccato se non abbia prestato almeno un anno di effettivo servizio nella sede, salvo che sopravvengano gravi motivi di incompatibilita' da comunicare all'interessato.

Il decreto che approva la graduatoria generale di merito e nomina i vincitori e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Il primo comma dell'art. 11 ed il secondo e terzo comma dell'art. 14 della legge 8 giugno 1962, n. 604, sono abrogati.

Art 3.

(Nomina in esperimento)

La prima assunzione in servizio dei segretari comunali della qualifica iniziale ha luogo, a titolo di esperimento, per il periodo di sei mesi che puo' essere prorogato per altri sei mesi con decreto del prefetto, sentito il parere del consiglio provinciale di amministrazione per il personale dei segretari comunali.

Il primo comma dell'art. 7 della legge 9 agosto 1954, n. 748, e' abrogato.

Art 4.

(Qualifiche della carriera)

Le qualifiche di "segretario comunale di 2ª classe", di "segretario comunale di 1ª classe" e di "segretario capo di 2ª classe" sono sostituite dall'unica qualifica di "segretario comunale".

La qualifica di "segretario capo di 1ª classe" e' soppressa ed e' sostituita dalla qualifica di "segretario capo".

La qualifica di "segretario provinciale generale di 2ª classe" e' soppressa.

Art 5.

(Promozione alla qualifica di segretario capo)

La promozione alla qualifica di segretario capo e' conferita con decreto del prefetto, sentito il consiglio provinciale di amministrazione per il personale dei segretari comunali, a ruolo aperto per anzianita' congiunta al merito ai segretari comunali i quali abbiano compiuto anni quattro e mesi sei di servizio effettivo nella qualifica riportando, nell'ultimo triennio, per due anni il giudizio complessivo di "ottimo" e per l'altro anno almeno quello di "distinto".

La promozione decorre agli effetti giuridici ed economici dal giorno successivo alla data di compimento della anzianita' minima ed al possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione allo scrutinio.

Art 6.

(Valutazione di anzianita)

Ai fini del computo dell'anzianita' di servizio richiesta per l'ammissione agli scrutini per la promozione alla qualifica di segretario capo, il servizio prestato anteriormente alla nomina a segretario comunale di ruolo in reparti combattenti e' valutato per intero come servizio di ruolo.

Agli stessi fini, e' valutato per intero il servizio prestato nella qualita' di incaricato delle funzioni di segretario comunale; il servizio prestato nella qualifica di vice segretario ovvero di capo ripartizione di ruolo presso comuni o province e' valutato per meta'.

I servizi indicati nei primi due commi sono cumulabili.

La qualifica di segretario capo non potra', comunque, essere conferita se non sia stato prestato servizio effettivo nella qualifica di segretario per almeno due anni.

Art 7.

(Concorso per trasferimento alle sedi della classe terza)

Nel mese di gennaio di ciascun anno i prefetti bandiscono, con proprio decreto da pubblicarsi nel Foglio annunzi legali della provincia, un concorso cumulativo per titoli per tutte le sedi della classe terza vacanti nella provincia alla data del primo gennaio.

A detti concorsi possono partecipare, per trasferimento, i segretari capi anche se in servizio in altre province.

Le graduatorie di merito dei candidati ai concorsi di cui al primo comma sono formate dal consiglio provinciale di amministrazione per il personale dei segretari comunali.

Il decreto del prefetto che approva la graduatoria e' pubblicato nel Foglio annunzi legali della provincia.

L'assegnazione dei vincitori alle sedi a concorso e' disposta simultaneamente con decreto del prefetto in base alle relative graduatorie ed all'ordine di preferenza delle sedi indicate dai concorrenti nella domanda di ammissione.

La validita' della graduatoria cessa dopo 45 giorni dalla data di approvazione.

Art 7.

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