DECRETO-LEGGE 12 gennaio 1988, n. 2 - Modifiche alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, concernente nuove norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive

Coming into Force14 Gennaio 1988
Enactment Date12 Gennaio 1988
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1988/01/13/088G0011/CONSOLIDATED/19880316
Published date13 Gennaio 1988
Official Gazette PublicationGU n.9 del 13-01-1988
Articoli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 28 febbraio 1985, n. 47, come modificata e integrata dal decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 298, nonche' dal decreto-legge 20 novembre 1985, n. 656, convertito dalla legge 24 dicembre 1985, n. 780;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di apportare ulteriori modifiche alla normativa sopracitata in materia di sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 gennaio 1988;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, delle finanze, del tesoro, per i beni culturali e ambientali e dell'ambiente; EMANA il seguente decreto:

Art 1.
  1. Il termine per la presentazione della domanda di concessione o autorizzazione in sanatoria, di cui all'articolo 35, primo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, resta fissato al 30 giugno 1987, con la maggiorazione del 2 per cento della somma dovuta, a titolo di oblazione, per ciascun mese o frazione di mese dal 1° aprile 1986 al 30 settembre 1986 e del 3 per cento dal 1° ottobre 1986 al 30 giugno 1987.

  2. L'ultimo periodo del primo comma dell'articolo 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e' abrogato.

  3. Il termine per la denunzia al catasto, di cui all'articolo 52, secondo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, gia' prorogato al 31 dicembre 1986 dal decreto-legge 20 novembre 1985, n. 656, convertito dalla legge 24 dicembre 1985, n. 780, e' ulteriormente prorogato al 30 giugno 1988. Fino a tale data non si applica l'ammenda elevata a L. 250.000 di cui al regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni.

Art 1.
  1. Il termine per la presentazione della domanda di concessione o autorizzazione in sanatoria, di cui all'articolo 35, primo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, resta fissato al 30 giugno 1987, con la maggiorazione del 2 per cento della somma dovuta, a titolo di oblazione, per ciascun mese o frazione di mese dal 1° aprile 1986 al 30 settembre 1986 e del 3 per cento dal 1° ottobre 1986 al 30 giugno 1987.

  2. L'ultimo periodo del primo comma dell'articolo 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e' abrogato.

  3. Il termine per la denunzia al catasto, di cui all'articolo 52, secondo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, gia' prorogato al 31 dicembre 1986 dal decreto-legge 20 novembre 1985, n. 656, convertito dalla legge 24 dicembre 1985, n. 780, e' ulteriormente prorogato al 30 giugno 1989. Fino a tale data non si applica l'ammenda elevata a L. 250.000 di cui al regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni.

Art 2.
  1. Al quarto comma dell'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e' aggiunto il seguente periodo: "La disponibilita' all'uso del suolo, anche se gravato di usi civici, viene espressa dallo Stato o dagli enti pubblici territoriali proprietari entro il termine di centottanta giorni dalla richiesta. La richiesta di disponibilita' all'uso del suolo deve essere limitata alla superficie occupata dalle costruzioni oggetto della sanatoria, oltre a quelle prescritte dagli strumenti urbanistici eventualmente esistenti e comunque a quelle delle pertinenze e dei distacchi strettamente necessari alle stesse. Salve le condizioni previste da leggi regionali, il valore e' stabilito dall'ufficio tecnico erariale competente per territorio sulla base di quello del terreno all'epoca della costruzione aumentato dell'importo corrispondente alla variazione del costo della vita cosi' come definito dall'ISTAT al momento della determinazione di tale valore. L'atto di disponibilita' e' stipulato dall'ente proprietario non oltre sei mesi dal versamento dell'importo come sopra determinato".

