DECRETO LEGISLATIVO 25 maggio 2017, n. 74 - Modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera r), della legge 7 agosto 2015, n. 124

Coming into Force22 Giugno 2017
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2017/06/07/17G00088/ORIGINAL
Published date07 Giugno 2017
Enactment Date25 Maggio 2017
Official Gazette PublicationGU n.130 del 07-06-2017
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 1, lettera r), della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;

Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 251 del 2016;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nella riunione del 15 febbraio 2017;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 23 febbraio 2017;

Acquisito il parere in sede di Conferenza Unificata nella seduta del 6 aprile 2017;

Acquisita l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 6 aprile 2017;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'11 aprile 2017;

Acquisiti i pareri della Commissione parlamentare per la semplificazione e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 19 maggio 2017;

Sulla proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1 Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150

  1. All'articolo 3 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. al comma 2 le parole: «secondo modalita' conformi alle direttive impartite dalla Commissione di cui all'articolo 13» sono sostituite dalle seguenti: «secondo le modalita' indicate nel presente Titolo e gli indirizzi impartiti dal Dipartimento della funzione pubblica ai sensi dell'articolo 19 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114»;

  2. al comma 5 le parole: «legati al merito ed alla performance» sono sostituite dalle seguenti: «e componenti del trattamento retributivo legati alla performance e rileva ai fini del riconoscimento delle progressioni economiche, dell'attribuzione di incarichi di responsabilita' al personale, nonche' del conferimento degli incarichi dirigenziali.»;

  3. dopo il comma 5 e' inserito il seguente: «5-bis. La valutazione negativa, come disciplinata nell'ambito del sistema di misurazione e valutazione della performance, rileva ai fini dell'accertamento della responsabilita' dirigenziale e ai fini dell'irrogazione del licenziamento disciplinare ai sensi dell'articolo 55-quater, comma 1, lettera f-quinquies), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ove resa a tali fini specifici nel rispetto delle disposizioni del presente decreto.».

Art 2.

Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo n. 150 del 2009

  1. All'articolo 4 del decreto legislativo n. 150 del 2009 sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. al comma 2, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, tenendo conto anche dei risultati conseguiti nell'anno precedente, come documentati e validati nella relazione annuale sulla performance di cui all'articolo 10»;

  2. al comma 2, lettera f), dopo la parola: «organi» sono inserite le seguenti: «di controllo interni ed».

Art 3.

Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo n. 150 del 2009

  1. All'articolo 5 del decreto legislativo n. 150 del 2009 sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. prima del comma 1 e' inserito il seguente: «01. Gli obiettivi si articolano in:

  2. obiettivi generali, che identificano, in coerenza con le priorita' delle politiche pubbliche nazionali nel quadro del programma di Governo e con gli eventuali indirizzi adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, le priorita' strategiche delle pubbliche amministrazioni in relazione alle attivita' e ai servizi erogati, anche tenendo conto del comparto di contrattazione di appartenenza e in relazione anche al livello e alla qualita' dei servizi da garantire ai cittadini;

  3. obiettivi specifici di ogni pubblica amministrazione, individuati, in coerenza con la direttiva annuale adottata ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, nel Piano della performance di cui all'articolo 10.»;

  4. il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Gli obiettivi di cui al comma 01, lettera a), sono determinati con apposite linee guida adottate su base triennale con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Per gli enti territoriali, il decreto di cui al primo periodo e' adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131. Gli obiettivi di cui al comma 01, lettera b), sono programmati, in coerenza con gli obiettivi generali, su base triennale e definiti, prima dell'inizio del rispettivo esercizio, dagli organi di indirizzo politico-amministrativo, sentiti i vertici dell'amministrazione che a loro volta consultano i dirigenti o i responsabili delle unita' organizzative. Gli obiettivi sono definiti in coerenza con gli obiettivi di bilancio indicati nei documenti programmatici di cui alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, e di cui alla normativa economica e finanziaria applicabile alle regioni e agli enti locali e il loro conseguimento costituisce condizione per l'erogazione degli incentivi previsti dalla contrattazione integrativa. Nelle more dell'adozione delle linee guida di determinazione degli obiettivi generali, ogni pubblica amministrazione programma e definisce i propri obiettivi, secondo i tempi stabiliti per l'adozione del Piano di cui all'articolo 10, salvo procedere successivamente al loro aggiornamento.»;

  5. dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: «1-bis. Nel caso di gestione associata di funzioni da parte degli enti locali, su base volontaria ovvero obbligatoria ai sensi dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, gli obiettivi specifici relativi all'espletamento di tali funzioni sono definiti unitariamente.

1-ter. Nel caso di differimento del termine di adozione del bilancio di previsione degli enti territoriali, devono essere comunque definiti obiettivi specifici per consentire la continuita' dell'azione amministrativa.».

Art 4.

Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo n. 150 del 2009

  1. All'articolo 6 del decreto legislativo n. 150 del 2009 sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. al comma 1 le parole «Gli organi di indirizzo politico-amministrativo, con il supporto dei dirigenti» sono sostituite dalle seguenti: «Gli Organismi indipendenti di valutazione, anche accedendo alle risultanze dei sistemi di controllo strategico e di gestione presenti nell'amministrazione» e le parole da: «di cui all'articolo 5» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «programmati durante il periodo di riferimento e segnalano la necessita' o l'opportunita' di interventi correttivi in corso di esercizio all'organo di indirizzo politico-amministrativo, anche in relazione al verificarsi di eventi imprevedibili tali da alterare l'assetto dell'organizzazione e delle risorse a disposizione dell'amministrazione. Le variazioni, verificatesi durante l'esercizio, degli obiettivi e degli indicatori della performance organizzativa e individuale sono inserite nella relazione sulla performance e vengono valutate dall'OIV ai fini della validazione di cui all'articolo 14, comma 4, lettera c).»;

  2. il comma 2 e' abrogato.

Art 5.

Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo n...

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