Sentenza nº 251 da Constitutional Court (Italy), 25 Novembre 2016

RelatoreSilvana Sciarra
Data di Resoluzione25 Novembre 2016
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 251

ANNO 2016

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Paolo GROSSI Presidente

- Alessandro CRISCUOLO Giudice

- Giorgio LATTANZI ”

- Aldo CAROSI ”

- Marta CARTABIA ”

- Mario Rosario MORELLI ”

- Giancarlo CORAGGIO ”

- Giuliano AMATO ”

- Silvana SCIARRA ”

- Daria de PRETIS ”

- Nicolò ZANON ”

- Franco MODUGNO ”

- Augusto Antonio BARBERA ”

- Giulio PROSPERETTI ”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, lettere b), c) e g), e comma 2, dell’art. 11, comma 1, lettere a), b), numero 2), c), numeri 1) e 2), e), f), g), h), i), l), m), n), o), p) e q), e comma 2, dell’art. 16, commi 1 e 4, dell’art. 17, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), l), m), o), q), r), s) e t), dell’art. 18, lettere a), b), c), e), i), l) e m), numeri da 1) a 7), dell’art. 19, lettere b), c), d), g), h), l), m), n), o), p), s), t) e u), e dell’art. 23, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), promosso dalla Regione Veneto con ricorso notificato il 12 ottobre 2015, depositato in cancelleria il 19 ottobre 2015 ed iscritto al n. 94 del registro ricorsi 2015.

Visto l’atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica del 19 ottobre 2016 il Giudice relatore Silvana Sciarra;

uditi gli avvocati Luca Antonini e Luigi Manzi per la Regione Veneto e l’avvocato dello Stato Paolo Grasso per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. – Con ricorso notificato il 12 ottobre 2015, depositato il successivo 19 ottobre, la Regione Veneto ha promosso questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 81, 97, 117, secondo, terzo e quarto comma, 118 e 119 della Costituzione, nonché al principio di leale collaborazione di cui agli artt. 5 e 120 Cost., di alcune disposizioni della legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), e, in particolare: dell’art. 1, comma 1, lettere b), c) e g), e comma 2; dell’art. 11, comma 1, lettere a), b), numero 2), c), numeri 1) e 2), e), f), g), h), i), l), m), n), o), p) e q), e comma 2; dell’art. 16, commi 1 e 4; dell’art. 17, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), l), m), o), q), r), s) e t); dell’art. 18, lettere a), b), c), e), i), l) e m), numeri da 1) a 7); dell’art. 19, lettere b), c), d), g), h), l), m), n), o), p), s), t) e u); dell’art. 23, comma 1.

    1.1.– In primo luogo la Regione impugna l’art. 1, comma 1, della citata legge, nella parte in cui delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi volti a modificare e integrare, anche disponendone la delegificazione, il codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale), e fissa alcuni criteri e principi direttivi.

    In particolare, la ricorrente impugna: 1) la lettera b) del comma 1 dell’art. 1, nella parte in cui indica, fra i principi e criteri direttivi ai quali il Governo dovrebbe attenersi, quello di «ridefinire e semplificare i procedimenti amministrativi, in relazione alle esigenze di celerità, certezza dei tempi e trasparenza nei confronti dei cittadini e delle imprese, mediante una disciplina basata sulla loro digitalizzazione e per la piena realizzazione del principio “innanzitutto digitale” (digital first), nonché l’organizzazione e le procedure interne a ciascuna amministrazione»; 2) la lettera c) del medesimo comma 1, là dove impone di «garantire, in linea con gli obiettivi dell’Agenda digitale europea, la disponibilità di connettività a banda larga e ultralarga e l’accesso alla rete internet presso gli uffici pubblici e altri luoghi che, per la loro funzione, richiedono le suddette dotazioni, anche attribuendo carattere prioritario, nei bandi per accedere ai finanziamenti pubblici per la realizzazione della strategia italiana per la banda ultralarga, all’infrastrutturazione con reti a banda ultralarga nei settori scolastico, sanitario e turistico, agevolando in quest’ultimo settore la realizzazione di un’unica rete wi-fi ad accesso libero, con autenticazione tramite Sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale (SPID), presente in tutti i luoghi di particolare interesse turistico, e prevedendo la possibilità di estendere il servizio anche ai non residenti in Italia, nonché prevedendo che la porzione di banda non utilizzata dagli uffici pubblici sia messa a disposizione degli utenti, anche non residenti, attraverso un sistema di autenticazione tramite SPID; garantire l’accesso e il riuso gratuiti di tutte le informazioni prodotte e detenute dalle amministrazioni pubbliche in formato aperto, l’alfabetizzazione digitale, la partecipazione con modalità telematiche ai processi decisionali delle istituzioni pubbliche, la piena disponibilità dei sistemi di pagamento elettronico nonché la riduzione del divario digitale sviluppando le competenze digitali di base»; la lettera g) del medesimo comma 1, nella parte in cui individua, fra i principi direttivi, quello di «favorire l’elezione di un domicilio digitale da parte di cittadini e imprese ai fini dell’interazione con le amministrazioni, anche mediante sistemi di comunicazione non ripudiabili, garantendo l’adozione di soluzioni idonee a consentirne l’uso anche in caso di indisponibilità di adeguate infrastrutture e dispositivi di comunicazione o di un inadeguato livello di alfabetizzazione informatica, in modo da assicurare, altresì, la piena accessibilità mediante l’introduzione, compatibilmente con i vincoli di bilancio, di modalità specifiche e peculiari, quali, tra le altre, quelle relative alla lingua italiana dei segni».

