DECRETO 17 marzo 2008, n. 84 - Regolamento recante norme per la ripartizione dell''incentivo di cui all''articolo 92, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

Capo I
Disposizioni generali

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE

Visto l'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 luglio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 agosto 2006, n. 179, recante l'organizzazione del Ministero delle infrastrutture;

Visto l'articolo 92, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche, che riproduce con modifiche l'articolo 18, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche, concernente l'incentivo destinato a retribuire il personale degli uffici tecnici incaricato della progettazione;

Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, recante «Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti»;

Visto il regolamento recante norme per la ripartizione del fondo di cui al comma 1 dell'articolo 18 della richiamata legge n. 109/1994, e successive modificazioni, adottato dal Ministro dei lavori pubblici con decreto ministeriale 2 novembre 1999, n. 555, registrato alla Corte dei conti il 31 dicembre 1999, registro n. 3, foglio n. 5 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 108 dell'11 maggio 2000;

Considerato che si e' ravvisata l'esigenza di adeguare il regolamento di cui al predetto decreto ministeriale 2 novembre 1999, n. 555, per renderlo coerente con la nuova normativa;

Ritenuta, pertanto, l'opportunita' di emanare un nuovo regolamento, in sostituzione di quello adottato con il decreto ministeriale 2 novembre 1999, n. 555;

Visto il verbale dell'accordo raggiunto il giorno 13 gennaio 2004 in sede di contrattazione di Amministrazione con il quale sono stati stabiliti le modalita' ed i criteri di ripartizione del predetto fondo;

Vista l'integrazione al suddetto accordo, sottoscritta in data 2 aprile 2007;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 17, comma 25, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Udito il parere n. 8381/04 del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della Sezione Consultiva per gli atti normativi del 30 giugno 2004, ed il parere n. 3664/07 del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della Sezione Consultiva per gli atti normativi del 12 ottobre 2007;

Vista la comunicazione effettuata in data 28 febbraio 2008 alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

A d o t t a il seguente regolamento:

Art. 1.

Obiettivi e finalita'

  1. Il presente regolamento e' emanato ai sensi dell'articolo 92, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche - di seguito denominato «codice» - e si applica nei casi di redazione di progetti di opere o di lavori a cura del personale interno.

  2. In caso di appalti misti l'incentivo, di cui al comma 1, e' corrisposto per la redazione della progettazione relativa alla componente lavori e per il corrispondente importo degli stessi.

  3. L'attribuzione dell'incentivo e' finalizzata alla valorizzazione delle professionalita' interne ed all'incremento della produttivita'.

    Avvertenza:

    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

    Note alle premesse:

    - Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 1 del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante

    Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri

    :

    4. E' istituito il Ministero delle infrastrutture. A

    detto Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni attribuite al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dall'art. 42, comma 1, lettere a), b), d-ter), d-quater) e, per quanto di competenza, lettera d-bis) del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

    .

    - Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 92 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163:

    5. Una somma non superiore al due per cento dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione, a valere direttamente sugli stanziamenti di cui all'art. 93, comma 7, e' ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le modalita' e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata e assunti in un regolamento adottato dall'amministrazione, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonche' tra i loro collaboratori. La percentuale effettiva, nel limite massimo del due per cento, e' stabilita dal regolamento in rapporto all'entita' e alla complessita' dell'opera da realizzare. La ripartizione tiene conto delle responsabilita' professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere. Le quote parti della predetta somma corrispondenti a prestazioni che non sono svolte dai predetti dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, costituiscono economie. I soggetti di cui all'art. 32, comma 1, lettere b) e c), possono adottare con proprio provvedimento analoghi criteri.

    .

    - Si riporta il testo dell'art. 18, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109:

    Art. 18 (Incentivi e spese per la progettazione). - 1.

    Una somma non superiore all'1,5 per cento dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, a valere direttamente sugli stanziamenti di cui all'art. 16, comma 7, e' ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le modalita' ed i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata ed assunti in un regolamento adottato dall'amministrazione, tra il responsabile unico del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo nonche' tra i loro collaboratori. La percentuale effettiva, nel limite massimo dell'1,5 per cento, e' stabilita dal regolamento in rapporto all'entita' e alla complessita' dell'opera da realizzare. La ripartizione tiene conto delle responsabilita' professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere. Le quote parti della predetta somma corrispondenti a prestazioni che non sono svolte dai predetti dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, costituiscono economie. I commi quarto e quinto dell'art. 62 del regolamento approvato con regio decreto 23 ottobre 1925, n.

    2537, sono abrogati. I soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lettera b), possono adottare con proprio provvedimento analoghi criteri.

    .

    - La legge 1° agosto 2002, n. 166, recante

    Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti

    , e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 3 agosto 2002, n. 181, supplemento ordinario.

    - Il decreto 2 novembre 1999, n. 555 (Regolamento recante norme per la ripartizione del fondo di cui al comma 1 dell'art. 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni) e' pubblicato nella Gazzetta

    Ufficiale n. 108 dell'11 maggio 2000.

    - Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicata nella Gazzetta

    Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario:

    3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.

    I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

    .

    - Si riporta il testo del comma 25 dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127:

    25. Il parere del Consiglio di Stato e' richiesto in via obbligatoria:

    a) per l'emanazione degli atti normativi del Governo e dei singoli Ministri, ai sensi dell'art. 17 della legge

    23 agosto 1988, n. 400, nonche' per l'emanazione di testi unici;

    b) per la decisione dei ricorsi straordinari al

    Presidente della Repubblica;

    c) sugli schemi generali di contratti-tipo, accordi e convenzioni predisposti da uno o piu' Ministri.

    .

    Nota all'art. 1:

    - Per il comma 5 dell'art. 92 del decreto legislativo

    12 aprile 2006, n. 163, si veda nelle note alle premesse.

    Capo I
    Disposizioni generali

    Art. 2.

    Campo di applicazione

  4. Le somme di cui all'articolo 92, comma 5, del codice, sono costituite dalla percentuale dell'importo posto a base di gara dell'opera e del lavoro come meglio indicato nei successivi commi.

  5. Gli incentivi di cui al comma 1 sono riconosciuti per le attivita' di progettazione di livello preliminare, definitivo ed esecutivo...

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