LEGGE 29 dicembre 1983, n. 744 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1984 e bilancio pluriennale per il triennio 1984-86

Coming into Force14 Gennaio 1984
Enactment Date29 Dicembre 1983
Published date30 Dicembre 1983
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1983/12/30/083U0744/ORIGINAL
Official Gazette PublicationGU n.357 del 30-12-1983 - Suppl. Ordinario
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato: IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

(Stato di previsione dell'entrata)

Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle imposte e delle tasse di ogni specie e il versamento nelle casse dello Stato delle somme e dei proventi dovuti per l'anno finanziario 1984, giusta l'annesso stato di previsione per l'entrata (Tabella n. 1).

E' altresi' autorizzata l'emanazione dei provvedimenti necessari per rendere esecutivi i ruoli delle imposte dirette pertinenti il medesimo anno.

Art 2.

(Totale generale della spesa)

E' approvato in lire 345.896.691.543.000 in termini di competenza ed in lire 349.11.817.339.000 in termini di cassa il totale generale della spesa dello Stato per l'anno finanziario 1984.

Art 3.

(Stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri e disposizioni relative)

Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese della Presidenza del Consiglio dei ministri e degli organi dipendenti, per l'anno finanziario 1984, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 1/A).

L'assegnazione di lire 545 miliardi, autorizzata a favore del Consiglio nazionale delle ricerche, per l'anno finanziario 1984, e' comprensiva della somma di lire 179.453 milioni da riferire al finanziamento degli oneri destinati alla realizzazione dei "programmi finalizzati", approvati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE). Si applica il secondo comma dell'articolo 5 della legge 23 aprile 1981, n. 164.

Art 4.

(Stato di previsione del Ministero del tesoro e disposizioni relative)

Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del tesoro, per l'anno finanziario 1984, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 2).

Il Ministro del tesoro e' autorizzato a concedere, anche in quote mensili, all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ed all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato anticipazioni, a copertura del disavanzo di gestione per l'anno 1984, rispettivamente fino, all'importo massimo di lire 1.383.308.175.000 e lire 1.798.647.454.000.

Le anticipazioni di cui sopra saranno corrisposte nelle forme, alle condizioni e con le modalita' che verranno stabilite con apposite convenzioni da approvarsi con decreti del Ministro del tesoro di concerto, rispettivamente, con quello delle poste e delle telecomunicazioni e con quello dei trasporti.

Il Ministro del tesoro e' autorizzato a corrispondere, per il periodo 1 gennaio 1984-31 agosto 1984, mensilmente, un dodicesimo degli importi complessivi di cui al secondo comma, anche nelle more del perfezionamento delle convenzioni di cui al comma precedente.

Il Ministro del tesoro e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra gli stati di previsione delle varie amministrazioni statali i fondi iscritti, per competenza e cassa ai capitoli nn. 6682, 6683, 6741, 6771, 6857, 6858, 6864, 8908 e 9004 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984. Il Ministro del tesoro e', altresi', autorizzato ad apportare, con propri decreti, ai bilanci delle aziende autonome le variazioni connesse con le ripartizioni di cui al presente comma.

Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro degli affari esteri, e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento ad appositi capitoli, anche di nuova istituzione, degli stati di previsione dei Ministeri interessati, per l'anno finanziario 1984, de gli stanziamenti iscritti, per competenza e cassa, al capitolo n. 9005 dello stato di previsione del Ministero del tesoro.

Il Ministro del tesoro, sentiti i Ministri dei trasporti e della difesa, e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento, ad appositi capitoli, anche di nuova istituzione, dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 1984, dello stanziamento iscritto, per competenza e cassa, al capitolo 4641 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, in relazione all'effettivo fabbisogno dipendente dal trasferimento dal predetto Ministero della difesa all'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale delle funzioni previste dagli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145.

Ai fini dell'attuazione dei decreti del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344 e n. 345, il Ministro del tesoro e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, tra gli stati di previsione delle varie amministrazioni interessate, i fondi iscritti per competenza e cassa al capitolo n. 6859 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984.

