DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 dicembre 1997, n. 465 - Regolamento recante disposizioni in materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali, a norma dell'articolo 17, comma 78, della legge 15 maggio 1997, n. 127

Coming into Force06 Gennaio 1998
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1998/01/05/097G0505/CONSOLIDATED/20091031
Published date05 Gennaio 1998
Enactment Date04 Dicembre 1997
Official Gazette PublicationGU n.3 del 05-01-1998
Capo I ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 17, comma 78, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Visti l'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, ed il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 22 settembre 1997 e del 3 novembre 1997;

Sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, nonche' l'Associazione nazionale comuni italiani (A.N.C.I.) e l'Unione delle province d'Italia (U.P.I.);

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 novembre 1997;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e gli affari regionali e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1. Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali

  1. L'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, di seguito denominata Agenzia, istituita dall'articolo 17, comma 76, della legge 15 maggio 1997, n. 127, di seguito denominata legge, ha personalita' giuridica di diritto pubblico ed e' dotata di autonomia organizzativa, gestionale e contabile.

  2. L'Agenzia, fino all'attuazione dei decreti legislativi in materia di riordino, accorpamento e soppressione dei Ministeri in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59, e' sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'interno.

  3. L'Agenzia ha sede centrale in Roma.

Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Art 2.

Sezioni regionali dell'Agenzia

  1. L'Agenzia si articola in sezioni regionali ubicate nei comuni capoluogo delle regioni a statuto ordinario e delle regioni a statuto speciale, ad eccezione del Trentino-Alto Adige, fino a che queste ultime non abbiano disciplinato la materia.

Art 3.

Organi dell'Agenzia: composizione e durata

  1. Organi dell'Agenzia e delle sezioni regionali sono:

    1. il consiglio di amministrazione;

    2. il Presidente.

  2. Il consiglio nazionale di amministrazione e' composto da due sindaci designati dall'A.N.C.I., da un presidente di provincia designato dall'U.P.I., da tre segretari comunali e provinciali eletti tra gli iscritti all'albo e da due esperti designati dalla conferenza Statocitta' e autonomie locali, su proposta del Presidente della conferenza, tra soggetti dotati di particolare professionalita' in materia di autonomie locali. Con la stessa composizione sono costituiti i consigli di amministrazione delle sezioni regionali.

  3. I consigli di amministrazione nazionale e delle sezioni regionali restano in carica per la stessa durata prevista dalla legge per il mandato elettivo degli organi degli enti locali. I componenti dei consigli di amministrazione possono essere nominati o eletti per non piu' di due mandati.

  4. Il presidente e il vice presidente sono eletti tra i componenti del consiglio di amministrazione. Le modalita' di elezione e la disciplina delle riunioni dei consigli di amministrazione sono stabilite con atti di organizzazione adottati dal consiglio nazionale di amministrazione ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettere i) ed l).

Art 4.

Nomina e modalita' per la designazione dei componenti il consiglio nazionale di amministrazione e i consigli di amministrazione delle sezioni regionali. Decorrenza e norme transitorie.

  1. I consigli di amministrazione nazionale e delle sezioni regionali dell'Agenzia sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri entro quindici giorni dalla data di elezione dei rappresentanti dei segretari comunali e provinciali. I consigli uscenti restano in carica fino alla data di insediamento dei nuovi consigli.

  2. I sindaci ed i presidenti di provincia componenti i consigli di amministrazione nazionale e delle sezioni regionali sono rispettivamente designati dall'A.N.C.I. e dall'U.P.I., entro i dieci giorni anteriori alla scadenza del mandato.

  3. Entro lo stesso termine la conferenza Statocitta' e autonomie locali comunica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri i nominativi degli esperti ai fini della nomina nei consigli di amministrazione nazionale e delle sezioni regionali.

  4. I rappresentanti dei segretari comunali e provinciali sono eletti secondo le disposizioni dell'articolo 5.

  5. Ai fini della prima costituzione dei consigli di amministrazione nazionale e delle sezioni regionali, la conferenza Statocitta' e autonomie locali, nonche' l'A.N.C.I. e l'U.P.I. provvedono alle designazioni di rispettiva competenza entro i dieci giorni precedenti la data fissata per l'elezione dei segretari comunali e provinciali componenti dei predetti consigli.

Art 5.

Elezione dei rappresentanti dei segretari comunali e provinciali nei consigli di amministrazione

  1. Con deliberazione del consiglio nazionale di amministrazione sono disciplinate le modalita' per lo svolgimento delle elezioni dei rappresentanti dei segretari comunali e provinciali nei consigli di amministrazione nazionale e delle sezioni regionali, con l'osservanza dei seguenti criteri:

    1. sono elettori, per il consiglio nazionale, tutti i segretari iscritti all'albo, in servizio alla data delle elezioni; per i consigli delle sezioni regionali, tutti i segretari iscritti nelle rispettive sezioni regionali dell'albo, in servizio alla data delle elezioni;

    2. adozione, per lo svolgimento delle elezioni, del sistema proporzionale a scrutinio di lista;

    3. facolta' di presentazione delle liste dei candidati per il consiglio nazionale di amministrazione da parte dalle organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili ai segretari comunali e provinciali ovvero da organizzazioni sindacali o associazioni di categoria, previa sottoscrizione delle liste da parte di almeno il 5% degli iscritti all'albo, in almeno cinque regioni, con un minimo di trenta iscritti per regione;

    4. facolta' di presentazione delle liste dei candidati per il consiglio di amministrazione delle sezioni regionali da parte delle organizzazioni firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro dei segretari comunali e provinciali ovvero da organizzazioni sindacali o associazioni di categoria, previa sottoscrizione delle liste da parte di almeno il 5% degli iscritti alla sezione regionale dell'albo, con un nimo di cinquanta iscritti, in almeno il 50% delle province, e con un minimo di sei iscritti per provincia.

  2. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, sono stabilite le modalita' per lo svolgimento della prima elezione dei rappresentanti dei segretari comunali e provinciali nei consigli di amministrazione nazionale e delle sezioni regionali, nel rispetto dei criteri stabiliti dal comma 1.

  3. Con il decreto di cui al comma 2 viene fissata la data della prima elezione, da tenersi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del decreto stesso.

Art 6.

Competenze dei consigli di amministrazione

  1. Il consiglio nazionale di amministrazione provvede alla tenuta dell'albo, alla gestione dei segretari comunali e provinciali e all'amministrazione dell'Agenzia. In particolare:

    1. cura la tenuta dell'albo, le iscrizioni, le sospensioni, le cancellazioni;

    2. dispone l'assegnazione dei segretari comunali alle sezioni regionali dell'albo, sulla base dei criteri stabiliti dal presente regolamento;

    3. definisce le modalita' procedurali e organizzative per la gestione dell'albo e dei segretari, nel rispetto di quanto disciplinato dalla legge o dal presente regolamento;

    4. definisce i criteri per la tenuta e l'aggiornamento dei curricula degli iscritti all'albo;

    5. delibera i bandi dei concorsi per l'iscrizione all'albo e definisce le modalita' della partecipazione ai corsi per l'accesso e la progressione in carriera, l'aggiornamento e la specializzazione;

    6. dispone l'utilizzazione dei segretari comunali e provinciali

      non chiamati a ricoprire sedi di segreteria nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 17, comma 78, lettera e), della legge e secondo le disposizioni di cui al presente

      regolamento; g) nomina il collegio arbitrale di disciplina di cui all'articolo 17, comma 3, e provvede...

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