DECRETO 9 novembre 2007 - Criteri e modalita'' di erogazione di contributi in favore delle attivita'' musicali, in corrispondenza degli stanziamenti del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163.

IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni;

Vista la legge 14 agosto 1967, n. 800, e successive modificazioni;

Visto l'art. 1, comma 5, della legge 14 novembre 1979, n. 589;

Vista la legge 30 aprile 1985, n. 163;

Vista la legge 15 novembre 2005, n. 239;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 89;

Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 2005, recante criteri e modalita' di erogazione di contributi in favore delle attivita' musicali, in corrispondenza degli stanziamenti del Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163;

Visto il decreto ministeriale 28 febbraio 2006 recante disposizioni in materia di coordinamento delle fondazioni lirico-sinfoniche, ed in particolare, regolamentazione dei compensi delle scritture artistico-professionali;

Acquisita l'intesa della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 30 ottobre 2007;

Decreta:

Art. 1.

Efficacia

  1. Il presente decreto ha carattere transitorio, in attesa della legge d'individuazione dei principi fondamentali di cui all'art. 117 della Costituzione, terzo comma.

    Art. 2.

    Intervento finanziario per le attivita' musicali

  2. Il Ministero per i beni e le attivita' culturali, attraverso la direzione generale per lo spettacolo dal vivo, di seguito definito Amministrazione, eroga contributi ai soggetti che svolgono attivita' musicali ai sensi della legge 14 agosto 1967, n. 800, in base agli stanziamenti destinati alle attivita' musicali dal Fondo unico per lo spettacolo, di seguito definito Fondo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163.

  3. Ai fini dell'intervento finanziario dello Stato, le attivita' musicali considerate sono quelle liriche, concertistiche, corali, i festival e le rassegne, i concorsi e i corsi di perfezionamento professionale, le attivita' di promozione, i complessi bandistici, nonche' le attivita' all'estero.

  4. Gli obiettivi che il Ministero intende perseguire con il presente decreto sono i seguenti:

    1. favorire la qualita' artistica e il costante rinnovamento dell'offerta musicale italiana promuovendo l'innovazione nella programmazione anche attraverso l'utilizzo di nuove tecnologie e sostenendo vari linguaggi musicali, propri di ambiti e culture diverse con particolare attenzione alla contemporaneita';

    2. consentire ad un pubblico sempre piu' ampio di accedere alla cultura musicale, anche attraverso specifiche iniziative di formazione, con particolare riguardo alle nuove generazioni ed alle categorie meno favorite;

    3. favorire il riequilibrio territoriale fra le regioni e le province autonome con interventi perequativi da definire in sede di Conferenza unificata;

    4. promuovere nella produzione musicale la qualita', l'innovazione, la ricerca, la sperimentazione di nuove tecniche e nuovi stili, anche favorendo il ricambio generazionale;

    5. agevolare la committenza di nuove opere e la valorizzazione del repertorio contemporaneo italiano ed europeo;

    6. promuovere la conservazione e la valorizzazione del repertorio classico, anche tramite il recupero del patrimonio musicale;

    7. sostenere la formazione e tutelare le professionalita' in campo artistico, tecnico e organizzativo;

    8. incentivare la distribuzione e la diffusione della musica;

    9. sostenere la promozione internazionale della musica italiana, in particolare in ambito europeo, mediante iniziative di coproduzione e di scambio di ospitalita' con qualificati organismi nazionali ed esteri.

  5. Il direttore generale per lo spettacolo dal vivo, di seguito definito direttore generale, con proprio decreto, tenuto conto di quanto previsto dalle leggi finanziaria e di bilancio, sentita la Commissione consultiva per la musica di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 89, di seguito definita Commissione, ed acquisito il parere della Conferenza delle regioni, dell'Unione delle province italiane e dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia, che si esprimono entro trenta giorni dalla richiesta da parte del direttore medesimo, trascorsi i quali il decreto puo' comunque essere adottato, stabilisce, in armonia con il totale dei contributi assegnati nell'anno precedente e con l'entita' delle domande complessivamente presentate, la quota delle risorse da assegnare a ciascuno dei settori musicali, dei soggetti, e dei progetti di cui ai seguenti articoli.

    Art. 3.

    Criteri generali di determinazione della base quantitativa e di attribuzione del contributo

  6. Il contributo e' determinato sulla base delle voci di costo, previste nel preventivo finanziario, riconosciute ammissibili nelle percentuali e nei massimali stabiliti con le modalita' di cui al successivo comma 4, nonche' sulla base della valutazione qualitativa del progetto artistico di cui all'art. 5.

  7. Il contributo non puo' comunque eccedere il pareggio tra entrate ed uscite dei preventivi e consuntivi del soggetto beneficiario.