Il Ministro del tesoro e', altresi', autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni per competenza e cassa occorrenti per l'applicazione del penultimo comma, dell'articolo 10 dell'accordo recepito con il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344, relativo al finanziamento del compenso incentivante.

Ai sensi dell'articolo 39 della legge 30 marzo 1981, n. 119, per l'anno finanziario 1984 e' stabilito in 35.000 miliardi l'importo massimo di emissione dei buoni ordinari del tesoro, al netto di quelli da rimborsare, ed in lire 220.000 miliardi il limite massimo di circolazione dei buoni medesimi.

Il limite degli impegni assumibili dalla Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione (SACE) per la garanzia di durata sino a ventiquattro mesi, di cui all'articolo 17, lettera a), della legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni, e' elevato, per l'anno finanziario 1984, a lire 9.000 miliardi con carattere rotativo.

Ai sensi dell'articolo 17, lettera b), della legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni, il limite degli impegni assumibili in garanzia ai sensi dell'articolo 3 della legge stessa resta fissato, per l'anno finanziario 1984, in lire 9.000 miliardi per le garanzie di durata superiore a ventiquattro mesi.

Per gli effetti di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e' stabilita in lire 1.100 miliardi la dotazione, per l'anno finanziario 1984, del capitolo n. 6854 dello stato di previsione del Ministero del tesoro.

Sono considerate spese obbligatorie e d'ordine quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero medesimo.

Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento delle somme occorrenti per l'effettuazione delle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento Europeo e per l'attuazione dei referendum dai fondi iscritti, rispettivamente per competenza e cassa, al capitolo n. 6853 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984 a capitoli, anche di nuova istituzione, degli stati di previsione del medesimo Ministero del tesoro e dei Ministeri delle finanze, di grazia e giustizia e dell'interno per lo stesso anno finanziario, concernenti competenze ai componenti i seggi elettorali, nomine e notifiche dei presidenti di seggio, compensi per lavoro straordinario, compensi agli estranei all'Amministrazione, missioni, premi, indennita' e competenze varie alle forze di polizia, trasferte e trasporto delle forze di polizia, rimborsi per facilitazioni di viaggio agli elettori, spese di ufficio, spese telegrafiche e telefoniche, fornitura di carta e stampa di schede, manutenzione ed acquisto di materiale elettorale, servizio automobilistico.

Il Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri interessati, e' autorizzato a provvedere:

  1. alla ripartizione del fondo di lire 16.420.482.000 iscritto al capitolo n. 6445 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984 in applicazione dell'articolo 56 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, sulla concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra, modificato dalla legge 31 luglio 1954, n. 607, fra le diverse categorie di interventi, distintamente per indennizzi e contributi, in relazione anche alle forme di pagamento stabilite dall'articolo 31 della legge medesima;

  2. alla determinazione dell'importo eventualmente da trasferire ad altri dicasteri, per l'applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 73 della legge citata.

In corrispondenza dei provvedimenti di cui al comma precedente e' data facolta' al Ministro del tesoro di introdurre in bilancio, con propri decreti, le occorrenti variazioni alle dotazioni di competenza e cassa dei capitoli interessati.

Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento, agli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984, dei fondi iscritti, per competenza e cassa, ai capitoli nn. 6805 e 9540 del medesimo stato di previsione per gli oneri relativi alle operazioni di ricorso al mercato.

Il Ministro del tesoro e' autorizzato a trasferire, con propri decreti, i fondi iscritti al predetto capitolo n. 6805 ai capitoli concernenti interessi sui certificati speciali di credito del tesoro, in relazione al maggior onere derivante dalla determinazione del tasso di interesse semestrale, rispetto a quello minimo stabilito in sede di emissione dei predetti certificati speciali di credito del tesoro.

Il Ministro del tesoro e' autorizzato a trasferire, con propri decreti, i fondi iscritti al citato capitolo n. 6805 ai pertinenti capitoli di bilancio in relazione al maggior onere risultante dalla...

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