LEGGE 27 dicembre 1983, n. 730 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1984)

Coming into Force29 Dicembre 1983
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1983/12/28/083U0730/CONSOLIDATED/20110706
Enactment Date27 Dicembre 1983
Published date28 Dicembre 1983
Official Gazette PublicationGU n.354 del 28-12-1983 - Suppl. Ordinario n. 70
TITOLO I DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO
Art 1.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato: IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: ART. 1.

Il limite massimo del saldo netto da finanziare per l'anno 1984 resta determinato, in termini di competenza, in lire 94.950 miliardi e l'ammontare delle operazioni per rimborso di prestiti in lire 50.949 miliardi. Conseguentemente, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, resta fissato, in termini di competenza, in lire 145.899 miliardi per l'anno finanziario 1984.

Nei limiti di cui al presente articolo non rientrano le somme da iscrivere in bilancio in forza dell'articolo 10, sesto e settimo comma, e dell'articolo 17, terzo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468.

Per l'esercizio 1984, le facolta' di cui agli articoli 7, 9 e 12, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, non possono essere esercitate con l'iscrizione di somme in capitoli di bilancio le cui disponibilita' siano state in tutto o in parte utilizzate per la copertura di nuove o maggiori spese disposte con legge.

Gli importi da iscrivere in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 1984, 1985 e 1986, nelle misure indicate nella tabella A allegata alla presente legge.

Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 10 della legge 5 agosto 1978, n. 468, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nell'anno 1984, restano determinati in lire 11.029,5 miliardi per il fondo speciale destinato alle spese correnti e in lire 10.720 miliardi per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale, secondo il dettaglio di cui alle tabelle B e C allegate alla presente legge. Gli importi predetti sono aggiuntivi agli stanziamenti iscritti ai capitoli 6856 e 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984.

TITOLO II DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE
Art 2.

ART. 2.

Fino al 31 dicembre 1984, l'imposta locale sui redditi continua ad essere applicata con l'aliquota unica del 15 per cento. Il relativo gettito rimane acquisito al bilancio dello Stato.

Per l'anno 1984 alla Regione siciliana continua ad essere attribuito direttamente dalle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato un ammontare pari al 13,60 per cento del gettito dei versamenti dell'imposta locale sui redditi effettuati nell'ambito della regione stessa.

Art 3.

ART. 3.

Per gli anni 1984 e 1985 la misura della tassa erariale di cui all'articolo 5, trentunesimo comma, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1983, n. 53, e' pari a quella stabilita per l'anno 1983 per la tassa erariale di circolazione dal decreto-legge 21 dicembre 1982, n. 923, convertito, con modificazioni, nella legge 9 febbraio 1983, n. 29. Coloro che, anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, hanno versato il tributo per periodi fissi dell'anno 1984 in misura inferiore a quella indicata nel precedente comma debbono corrispondere l'integrazione relativa a tali periodi nei termini e con le modalita' che saranno stabiliti con decreto del Ministro delle finanze.

Art 4.

ART. 4.

Il versamento d'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi previsto dalla legge 23 marzo 1977, n. 97, e successive modificazioni, e dal decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 936, convertito, con modificazioni, nella legge 23 febbraio 1978, n. 38, deve essere effettuato nella misura del 92 per cento anche per il 1984.

Art 5.

ART. 5.

L'addizionale straordinaria istituita dall'articolo 4 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 787, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, numero 52, si applica, limitatamente all'imposta locale sui redditi e alle ritenute di cui al primo comma dell'articolo 26, relativamente alle obbligazioni e titoli similari emessi fino al 31 dicembre 1983, e al penultimo comma dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, anche per il 1984.

Il gettito derivante dalle disposizioni dell'articolo 3 e del presente articolo e' esclusiva spettanza dell'erario.

Art 6.

ART. 6.