  8. Sono considerati, ai fini della determinazione della base quantitativa, i seguenti costi:

    1. per l'attivita' lirica, quelli concernenti gli oneri previdenziali ed assistenziali che complessivamente l'organismo musicale o soggetti terzi impiegati prevedono di versare presso qualsiasi ente pubblico competente, calcolati sulle retribuzioni o sui compensi corrisposti al personale comunque utilizzato;

    2. per le istituzioni concertistico-orchestrali, quelli concernenti gli oneri previdenziali ed assistenziali, come specificati nella lettera a) del presente comma;

    3. per l'attivita' concertistica e corale, quelli concernenti i compensi riferiti all'utilizzo di soggetti musicali ospitati, nonche' quelli concernenti gli oneri previdenziali ed assistenziali, come specificati nella let-tera a) del presente comma. Per le attivita' corali per le quali non sono previsti compensi, quelli di viaggio e soggiorno;

    4. per i festival e le rassegne, quelli concernenti gli oneri previdenziali ed assistenziali, come specificati nella lettera a) del presente comma, nonche' quelli concernenti i compensi riferiti all'utilizzo di soggetti musicali ospitati, nonche' quelli concernenti la pubblicita'. Per le rassegne corali e di musica popolare con formazioni che non percepiscono compensi, quelli di viaggio e soggiorno;

    5. per i concorsi e per i corsi di perfezionamento professionale, quelli concernenti, rispettivamente, la giuria e i docenti. Per i concorsi che prevedono premi in denaro, il relativo onere sara' valutato sino ad una somma massima di cinquemila euro e saranno considerati solo i premi a carico del soggetto richiedente, limitatamente ai primi tre classificati;

    6. per l'attivita' promozionale della musica e per gli enti di promozione, quelli concernenti le spese artistiche, con esclusione delle spese generali;

    7. per i progetti speciali, quelli artistici ed orga-nizzativi;

    8. per l'attivita' all'estero, quelli concernenti i viaggi e i trasporti.

  9. Il direttore generale stabilisce annualmente le percentuali ed i massimali economici delle voci di costo di cui al comma 3, tenuto conto delle risorse disponibili e dell'entita' delle domande complessivamente presentate, sentito il parere della competente sezione della Consulta per lo spettacolo di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 89.

  10. Nella valutazione dei programmi di attivita', si considerano le coproduzioni con apporti artistici e finanziari, sia tra soggetti nazionali, sia con Paesi appartenenti all'Unione europea. Le esecuzioni realizzate sono valutate nei limiti dei rispettivi apporti ai costi di produzione. La coproduzione deve risultare da un formale accordo fra i soggetti produttori, con la chiara indicazione dei rispettivi apporti finanziari. Ai fini dell'ammissione a contributo, la manifestazione oggetto di coproduzione deve essere realizzata almeno un numero di volte uguale a quello degli organismi coproduttori sovvenzionati dall'Amministrazione, ai sensi del presente decreto.

  11. Il contributo e' corrisposto per le rappresentazioni alle quali chiunque puo' accedere con l'acquisto di biglietto di ingresso, per ogni singola rappresentazione. E' ammesso l'ingresso gratuito per:

    1. le manifestazioni svolte nei luoghi di culto;

    2. le manifestazioni svolte negli edifici scolastici, entro il limite massimo del 10 per cento dell'intera attivita';

    3. le attivita' corali ed i concerti d'organo.

  12. L'Amministrazione non riconosce i costi artistici, ivi compresi quelli relativi alle compagnie di canto, sostenuti a qualsiasi titolo dai soggetti beneficiari di contributo ai sensi del presente decreto, qualora essi eccedano i costi massimi previsti da provvedimenti calmieranti in materia di costi delle fondazioni lirico-sinfoniche. In tal caso, sono esclusi dal computo dell'attivita' annuale gli spettacoli cui tali costi afferiscono e si applica, per ogni violazione della prescrizione, una decurtazione dello 0,5 per cento del contributo assegnato. I costi artistici devono comunque sempre considerarsi omnicomprensivi.

  13. L'Amministrazione, sentita la Commissione, puo' attribuire il contributo a titolo diverso da quello richiesto, qualora le caratteristiche soggettive del richiedente o l'oggetto della domanda possano essere diversamente classificati, nell'ambito delle attivita' considerate dal presente decreto.

    Art. 4.

    Presentazione della domanda, requisiti di ammissibilita' e determinazione del contributo

  14. La domanda di ammissione a contributo deve essere presentata al Ministero per i beni e le attivita' culturali - Direzione generale per lo spettacolo dal vivo - Servizio attivita' musicali per il settore musica o servizio attivita' liriche per il settore lirica, a seconda dell'oggetto dell'attivita', utilizzando unicamente i modelli predisposti dall'Amministrazione e disponibili con modalita' di trasmissione on-line, a mezzo di sistemi informatici dedicati, direttamente accessibili e fruibili dal sito Internet della...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT