DECRETO-LEGGE 20 novembre 1985, n. 656 - Disposizioni urgenti in materia di sanatoria delle opere edilizie abusive

Coming into Force22 Novembre 1985
Published date22 Novembre 1985
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1985/11/22/085U0656/CONSOLIDATED/19851230
Enactment Date20 Novembre 1985
Official Gazette PublicationGU n.275 del 22-11-1985
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 28 febbraio 1985, n. 47, modificata con decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, convertito, con modificazioni, nella legge 21 giugno 1985, n. 298;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di differire alcuni termini stabiliti dalla legge sopraindicata, rivelatisi eccessivamente brevi in relazione alla quantita' di domande di concessione in sanatoria da presentare, tenuto conto anche delle modifiche apportate alla legge successivamente alla sua entrata in vigore;

Ritenuta inoltre la necessita' e l'urgenza di rettificare e precisare alcune disposizioni contenute nella legge medesima;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 novembre 1985;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro; EMANA

Il seguente decreto: Art. 1.

  1. Il termine per la presentazione della domanda di concessione o di autorizzazione in sanatoria, di cui all'articolo 35, primo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, gia' fissato al 30 novembre 1985 dall'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, convertito, con modificazioni, nella legge 21 giugno 1985, n. 298, e' prorogato fino al 31 marzo 1986. La domanda di concessione in sanatoria puo' comunque essere presentata fino al 30 settembre 1986 con la maggiorazione del 2 per cento della somma dovuta a titolo di oblazione per ciascun mese o frazione di mese.

  2. All'articolo 40, primo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, il terzo periodo e' sostituito dal seguente:

    "In ogni altra ipotesi di abusivismo, la presentazione della domanda dopo il termine del 30 settembre 1986, e comunque non oltre il 31 marzo 1987, comporta il pagamento di una somma pari al doppio dell'oblazione".

  3. Il termine del 31 dicembre 1985 di cui all'articolo 48 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, nel testo integralmente sostituito dall'articolo 1 del decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, convertito, con modificazioni, nella legge 21 giugno 1985, n. 298, e' prorogato al 30 giugno 1986.

  4. Il termine per la denuncia al catasto di cui all'articolo 52, secondo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, gia' fissato al 31 dicembre 1985 dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 23 aprile 1985...

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