A decorrere dal 1 gennaio 1984 sono raddoppiati:

  1. i diritti di verificazione prima dei pesi e delle misure e degli strumenti per pesare e per misurare, dei misuratori di gas e dei manometri campioni, di cui alla tabella annessa alla legge 17 luglio 1954, n. 600;

  2. i diritti dovuti per le operazioni di saggio e marchio dei metalli preziosi di cui all'articolo 10 della legge 17 luglio 1954, n. 600, ed all'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496;

  3. i diritti dovuti per i saggi e le analisi, e le tariffe per le verificazioni facoltative, di cui all'articolo 11 della legge 17 luglio 1954, n. 600;

  4. i diritti dovuti per l'ammissione alla verificazione prima degli strumenti metrici di cui all'articolo 2 della legge 14 febbraio 1951, n. 73.

A decorrere dal 1 gennaio 1985, sono raddoppiati i diritti di verificazione periodica biennale dei pesi e delle misure stabiliti dall'articolo 7 della legge 17 luglio 1954, n. 600.

Art 6.

A decorrere dal 1 gennaio 1984 sono raddoppiati:

  1. i diritti di verificazione prima dei pesi e delle misure e degli strumenti per pesare e per misurare, dei misuratori di gas e dei manometri campioni, di cui alla tabella annessa alla legge 17 luglio 1954, n. 600;

  2. i diritti dovuti per le operazioni di saggio e marchio dei metalli preziosi di cui all'articolo 10 della legge 17 luglio 1954, n. 600, ed all'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496;

  3. i diritti dovuti per i saggi e le analisi, e le tariffe per le verificazioni facoltative, di cui all'articolo 11 della legge 17 luglio 1954, n. 600;

  4. i diritti dovuti per l'ammissione alla verificazione prima degli strumenti metrici di cui all'articolo 2 della legge 14 febbraio 1951, n. 73.

A decorrere dal 1 gennaio 1985, sono quadruplicati i diritti di verificazione periodica biennale dei pesi e delle misure stabiliti dall'articolo 7 della legge 17 luglio 1954, n. 600.

TITOLO III DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FINANZA REGIONALE E LOCALE
Art 7.

ART. 7.

Ai fini della quantificazione per l'anno 1984 del fondo comune di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, la quota del 15 per cento dell'imposta di fabbricazione sugli olii minerali, loro derivati e prodotti analoghi, indicata alla lettera a) del primo comma del predetto articolo 8, e' elevata al 43,82 per cento ed il fondo stesso viene ripartito tra le regioni a statuto ordinario secondo quanto stabilito nell'ultimo comma dell'articolo 8 della legge 26 aprile 1982, n. 181.

Le erogazioni spettanti alle regioni in forza del precedente comma sono ridotte di complessive lire 517.699.441.000 ai sensi del quinto comma dell'articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151, modificato dall'articolo 27-quater del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51. Il predetto importo, determinato sulla base delle certificazioni regionali prodotte ai sensi del settimo comma del medesimo articolo 9, puo' essere rideterminato, in sede di riparto, in relazione a rettifiche delle certificazioni stesse fatte avere dalle regioni interessate.

Il fondo comune regionale, determinato ai sensi del primo comma del presente articolo, e' comprensivo delle somme di cui alle lettere a) e b) del secondo comma dell'articolo 8 della legge 26 aprile 1982, n. 181.

Le somme spettanti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 5 della legge 29 luglio 1975, n. 405, dell'articolo 103 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, dell'articolo 10 della legge 23 dicembre 1975, n. 698, e dell'articolo 3 della legge 22 maggio 1978, n. 194, vengono corrisposte per l'anno 1984 dal Ministero del tesoro secondo le ripartizioni al medesimo titolo effettuate per l'anno 1983 maggiorate del dieci per cento.

All'articolo 6, primo comma, lettera b), della legge 10 aprile 1981, n. 151, dopo le parole "stabilita annualmente", sono aggiunte le seguenti: "nel quadro di un programma triennale".

Per l'anno 1984, il fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e private e' stabilito in lire 3.446 miliardi, ivi compresa la variazione da determinarsi ai sensi dell'articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151, modificato...

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