    Tali disposizioni violerebbero l’art. 117, secondo, terzo e quarto comma, Cost. in quanto, stabilendo una serie di prescrizioni innovative destinate a interessare tutti i procedimenti amministrativi con cui l’amministrazione regionale e locale si rapporta con cittadini e imprese, trascenderebbero la mera funzione del «coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell’amministrazione statale, regionale e locale», assegnata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato dal secondo comma, lettera r), dell’art. 117 Cost., e invaderebbero vari ambiti di competenza regionale quali la sanità, il turismo, l’attività d’impresa e l’organizzazione amministrativa regionale.

    Esse, inoltre, sarebbero lesive del principio di leale collaborazione di cui agli artt. 5 e 120 Cost., considerato che al comma 2 del medesimo art. 1 è stabilito che i relativi decreti legislativi delegati siano adottati su proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione «previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281», da rendere «nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere». La previsione del mero parere della Conferenza unificata sarebbe, infatti, inidonea ad assicurare un’adeguata ponderazione degli interessi e delle competenze delle autonomie coinvolte dal decreto e lesiva del principio di bilateralità, poiché il mancato raggiungimento dell’accordo, il cui termine peraltro sarebbe troppo breve, legittimerebbe l’assunzione unilaterale di atti normativi da parte del Governo, in contrasto con la giurisprudenza costituzionale.

    1.1.1.– La Regione Veneto formula particolari censure nei confronti degli artt. 1, comma 1, e 23, comma 1, nella parte in cui stabiliscono che dall’attuazione della legge in oggetto e dai decreti legislativi da essa previsti (volti a modificare e integrare il codice dell’amministrazione digitale) non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica statale.

    Tali disposizioni sono impugnate in riferimento agli artt. 81 e 119 Cost., in quanto imporrebbero un nuovo e improprio onere di finanziamento della riforma in capo alle Regioni. La Regione ricorrente deduce che l’assunzione di nuovi modelli tecnologici imposta dalla normativa statale comporterebbe inevitabilmente costi a suo carico, rispetto ai quali lo Stato ometterebbe di destinare le risorse aggiuntive necessarie a coprire gli oneri conseguenti all’espletamento delle azioni necessarie.

    1.2.– Sono, poi, impugnati il comma 1 dell’art. 11, lettere a), b), numero 2), c), numeri 1) e 2), e), f), g), h), i), l), m), n), o), p) e q), della legge n. 124 del 2015, nella parte in cui detta principi e criteri direttivi relativi alla delega al Governo ad adottare uno o più decreti legislativi in materia di dirigenza pubblica, e il comma 2 del medesimo art. 11, là dove stabilisce che i decreti legislativi delegati siano adottati «previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281», che deve essere reso «nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere».

    La Regione Veneto, in particolare, censura: 1) la lettera a), nella parte in cui prescrive l’istituzione del sistema della dirigenza pubblica, articolato in ruoli unificati e coordinati, aventi requisiti omogenei di accesso e procedure analoghe di reclutamento; 2) la lettera b), numero 2), che, con riferimento all’inquadramento dei dirigenti delle Regioni, dopo aver stabilito che sia istituito, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, un ruolo unico dei dirigenti regionali, prescrive, in sede di prima applicazione, la «confluenza nel suddetto ruolo dei dirigenti di ruolo nelle regioni, negli enti pubblici non economici regionali e nelle agenzie regionali», nonché la «attribuzione della gestione del ruolo unico a una Commissione...

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