N. 183 SENTENZA 4 - 12 luglio 2012

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente:Alfonso QUARANTA;

Giudici :Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI,

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'articolo 28, commi 3 e 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, promosso dalla Provincia autonoma di Trento con ricorso notificato il 14 settembre 2011, depositato in cancelleria il 21 settembre 2011 ed iscritto al n. 97 del registro ricorsi 2011.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 17 aprile 2012 il Giudice relatore Giorgio Lattanzi;

uditi l'avvocato Giandomenico Falcon per la Provincia autonoma di Trento e l'avvocato dello Stato Angelo Venturini per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto 1.- Con ricorso notificato il 14 settembre 2011 e depositato il successivo 21 settembre (reg. ric. n. 97 del 2011) la Provincia autonoma di Trento ha promosso questioni di legittimita' costituzionale, tra l'altro, dell'articolo 28, commi 3 e 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, in riferimento agli articoli 117, quarto comma, e 118 della Costituzione, agli articoli 9, numero 3), e 16 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), al d.P.R. 31 luglio 1978, n. 1017 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di artigianato, incremento della produzione industriale, cave e torbiere, commercio, fiere e mercati), all'articolo 15 del d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526 (Estensione alla regione Trentino-Alto Adige ed alle province autonome di Trento e Bolzano delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616), all'articolo 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonche' la potesta' statale di indirizzo e coordinamento), nonche' al principio di leale collaborazione.

L'art. 28, commi 3 e 4, del decreto-legge n. 98 del 2011 prevede che 'entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano emanano indirizzi ai comuni per la chiusura effettiva degli impianti dichiarati incompatibili ai sensi del decreto del Ministro delle attivita' produttive in data 31 ottobre 2001, nonche' ai sensi dei criteri di incompatibilita' successivamente individuati dalle normative regionali di settore' e che '[c]omunque, i Comuni che non abbiano gia' provveduto all'individuazione ed alla chiusura degli impianti incompatibili ai sensi del decreto del Ministro delle attivita' produttive in data 31 ottobre 2001 o ai sensi dei criteri di incompatibilita' successivamente individuati dalle normative regionali di settore, provvedono in tal senso entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dandone comunicazione alla regione ed al Ministero dello sviluppo economico'.

La Provincia afferma che la normativa sulla distribuzione dei carburanti e' ascrivibile alla materia del commercio, per la quale essa vanta, ai sensi dell'art. 117, quarto comma, Cost. e dell'art.

10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), potesta' legislativa residuale, e che tale potesta' e' gia' stata esercitata con la legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17 (Disciplina dell'attivita' commerciale): l'art. 36 di tale ultima legge ha attribuito agli uffici della Provincia, e non ai Comuni, le funzioni amministrative concernenti l'autorizzazione all'installazione di impianti di carburante.

Ne dovrebbe seguire l'illegittimita' di una normativa statale che pretenda di assoggettare Provincia e Comuni del territorio provinciale ai criteri dettati da un decreto ministeriale in punto di chiusura degli impianti distributivi, ovvero da un atto secondario originariamente inefficace rispetto alla Provincia.

Parimenti, ai sensi dell'art. 16 dello statuto, alla potesta' legislativa si accompagna quella di allocazione delle funzioni amministrative: in particolare, posto che le funzioni relative agli impianti di distribuzione del carburante spettano alla Provincia, la norma impugnata ne avrebbe reso illegittimamente destinatari i Comuni.

Infine, la circostanza per cui tali competenze andrebbero esercitate entro un breve termine sarebbe in contrasto con l'art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 266 del 1992, a mente del quale i vincoli derivanti dalla legislazione statale non operano in via diretta, ma determinano soltanto un obbligo di adeguamento della legislazione provinciale.

  1. - Si e' costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate non fondate.

    L'Avvocatura ritiene che l'art. 28, commi 3 e 4, impugnato, sia finalizzato a garantire 'un migliore assetto concorrenziale e un piu' efficiente funzionamento del mercato, mediante una riforma della rete distributiva dei carburanti'. La norma impugnata sarebbe percio' espressiva della...

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