LEGGE 3 giugno 1975, n. 160 - Norme per il miglioramento dei trattamenti pensionistici e per il collegamento alla dinamica salariale

Coming into Force20 Giugno 1975
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1975/06/05/075U0160/CONSOLIDATED/19981229
Published date05 Giugno 1975
Enactment Date03 Giugno 1975
Official Gazette PublicationGU n.146 del 05-06-1975
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Lavoratori dipendenti

A decorrere dal 1 gennaio 1975 l'importo mensile del trattamento minimo di pensione a carico del fondo pensioni dei lavoratori dipendenti della gestione speciale per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere e del soppresso fondo invalidita' e vecchiaia per gli operai delle miniere di zolfo della Sicilia e' elevato alla misura di L. 55.950.

A decorrere dalla stessa data l'importo mensile delle pensioni di cui al comma precedente comprese, alla data del 31 dicembre 1974, fra L. 42.950 e L. 100.000, al netto degli assegni familiari, e' aumentato di lire 13.000.

Dalla maggiorazione di cui al comma precedente sono escluse le pensioni aventi decorrenza posteriore al 31 dicembre 1973, nonche' le pensioni supplementari e quelle di importo inferiore al trattamento minimo.

Negli aumenti di cui ai precedenti commi sono compresi i miglioramenti previsti, per l'anno 1975, dall'applicazione della disciplina della perequazione automatica delle pensioni di cui all'articolo 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

Art 2.

Lavoratori autonomi

A decorrere dal 1 gennaio 1975 l'importo mensile del trattamento minimo di pensione a carico delle gestioni speciali per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, per gli artigiani e per gli esercenti attivita' commerciali stabilito dall'articolo 2 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114, e' elevato a L. 47.800.

A decorrere dalla stessa data gli importi mensili delle pensioni a carico delle gestioni indicate nel comma precedente compresi, alla data del 31 dicembre 1974, fra L. 34.800 e L. 100.000, al netto delle maggiorazioni per carichi di famiglia, sono aumentati di L. 13.000.

Dalla maggiorazione di cui al comma precedente sono escluse le pensioni aventi decorrenza posteriore al 31 dicembre 1973, nonche' le pensioni supplementari e quelle di importo inferiore al trattamento minimo.

Negli aumenti di cui sopra sono compresi i miglioramenti previsti, per l'anno 1975, dall'applicazione della disciplina della perequazione automatica delle pensioni, di cui all'articolo 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

A decorrere dal 1 gennaio 1977, gli importi delle pensioni di cui al primo comma del presente articolo, ivi compresi quelli dei trattamenti minimi in vigore al 31 dicembre 1976, sono variati con i criteri di automaticita' di cui all'articolo 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

Art 3.

Titolari di pensione sociale

A decorrere dal 1 gennaio 1975 l'importo mensile della pensione sociale di cui all'articolo 3 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114, e' elevato a L. 38.850.

L'importo predetto e' comprensivo, per l'anno 1975, dell'aumento derivante dall'applicazione della disciplina della perequazione automatica delle pensioni, di cui all'articolo 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

I limiti di reddito di L. 336.050 annue e di L. 1.320.000 annue previsti nel primo, quarto e quinto comma dell'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, nel testo modificato dall'articolo 3 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114, sono aumentati dal 1 gennaio 1975, rispettivamente, a L. 505.050 e a L. 1.560.000. Quest'ultimo limite viene annualmente aumentato in misura pari all'aumento annuo dell'importo della pensione sociale.

Art 4.

Ciechi civili

A decorrere dal 1 gennaio 1975, l'articolo 5 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114, e' sostituito dal seguente:

"La pensione, non riversibile, spettante ai ciechi civili di cui all'articolo 1 della legge 27 maggio 1970, n. 382, e' aumentata:

da L. 38.000 a L. 51.000 mensili per i ciechi assoluti.

da L. 25.000 a L. 38000 mensili per coloro che abbiano un residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione.

La pensione, non riversibile, di cui all'articolo 2 della citata legge, e' determinata nelle seguenti misure:

L. 28.500 mensili per i ciechi assoluti;

L. 24.500 mensili per i ciechi aventi un residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione.

L'assegno di cui all'articolo 6 della legge 27 maggio 1970, n. 382, modificata dall'articolo 23 della legge 11 agosto 1972, n. 485, e' aumentato da L. 22.000 a L. 35.000.

L'indennita' di accompagnamento ai ciechi civili di cui agli articoli 4 e 7 della legge 27 maggio 1970, n. 382, fissata in L. 22.000 dalla legge 16 aprile 1974, n. 114, e' elevata a L. 35.000".

Art 5.

Mutilati ed invalidi civili

A decorrere dal 1 gennaio 1975, l'articolo 7 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114, e' sostituito dal seguente:

"La pensione di inabilita' di cui all'articolo 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, in favore dei mutilati ed invalidi civili nei cui confronti sia accertata una totale inabilita' lavorativa, e' elevata a L. 494.000 annue. Gli importi di L. 25.000, di cui al terzo comma del citato articolo 12, sono elevati a L. 38.000.

L'assegno mensile in favore dei mutilati ed invalidi civili, di cui all'articolo 13 della citata legge, modificato dall'articolo 22 della legge 11 agosto 1972, numero 485, e' elevato a L. 35.000 mensili.

L'assegno in favore dei mutilati ed invalidi civili di cui all'articolo 17 della legge 30 marzo 1971, n. 118, modificato dall'articolo 22 della legge 11 agosto 1972, numero 485, e' elevato a L. 35.000 mensili".

Art 6.

Aumento dell'assegno mensile a favore dei sordomuti

A decorrere dal 1 gennaio 1975, l'articolo 9 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114, e' sostituito dal seguente:

"A decorrere dal 1 gennaio 1975, l'assegno mensile di assistenza per i sordomuti, di cui all'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, modificato dall'articolo 23 del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267, convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 1972, n. 485, e' elevato a L. 38.000 mensili.

Con effetto dalla stessa data l'importo di L. 12.000 di cui al quarto comma del predetto articolo 1 e' elevato a L. 38.000 mensili".

Art 7.

Estensione della perequazione automatica alle pensioni ed assegni a favore dei ciechi civili, mutilati ed invalidi civili nonche' dei sordomuti

A decorrere dal 1 gennaio 1976 ai titolari delle pensioni ed assegni previsti nei precedenti articoli 4, 5 e 6 si applicano gli aumenti per perequazione automatica delle pensioni di cui all'articolo 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153, con la stessa disciplina stabilita dal penultimo comma del predetto articolo per i trattamenti minimi a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi.

I limiti di reddito di cui agli articoli 6 e 8, secondo comma, e 10 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114, sono aumentati, a decorrere dal 1 gennaio 1975, da L. 1.320.000 a L. 1.560.000 e vengono annualmente aumentati in misura pari all'aumento annuo dell'importo della pensione sociale.

Art 8.

Periodo di riferimento per le variazioni dell'indice del costo della vita

Con effetto dal 1 gennaio 1976 il secondo comma dell'articolo 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e' sostituito dal seguente:

"Ai fini previsti nel precedente comma la variazione percentuale dell'indice del costo della vita e' determinata confrontando il valore medio dell'indice relativo al periodo compreso dal diciassettesimo al sesto mese anteriore a quello da cui ha effetto l'aumento delle pensioni con il valore medio dell'indice in base al quale e' stato effettuato il precedente aumento".

Per la determinazione della misura percentuale di aumento da applicare agli importi delle pensioni con effetto dal 1 gennaio 1976 il confronto di cui al secondo comma dell'articolo 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153, nel testo di cui al comma precedente e' effettuato con riferimento al valore medio dell'indice relativo al periodo dall'agosto 1973 al luglio 1974.

Art 9.

Collegamento del trattamento minimo di pensione alle retribuzioni degli operai dell'industria

L'importo mensile del trattamento minimo di pensione di cui all'articolo 1, con effetto dal 1 gennaio di ciascun anno, e' aumentato in misura percentuale pari allo aumento percentuale dell'indice dei tassi delle retribuzioni minime contrattuali degli operai dell'industria, esclusi gli assegni familiari, calcolato dall'istituto centrale di statistica.

Ai fini previsti nel precedente comma la variazione percentuale dell'indice dei tassi delle retribuzioni minime contrattuali e' determinata confrontando il valore medio dell'indice relativo al periodo compreso dal diciassettesimo al sesto mese anteriore a quello da cui ha effetto l'aumento dell'importo mensile del trattamento minimo con il valore medio dell'indice in base al quale e' stato effettuato il precedente aumento.

In sede di prima applicazione e con effetto dal 1 gennaio 1976, il confronto...

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