DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 ottobre 1978, n. 627 - Norme integrative e correttive del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, in attuazione della delega prevista dall'art. 7 della legge 10 maggio 1976, n. 249, riguardante l'introduzione dell'obbligo di emissione del documento di accompagnamento dei beni viaggianti

Coming into Force21 Ottobre 1978
Enactment Date06 Ottobre 1978
Published date20 Ottobre 1978
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1978/10/20/078U0627/CONSOLIDATED/20121229
Official Gazette PublicationGU n.295 del 20-10-1978
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825, concernente delega legislativa per la riforma tributaria;

Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1036;

Visto il decreto-legge 25 maggio 1972, n. 202, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1972, n. 321;

Visto l'art. 2 della legge 14 agosto 1974, n. 354;

Visto l'art. 30 della legge 2 dicembre 1975, n. 576;

Visto l'art. 22 della legge 13 aprile 1977, n. 114;

Visto l'art. 7 della legge 10 maggio 1976, n. 249;

Ritenuta la necessita' di emanare, ai sensi dell'art. 17, secondo comma, della citata legge 9 ottobre 1971, n. 825, norme integrative e correttive del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;

Udito il parere della commissione parlamentare istituita a norma del richiamato art. 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri delle finanze, dello interno, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica; Decreta: Art. 1.

I beni viaggianti debbono essere accompagnati, durante il trasporto, da bolla di accompagnamento o da fattura, o da altro documento di cui al primo comma dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, emesso dal mittente prima dell'inizio del trasporto.

Il documento deve essere datato e numerato progressivamente e deve contenere in ogni caso le seguenti indicazioni:

  1. dati di identificazione del mittente, ai sensi dello art. 21, n. 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e numero di codice fiscale dello stesso;

  2. natura, qualita' e quantita' dei beni trasportati;

  3. dati di identificazione del destinatario e luogo di destinazione;

  4. dati di identificazione di chi effettua il trasporto, nonche' specificazione del luogo, della data e dell'ora di ritiro;

  5. aspetto esteriore dei beni trasportati e numero dei relativi colli.

Il documento deve essere emesso in tre esemplari, firmati per ricevuta del vettore o da un suo incaricato all'atto del ritiro dei beni. Uno degli esemplari e' conservato dal mittente, gli altri due sono ritirati dal vettore che, previa sottoscrizione del destinatario, ne conserva uno e consegna l'altro al destinatario medesimo contemporaneamente ai beni trasportati. La sottoscrizione del vettore spiega effetto come attestazione delle indicazioni previste alla lettera e) del precedente comma.

Se il trasporto e' eseguito, a norma dell'art. 1700 del codice civile, da piu' vettori, ciascuno di essi o un suo incaricato deve apporre sugli esemplari del documento che accompagna i beni, all'atto del ritiro, la firma per ricevuta e la data del ritiro. La disposizione non si applica se il trasporto e' effettuato da un solo vettore, che si avvalga eventualmente di altre imprese per eseguire, in tutto o in parte, il trasporto.

Ogni variazione relativa al luogo di destinazione, avvenuta durante il trasporto, deve essere immediatamente annotata, a cura di chi lo esegue, sugli esemplari del documento che accompagna i beni e, a cura del mittente, su quello in suo possesso, se il trasporto e' effettuato per suo conto.

La variazione del destinatario deve risultare da atto scritto o da comunicazione telegrafica e deve essere annotata sugli esemplari del documento di cui all'art. 1 in possesso del vettore; se la variazione e' ordinata dal mittente, deve essere immediatamente annotata sull'esemplare del documento di cui all'art. 1 in suo possesso; se e' ordinata dal destinatario, questi deve conservare copia dell'ordine ai sensi dell'art. 5, terzo comma. Nell'ipotesi prevista nel presente comma, se il documento di cui all'art. 1 e' costituito dalla fattura questa assume soltanto valore di bolla di accompagnamento.

Quando il trasporto riguarda beni non ceduti, la bolla di accompagnamento deve specificarne la causale.

Se, per qualsiasi motivo, i beni non sono consegnati al destinatario, colui che effettua la restituzione al mittente deve annotare sugli esemplari del documento la causale del nuovo trasporto, prima dell'inizio del medesimo.

Nel caso di trasporto in conto proprio, la firma per ricevuta prevista dal terzo comma e' apposta dal conducente del veicolo, prima dell'inizio del trasporto.

