LEGGE 30 aprile 1985, n. 163 - Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo

Coming into Force05 Maggio 1985
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1985/05/04/085U0163/CONSOLIDATED/20191230
Published date04 Maggio 1985
Enactment Date30 Aprile 1985
Official Gazette PublicationGU n.104 del 04-05-1985
Titolo I FINANZIAMENTI E CONTRIBUTI ALLO SPETTACOLO

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica

hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Fondo unico per lo spettacolo

Per il sostegno finanziario ad enti, istituzioni, associazioni, organismi ed imprese operanti nei settori delle attivita' cinematografiche, musicali, di danza, teatrali, circensi e dello spettacolo viaggiante, nonche' per la promozione ed il sostegno di manifestazioni ed iniziative di carattere e rilevanza nazionali da svolgere in Italia o all'estero, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo, il Fondo unico per lo spettacolo.

Art 2.

Ripartizione del Fondo unico per lo spettacolo

Il Fondo unico per lo spettacolo e' ripartito annualmente tra i diversi settori, fatto salvo quanto previsto all'articolo 13 ed in rapporto alle leggi di riforma, in ragione di quote non inferiori al 45 per cento per le attivita' musicali e di danza, al 25 per cento per quelle cinematografiche, al 15 per cento per quelle del teatro di prosa ed all'1 per cento per quelle circensi e dello spettacolo viaggiante.

La residua quota del Fondo e' riservata per far fronte agli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 4 e 5 della presente legge, nonche' per provvedere ad eventuali interventi integrativi in base alle esigenze dei singoli settori.

Il Ministro del turismo e dello spettacolo, in base alle proposte formulate dal Consiglio nazionale dello spettacolo, comunica, prima dell'inizio di ciascun esercizio finanziario, il piano di riparto della quota di cui al primo comma del presente articolo al Ministro del tesoro, che provvede con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Analogamente si procede nel corso dell'esercizio finanziario alla ripartizione della residua quota di cui al secondo comma.

Art 3.

Consiglio nazionale dello spettacolo

Presso il Ministero del turismo e dello spettacolo e' istituito, entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge, il Consiglio nazionale dello spettacolo.

Il Consiglio e' presieduto dal Ministro del turismo e dello spettacolo o da persona dallo stesso delegata ed e' composto da:

  1. il direttore generale dello spettacolo;

  2. un rappresentante designato dal Ministro degli affari esteri;

  3. un rappresentante designato dal Ministro del tesoro;

  4. un rappresentante designato dal Ministro della pubblica istruzione;

  5. un rappresentante designato dal Ministro per i beni culturali ed ambientali;

  6. un rappresentante designato dal Ministro delle partecipazioni statali;

  7. tre rappresentanti designati dalla conferenza Stato-regioni, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 ottobre 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 novembre 1983, n. 300;

  8. sei rappresentanti designati dalla Associazione nazionale comuni italiani (ANCI);

  9. un rappresentante della Societa' italiana degli autori e degli editori (SIAE);

  10. tre rappresentanti designati dalla Unione delle province d'Italia (UPI);

  11. un rappresentante della RAI - Radiotelevisione italiana;

  12. un rappresentante dell'Ente autonomo di gestione per il cinema;

  13. un rappresentante dell'Ente teatrale italiano (ETI);

  14. tre rappresentanti delle organizzazioni professionali della produzione cinematografica, teatrale e musicale;

  15. tre rappresentanti delle cooperative culturali designati dalle organizzazioni nazionali del movimento cooperativo riconosciute ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;

  16. tre rappresentanti delle organizzazioni professionali della distribuzione cinematografica, teatrale e musicale;

  17. tre rappresentanti delle organizzazioni professionali dell'esercizio cinematografico, teatrale e musicale;

  18. due rappresentanti delle organizzazioni professionali delle attivita' circensi e dello spettacolo viaggiante;

  19. tre rappresentanti dei lavoratori dello spettacolo;

  20. tre rappresentanti delle organizzazioni professionali delle industrie tecniche cinematografiche, delle industrie cinetelevisive specializzate, degli esportatori di film;

  21. tre rappresentanti delle organizzazioni professionali dei critici cinematografici, musicali e teatrali;

  22. tre rappresentanti delle organizzazioni professionali degli autori dei settori cinematografico, teatrale e musicale;

  23. tre rappresentanti delle associazioni nazionali di cultura cinematografica, riconosciute ai sensi dell'articolo 44 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, designati ai sensi del secondo comma dell'articolo 3 della legge medesima;

  24. sei eminenti personalita' della cultura nazionale.

Esercitano le funzioni di segretario effettivo e di segretario supplente due funzionari del Ministero del turismo e dello spettacolo appartenenti alla carriera direttiva.

Il Consiglio nazionale dello spettacolo e' nominato con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo e dura in carica tre anni. I singoli membri possono essere riconfermati per una sola volta. Per ciascuno dei componenti e' nominato un supplente; questi sostituisce altresi', automaticamente, il componente effettivo che cessi per qualsiasi causa dalla carica nel triennio sino alla nomina del nuovo titolare. La presenza del supplente nelle sedute del Consiglio nazionale dello spettacolo e' equiparata, a tutti gli effetti, a quella del membro effettivo.

Le riunioni del Consiglio nazionale dello spettacolo sono validamente tenute quando sia presente, in prima convocazione, la maggioranza dei componenti e, in seconda convocazione, un terzo dei componenti medesimi. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

I componenti di cui alle lettere i), m), n) ed o) sono designati dai rispettivi enti.

I componenti di cui alle lettere p), r), s), t), u), v), w) e x) sono designati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del turismo e dello spettacolo, su una terna di nominativi proposti dalle organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative. I componenti di cui alla lettera z) sono scelti dal Ministro del turismo e dello spettacolo.

Qualora entro sessanta giorni dalla richiesta non siano pervenute le designazioni previste al comma precedente, il Ministro del turismo e dello spettacolo provvede ad emanare, con riserva di successiva integrazione, il decreto di costituzione del Consiglio, purche' le designazioni non siano inferiori ai due terzi del numero complessivo dei componenti da nominare.

Art 3.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 GENNAIO 1998, N. 3 .

Art 4.

Attribuzioni del Consiglio nazionale dello spettacolo

Il Consiglio nazionale dello spettacolo elabora le proposte per la formulazione del programma triennale di sostegno e incentivazione finanziaria per le attivita' dello spettacolo. Nelle proposte sono indicate la previsione del fabbisogno, per il triennio ed in relazione alle disponibilita' del Fondo unico di cui all'articolo 1, dei diversi settori dello spettacolo, nonche' le forme di sostegno e incentivazione piu' idonee alla diffusione e allo sviluppo dei singoli settori.

A tal fine...

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