DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1975, n. 60 - Norme integrative e correttive dei decreti del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, numeri 597, 598, 600 e 602, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643 e del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689, nonche' modificazione dell'art. 13 della legge 13 giugno 1952, n. 693

Coming into Force29 Marzo 1975
Published date28 Marzo 1975
Enactment Date28 Marzo 1975
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1975/03/28/075U0060/CONSOLIDATED/19750405
Official Gazette PublicationGU n.84 del 28-03-1975
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825, concernente delega legislativa per la riforma tributaria;

Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1036;

Visto il decreto-legge 25 maggio 1972, n. 202, convertito, con modifiche, nella legge 24 luglio 1972, n. 321;

Visto l'art. 2 della legge 14 agosto 1974, n. 354;

Ritenuta la necessita' di emanare, ai sensi dell'art. 17 della citata legge 9 ottobre 1971, n. 825, disposizioni correttive e integrative dei decreti del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, numeri 597, 598, 600 e 602, 26 ottobre 1972, n. 643, e 23 dicembre 1974, n. 689, nonche' della legge 13 giugno 1952, n. 693, al fine di coordinare la disposizione dell'art. 13, lettera b), della legge stessa con la nuova disciplina di riscossione delle imposte sul reddito, ai sensi dell'art. 15, primo comma, della predetta legge n. 825 del 1971;

Udito il parere della commissione parlamentare istituita a norma del richiamato art. 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per le finanze, per l'interno, per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica; Decreta: Art. 1.

Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, recante istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, sono apportate le seguenti integrazioni e correzioni:

Art. 15 - nel terzo comma alla lettera d) sono soppresse le parole "in quanto conviventi con il contribuente".

Art. 72 - nel primo comma:

al n. 10) sono soppresse le parole: "se trattasi di imprese di trasporto";

il n. 12) e' sostituito dal seguente: "tutti gli altri costi effettivamente sostenuti nell'esercizio dell'impresa ovvero il tre per cento dell'ammontare dei ricavi a titolo di deduzione forfettaria di tali altri costi".

Dopo l'art. 88 e' aggiunto il seguente:

Art. 88-bis - Riferimenti legislativi ad imposte abolite. - Il riferimento contenuto nelle norme vigenti a redditi, o a determinati ammontari di reddito, assoggettati ad imposte abolite dal 1 gennaio 1974 va inteso come fatto agli stessi redditi nell'ammontare netto determinato ai fini delle singole categorie di reddito previste dall'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Se il riferimento e' fatto alla non assoggettabilita' all'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo, la condizione si considera soddisfatta quando il reddito complessivo netto determinato ai sensi dell'art. 8, al netto delle detrazioni previste nell'art. 10, aumentato dei redditi esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, diversi da quelli indicati nei commi primo, secondo e terzo dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, o assoggettati a ritenuta a titolo di imposta, non supera le 960.000 lire. Quando alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi di lavoro dipendente di cui agli articoli 46 e 47, lettere a) e b), il predetto ammontare viene elevato di 360.000 lire per ogni reddito di lavoro dipendente considerato.

Se il riferimento e' fatto ad un reddito complessivo netto agli effetti dell'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo non superiore ad un determinato ammontare indicato nella legge, la condizione si considera soddisfatta quando il reddito complessivo netto determinato ai sensi dell'art. 8 aumentato dei redditi esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, diversi da quelli indicati nei commi primo, secondo e terzo dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, o assoggettati a ritenuta a titolo di imposta, non supera l'ammontare indicato nella legge stessa, aumentato come previsto nel comma precedente quando alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi di lavoro dipendente.

Se il riferimento e' fatto ad un ammontare dell'imponibile dell'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo iscritto a ruolo, la condizione si considera soddisfatta se il reddito complessivo, determinato ai sensi dell'art. 8, aumentato dei redditi esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, diversi da quelli indicati nei commi primo, secondo e terzo dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, o assoggettati a ritenuta a titolo di imposta non supera la somma indicata dalla legge, aumentata di 240.000 lire per il contribuente, di 100.000 lire per ciascun componente la famiglia che risulti a carico del contribuente al 31 dicembre dell'anno per il quale l'imposta e' dovuta, e di 360.000 lire per ogni reddito di lavoro dipendente.

Se il riferimento e' fatto alla quota esente dall'imposta complementare...

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