Nel caso di beni alla rinfusa provenienti dal luogo di produzione agricola, da cave e miniere, nonche' di materiali inerti o di materiali sfusi destinati ad essere utilizzati nell'attivita' imprenditoriale, il documento di accompagnamento potra' riportare una indicazione approssimativa della quantita' trasportata.

E' ammessa l'adozione di distinte serie di numerazione dei documenti, in relazione alle modalita' di organizzazione della impresa.

Per i beni ceduti dai soggetti di cui al primo comma dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, ovvero dai medesimi conferiti a cooperative e relativi consorzi, non si applicano le disposizioni del presente decreto, se il trasporto e' eseguito dai soggetti medesimi o per loro conto. Tuttavia, i cessionari, le cooperative e i consorzi sono tenuti all'osservanza delle predette disposizioni, se il trasporto e' eseguito da loro o da altri per loro conto.

Ai fini del presente decreto, per mittente si intende colui che ha il possesso dei beni prima dell'inizio del trasporto o della consegna dei beni stessi a chi effettua il trasporto.

Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825, concernente delega legislativa per la riforma tributaria;

Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1036;

Visto il decreto-legge 25 maggio 1972, n. 202, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1972, n. 321;

Visto l'art. 2 della legge 14 agosto 1974, n. 354;

Visto l'art. 30 della legge 2 dicembre 1975, n. 576;

Visto l'art. 22 della legge 13 aprile 1977, n. 114;

Visto l'art. 7 della legge 10 maggio 1976, n. 249;

Ritenuta la necessita' di emanare, ai sensi dell'art. 17, secondo comma, della citata legge 9 ottobre 1971, n. 825, norme integrative e correttive del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;

Udito il parere della commissione parlamentare istituita a norma del richiamato art. 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri delle finanze, dello interno, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica; Decreta: Art. 1.

I beni viaggianti debbono essere accompagnati, durante il trasporto, da bolla di accompagnamento o da fattura, o da altro documento di cui al primo comma dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, emesso dal mittente prima dell'inizio del trasporto.

Il documento deve essere datato e numerato progressivamente e deve contenere in ogni caso le seguenti indicazioni:

  1. dati di identificazione del mittente, ai sensi dello art. 21, n. 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e numero di codice fiscale dello stesso;

  2. natura, qualita' e quantita' dei beni trasportati;

  3. dati di identificazione del destinatario e luogo di destinazione;

    d) dati di identificazione di chi effettua il trasporto, nonche' specificazione del luogo, della data e dell'ora di ritiro espresse in cifre facendo precedere dallo vero i numeri relativi al giorno, al mese e all'ora se costituiti da unita';

  4. aspetto esteriore dei beni trasportati e numero dei relativi colli.

    Il documento deve essere emesso in tre esemplari, firmati per ricevuta del vettore o da un suo incaricato all'atto del ritiro dei beni. Uno degli esemplari e' conservato dal mittente, gli altri due sono ritirati dal vettore che, previa sottoscrizione del destinatario, ne conserva uno e consegna l'altro al destinatario medesimo contemporaneamente ai beni trasportati. La sottoscrizione del vettore spiega effetto come attestazione delle indicazioni previste alla lettera e) del precedente comma.

    Se il trasporto e' eseguito, a norma dell'art. 1700 del codice civile, da piu' vettori, ciascuno di essi o un suo incaricato deve apporre sugli esemplari del documento che accompagna i beni, all'atto del ritiro, la firma per ricevuta e la data del ritiro. La disposizione non si applica se il trasporto e' effettuato da un solo vettore, che si avvalga eventualmente di altre imprese per eseguire, in tutto o in parte, il trasporto.

    Ogni variazione relativa al luogo di destinazione, avvenuta durante il trasporto, deve essere immediatamente annotata, a cura di chi lo esegue, sugli esemplari del documento che accompagna i beni e, a cura del mittente, su quello in suo possesso, se il trasporto e' effettuato per suo conto.

    La variazione del destinatario deve risultare da atto scritto o da comunicazione telegrafica e deve essere annotata sugli esemplari del documento di cui all'art. 1 in possesso del vettore; se la variazione e' ordinata dal mittente, deve essere immediatamente annotata sull'esemplare del documento di cui all'art. 1 in suo possesso; se e' ordinata dal destinatario, questi deve conservare copia dell'ordine ai sensi dell'art. 5, terzo comma. Nell'ipotesi prevista nel presente comma, se il documento di cui all'art. 1 e' costituito dalla fattura questa assume soltanto valore di bolla di accompagnamento.

    Quando il trasporto riguarda beni non ceduti, la bolla di accompagnamento deve specificarne la causale.

    Se, per...

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