Art 2.
  1. Al quarto comma dell'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e' aggiunto il seguente periodo: "La disponibilita' all'uso del suolo, anche se gravato di usi civici, viene espressa dallo Stato o dagli enti pubblici territoriali proprietari entro il termine di centottanta giorni dalla richiesta. La richiesta di disponibilita' all'uso del suolo deve essere limitata alla superficie occupata dalle costruzioni oggetto della sanatoria, oltre a quelle delle pertinenze strettamente necessarie, con un massimo di tre volte rispetto all'area coperta dal fabbricato. Salve le condizioni previste da leggi regionali, il valore e' stabilito dall'ufficio tecnico erariale competente per territorio sulla base di quello del terreno all'epoca della costruzione aumentato dell'importo corrispondente alla variazione del costo della vita cosi' come definito dall'ISTAT al momento della determinazione di tale valore. L'atto di disponibilita', regolato con convenzione di cessione del diritto di superficie per una durata massima di anni sessanta, e' stipulato dall'ente proprietario non oltre sei mesi dal versamento dell'importo come sopra determinato".

Art 3.
  1. Dopo il quarto comma dell'articolo 34 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e' aggiunto il seguente:

"Qualora l'opera abusiva sia stata eseguita o acquistata per essere adibita a prima abitazione di parenti di primo grado del richiedente, l'ammontare dell'oblazione e' ridotta nella misura indicata ai precedenti commi terzo e quarto, sempreche' ricorrano nei loro confronti le condizioni e non sussistano le esclusioni di cui agli stessi commi e l'interessato sottoscriva atto d'obbligo con il quale si impegna a mantenere la residenza nell'abitazione per la quale si richiede la concessione in sanatoria per non meno di dieci anni".

Art 3.

((1. Dopo il quarto comma dell'articolo 34 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, sono aggiunti i seguenti:

'Qualora l'opera abusiva sia stata eseguita od acquistata nel territorio del comune ove il richiedente la sanatoria abbia la residenza, o in comune contermine, per essere adibita a prima abitazione di parenti di primo grado, l'ammontare dell'oblazione e' ridotto nelle misure indicate ai commi terzo e quarto, sempre che non sussistano le esclusioni di cui ai medesimi commi e venga sottoscritto atto unilaterale d'obbligo ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 7 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

Le disposizioni del terzo comma si applicano anche in caso di ampliamento dell'abitazione e di effettuazione degli interventi di cui alle lettere c) e d) dell'articolo 31, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457, sempre che ricorrano le condizioni di cui allo stesso terzo comma')).

Art 4.
  1. Alla lettera b) del terzo comma dell'articolo 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come modificato dall'articolo 8 del decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 298, e' aggiunto il seguente periodo: "Qualora l'opera per la quale viene presentata istanza di sanatoria sia stata in precedenza collaudata, tale certificazione non e' necessaria".

  2. Al terzo comma dell'articolo 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come modificato dall'articolo 8 del decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 298, la lettera e) e' soppressa.

  3. Il primo periodo del quarto comma dell'articolo 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come modificato dall'articolo 2 del decreto-legge 20 novembre 1985, n. 656, convertito dalla legge 24 dicembre 1985, n. 780, e' sostituito dal seguente:

    "Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro per il coordinamento della protezione civile, sono determinati gli accertamenti da eseguire al fine della certificazione di cui alla lettera b) del comma precedente, anche in deroga alle leggi 9 luglio 1908, n. 445, e successive modificazioni, 5 novembre 1971, n. 1086, 2 febbraio 1974, n. 64, e 14 maggio 1981, n. 219, e relative norme tecniche. Con lo stesso decreto possono essere previste deroghe anche alle disposizioni della legge 2 febbraio 1974, n. 64, riguardanti le altezze degli edifici anche in rapporto alla larghezza stradale e sono determinate altresi' le disposizioni per l'adeguamento antisismico degli edifici, tenuto conto dei criteri tecnici gia' stabiliti con le ordinanze concernenti la riparazione degli immobili colpiti dal terremoto".

  4. Il quinto comma dell'articolo 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e' sostituito dai seguenti:

    "Nei casi di non idoneita' statica delle costruzioni esistenti in zone non dichiarate sismiche deve altresi' essere presentato al comune un progetto di adeguamento redatto da un professionista abilitato da realizzare entro tre anni dalla data di presentazione della domanda di...

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